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Legge

L.R. Valle d'Aosta 21/2007

Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 21/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Valle d’Aosta l’elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, la mozione di sfiducia costruttiva e individuale, nonché le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Le disposizioni si applicano dalle prime elezioni successive all’entrata in vigore; il testo riguarda anche regole transitorie sulla rieleggibilità in Giunta.

Elezione del Presidente e della Giunta regionale, mozioni di sfiducia e scioglimento del Consiglio regionale in Valle d'Aosta

Elezione del Presidente e della Giunta regionale in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina, in attuazione dello Statuto speciale, le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, oltre ai casi di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Valle d’Aosta e, quanto all’applicazione, decorre dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all’entrata in vigore della legge.

Elezione del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti subito dopo l’elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza. Il candidato espone al Consiglio il programma di governo, propone il numero e l’articolazione degli Assessorati e indica i nominativi dei componenti della Giunta, compreso il Vice-Presidente. L’elezione avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Composizione e funzioni della Giunta regionale

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori, tra cui il Vice-Presidente; insieme costituiscono il Governo della Regione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La legge introduce inoltre un limite di rieleggibilità interna alla Giunta: chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche in Giunta non è eleggibile nella Giunta della legislatura successiva, salvo che in una delle due legislature precedenti la carica abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Elezione degli Assessori regionali

Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio regionale elegge in un’unica votazione gli Assessori su proposta del Presidente stesso. Anche questa elezione avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Gli Assessori rispondono collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti adottati nell’esercizio delle proprie funzioni.

Mozione di sfiducia costruttiva verso il Presidente

Il Consiglio regionale può approvare una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione solo se la mozione è motivata e indica già il candidato Presidente, il programma di governo, il numero e l’articolazione degli Assessorati e i nominativi della nuova Giunta, compreso il Vice-Presidente. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere discussa o votata prima di tre giorni né dopo quindici giorni dalla presentazione. Per l’approvazione serve la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale. Se approvata, cessano dalla carica il Presidente e la Giunta, con subentro immediato del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Mozione di sfiducia nei confronti degli Assessori

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia verso singoli Assessori con mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Anche in questo caso la mozione non può essere discussa e votata prima di tre giorni né dopo quindici giorni dalla presentazione, e l’approvazione richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per appello nominale. La sfiducia comporta la cessazione degli Assessori interessati; fino all’elezione del nuovo Assessore le relative funzioni sono assunte ad interim dal Presidente della Regione. Se viene sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente indica un altro Assessore che ne assume le funzioni. Il nuovo Assessore è eletto, su proposta del Presidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Morte, impedimento, decadenza e dimissioni del Presidente e degli Assessori

In caso di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente della Regione, il Consiglio deve procedere all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta entro sessanta giorni, con le stesse modalità previste per l’elezione ordinaria. Fino ad allora la Giunta resta in carica solo per l’ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili e urgenti, mentre la carica di Presidente è assunta dal Vice-Presidente. Se il Presidente si dimette, le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e diventano efficaci con la presa d’atto nella stessa adunanza; anche in questo caso si procede entro sessanta giorni all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Se l’evento riguarda un Assessore, il Presidente assume ad interim le relative funzioni fino all’elezione del nuovo Assessore. Se l’evento riguarda anche il Vice-Presidente, subentra come Presidente l’Assessore più anziano di età fino alla nuova elezione. Le dimissioni degli Assessori seguono un iter analogo: sono presentate al Presidente della Regione, trasmesse al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci con la presa d’atto del Consiglio; fino al nuovo voto, il Presidente svolge ad interim le funzioni assessorili. La decadenza dalla carica consegue inoltre di diritto nei casi di sospensione dall’esercizio delle funzioni previsti dalla normativa antimafia richiamata.

Scioglimento anticipato del Consiglio regionale

Oltre ai casi previsti dallo Statuto speciale, il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente se si verificano dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri assegnati oppure l’incapacità di funzionare per mancata formazione di una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente o da altri eventi che determinano la cessazione del Presidente ex articolo 7. Sono considerate contestuali le dimissioni presentate entro tre giorni dalla prima.

Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni di scioglimento, il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione ai consiglieri e al Presidente della Regione, che entro i successivi quindici giorni decreta lo scioglimento e indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio, fissandole entro novanta giorni dal decreto. In caso di annullamento delle elezioni, il Presidente della Regione indice le nuove elezioni entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, fissando la votazione entro i novanta giorni successivi.

Regime delle proroghe e ordinaria amministrazione

In caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni, Presidente della Regione e Giunta restano in carica solo per l’ordinaria amministrazione, oltre agli atti indifferibili e urgenti, fino all’elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Anche il Consiglio regionale è prorogato, ma solo per gli atti indifferibili e urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Scadenza naturale della legislatura

Alla scadenza naturale del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, si applica il medesimo regime di proroga: Presidente della Regione, Giunta e Consiglio continuano a operare solo nei limiti dell’ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili e urgenti, fino all’insediamento dei nuovi organi.

Disposizioni transitorie

La legge stabilisce che le nuove regole si applicano a partire dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla sua entrata in vigore. Ai fini del limite di rieleggibilità in Giunta, non si computano le cariche già ricoperte fino a quelle prime elezioni, a prescindere dalla loro durata.

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