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Legge

L.R. Valle d'Aosta 17/2007

Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 17/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d'Aosta, aiuti di Stato per imprese in difficoltà: salvataggio, ristrutturazione e ristrutturazione temporanea, tramite prestiti, garanzie e contributi, con limiti di importo, durata e frequenza. Prevede requisiti soggettivi, piani redatti da revisori, controlli, revoca e fondi regionali gestiti da FINAOSTA S.p.A.; i riferimenti UE sono aggiornati agli Orientamenti 2014/C 249/01 e la disciplina vigente risulta modificata nel 2022.

Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in Valle d'Aosta

Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, un regime di aiuti straordinari a favore delle imprese in difficoltà finanziaria, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. La disciplina vigente è stata aggiornate nel 2022, con allineamento agli Orientamenti UE del 31 luglio 2014.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a contribuire al rilancio e al consolidamento delle attività produttive regionali, sostenendo imprese operanti in Valle d’Aosta che versino in difficoltà finanziaria. Si applica alle imprese di tutti i settori, con esclusioni e precisazioni:

  • esclusi i settori finanziario, carbone, acciaio, aviazione e acquacoltura;
  • nel settore agricolo sono ammesse le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • sono ammesse le piccole e medie imprese;
  • per le grandi imprese è richiesta una previa notifica singola e la relativa autorizzazione della Commissione europea;
  • sono escluse le imprese soggette a un ordine di riscossione pendente per un precedente aiuto dichiarato illegale e incompatibile dalla Commissione.

Nozione di impresa in difficoltà e condizioni soggettive

Sono considerate in difficoltà, ai fini della legge, le imprese che rientrano in una delle seguenti situazioni:

  • società di capitali che abbiano perso, negli ultimi dodici mesi, più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, oppure presentino un saldo negativo delle riserve e delle altre voci assimilate superiore alla metà del capitale sociale;
  • società con soci a responsabilità illimitata che abbiano perso più della metà dei fondi propri indicati nei conti della società per perdite cumulate negli ultimi dodici mesi;
  • società di qualsiasi forma costituite che siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza o che ne soddisfino i presupposti. Non possono accedere agli aiuti le imprese avviate da meno di tre anni alla data della domanda. Inoltre, un’impresa appartenente a un gruppo può beneficiarne solo se dimostra che le difficoltà sono proprie, non derivano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Natura degli aiuti e principi europei

Gli interventi sono ammissibili solo se rispettano i criteri europei di:

  • obiettivo di interesse comune;
  • necessità dell’intervento pubblico;
  • adeguatezza della misura;
  • effetto di incentivazione;
  • proporzionalità;
  • prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi;
  • trasparenza. Gli aiuti possono essere concessi quando l’uscita dal mercato dell’impresa provocherebbe conseguenze economiche e sociali significativamente negative per altre imprese collegate, per un intero settore o per il sistema economico regionale.

Aiuti per il salvataggio

Gli aiuti per il salvataggio hanno natura temporanea e sostengono imprese in grave difficoltà finanziaria per consentire la predisposizione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Sono concessi solo se motivati da gravi difficoltà sociali e senza effetti negativi in altri Stati membri. Consistono in prestiti o garanzie sui prestiti, limitati a quanto necessario per mantenere l’impresa in attività per il periodo autorizzato. Caratteristiche principali:

  • durata massima: non oltre sei mesi dall’erogazione;
  • tasso di interesse: pari al tasso di riferimento UE per l’Italia;
  • calcolo dell’aiuto: secondo la formula dell’allegato alla Comunicazione della Commissione del 31 luglio 2014;
  • gestione: tramite FINAOSTA S.p.A. per conto della Regione. I piani sono redatti da società o professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

Aiuti temporanei per la ristrutturazione

Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione sostengono imprese che possono completare il risanamento senza ricorrere agli aiuti ordinari per la ristrutturazione. Essi richiedono:

  • gravi difficoltà sociali;
  • assenza di effetti negativi in altri Stati membri;
  • un piano di ristrutturazione semplificato con le azioni necessarie al ripristino della redditività a lungo termine. Sono concessi tramite prestiti o garanzie, sempre nei limiti del fabbisogno per mantenere l’impresa in attività. La durata massima è di diciotto mesi dall’erogazione, al netto di eventuali aiuti di salvataggio immediatamente precedenti. Il tasso è quello di riferimento UE per l’Italia, aumentato di 50 punti base dopo 12 mesi dalla prima rata, al netto di eventuali aiuti di salvataggio precedenti.

Aiuti per la ristrutturazione

Gli aiuti per la ristrutturazione sono finalizzati a consentire alle imprese in difficoltà di riorganizzare, razionalizzare e riconvertire l’attività, anche diversificando l’offerta, per tornare redditizie e competitive. Sono subordinati a un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto al ripristino della redditività a lungo termine, redatto da revisori contabili abilitati. La misura è limitata ai costi minimi indispensabili; non sono ammissibili nuovi investimenti destinati ad aumentare la capacità produttiva. Gli aiuti consistono in:

  • finanziamenti a tasso agevolato;
  • garanzie in favore del ceto bancario;
  • contributi a fondo perduto per i costi di elaborazione del piano e dei connessi servizi professionali di consulenza. Per le medie imprese devono essere previste misure compensative atte a prevenire distorsioni della concorrenza.

Finanziamenti agevolati: durata, iniziative ammissibili e anticipazioni

I finanziamenti agevolati previsti per la ristrutturazione hanno durata massima di cinque anni, incluso il preammortamento. Possono finanziare iniziative dirette a:

  • riorganizzazione del personale, comprese incentivazioni all’esodo, aiuti al trasferimento, formazione e assistenza nella ricerca di nuova occupazione;
  • acquisizione di consulenze;
  • operazioni di ristrutturazione finanziaria connesse alle iniziative precedenti. Le iniziative relative alla riorganizzazione del personale possono essere ammesse al netto di eventuali sostegni statali o comunitari specifici. I finanziamenti possono essere erogati anche in anticipazione, ma solo previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma erogata. La concessione avviene tramite FINAOSTA S.p.A. a valere sul fondo di rotazione.

Garanzie sui finanziamenti

La garanzia regionale a favore dell’intermediario finanziario:

  • dura al massimo cinque anni;
  • non può superare il 60% dell’importo dell’intervento;
  • è concessa per interventi non inferiori a 50.000 euro e non superiori a 5.000.000 euro;
  • copre solo la parte non assistita da garanzie proprie dell’impresa, dei soci o di terzi garanti;
  • si riduce proporzionalmente secondo il piano di ammortamento e copre, per la parte garantita, le perdite definitive dopo l’escussione dei debitori principali. Le garanzie sono prestare dalla Regione tramite FINAOSTA S.p.A. a valere sul fondo di garanzia.

Contributi per i costi del piano di ristrutturazione

I contributi a fondo perduto coprono i costi di elaborazione del piano di ristrutturazione e i servizi professionali di consulenza connessi. Sono pari al massimo all’80% della spesa ammissibile, con importo minimo di 5.000 euro e massimo di 50.000 euro, al netto degli oneri fiscali. Possono essere erogati anche in anticipazione, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Limiti quantitativi e frequenza degli aiuti

L’importo complessivo degli aiuti concessi per il salvataggio o la ristrutturazione della stessa impresa non può superare 10 milioni di euro, anche considerando cumuli con altri regimi o fonti. Importi superiori richiedono notifica singola. Un’impresa può beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione una sola volta nell’arco di dieci anni.

Obblighi del beneficiario

Per gli aiuti alla ristrutturazione, l’impresa beneficiaria deve apportare risorse proprie in misura minima pari a:

  • 25% del valore complessivo dell’intervento per le piccole imprese;
  • 40% per le medie imprese. L’apporto deve essere reale, effettivo e privo di altri aiuti pubblici; non possono essere conteggiati profitti attesi o flussi di cassa. Il beneficiario deve attuare integralmente il piano approvato dalla Giunta regionale e non può usare l’aiuto per nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività. In caso di aiuti a copertura delle perdite, è richiesta un’adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti, degli azionisti, partner, soci e, se necessario, dei creditori subordinati.

Vincoli su beni oggetto di intervento

I beni acquistati o ultimati con l’intervento devono mantenere la destinazione dichiarata e non possono essere alienati o ceduti separatamente dall’azienda per tre anni dalla data di acquisto o ultimazione. Prima della scadenza del triennio, eventuali alienazioni o mutamenti di destinazione richiedono istanza alla struttura regionale competente e autorizzazione della Giunta regionale. In tal caso l’impresa deve restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione, il finanziamento e l’equivalente sovvenzione maggiorati degli interessi calcolati con la media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, salvo restituzione parziale proporzionale al periodo di utilizzo. La sostituzione con beni della stessa natura non comporta restituzione se preventivamente autorizzata dal dirigente competente. Dopo il triennio, la cessione o il mutamento di destinazione comportano comunque l’obbligo di estinguere i mutui ancora in ammortamento. È ammessa l’estinzione anticipata dei finanziamenti con restituzione del debito residuo; la Giunta può consentire la rateizzazione entro la durata del finanziamento e comunque non oltre dodici mesi.

Domanda, istruttoria e concessione

La domanda di aiuto, con il piano di ristrutturazione o la sua eventuale modifica, è presentata a FINAOSTA S.p.A., che la trasmette alla struttura regionale competente. La Regione disciplina con convenzione i rapporti con FINAOSTA per l’attività istruttoria e per la concessione degli interventi. FINAOSTA svolge l’istruttoria e valuta il piano, comunicandone l’esito alla struttura competente. La concessione, il diniego e la revoca sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, ferma l’accettazione di FINAOSTA sulla base delle garanzie offerte. L’erogazione dei finanziamenti agevolati è subordinata, salvo eccezioni previste per alcuni finanziamenti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa.

Revoca, restituzione e controlli

Gli aiuti sono revocati se:

  • l’intervento è attuato in modo sostanzialmente difforme dal piano approvato;
  • non sono rispettati gli obblighi sulla destinazione e conservazione dei beni;
  • dalle verifiche emerge la non veridicità delle dichiarazioni o informazioni rese. La revoca comporta la restituzione a FINAOSTA dell’intero importo, con interessi calcolati sulla media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, entro 60 giorni dalla comunicazione. La revoca può essere anche parziale, in proporzione all’inadempimento. La struttura regionale competente, anche tramite FINAOSTA, può effettuare ispezioni in qualsiasi momento, anche a campione, con libero accesso a sede, impianti e documentazione necessaria.

Fondi regionali e gestione finanziaria

La Giunta regionale è autorizzata a costituire presso FINAOSTA S.p.A.:

  • un fondo di rotazione per i prestiti di salvataggio e ristrutturazione temporanea e per i finanziamenti agevolati;
  • un fondo di garanzia per le garanzie previste dalla legge. I fondi sono alimentati da stanziamenti iniziali e annuali del bilancio regionale, dai rimborsi delle rate e degli interessi, dagli interessi maturati sulle giacenze e dal recupero delle somme restituite in caso di revoca. Le modalità di costituzione, gestione e rendicontazione sono regolate dalla convenzione con FINAOSTA. Il conto consuntivo regionale è corredato dal rendiconto aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti. La relazione è presentata con periodicità biennale alla Commissione consiliare competente e al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, e contiene almeno informazioni su stato di attuazione, criticità, utilizzo dei fondi, caratteristiche dei beneficiari, tipologia e importo di finanziamenti e garanzie, ricadute economiche e sociali, nonché una sezione dedicata alla gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia. La relazione è resa pubblica.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

L’onere è determinato in 500.000 euro annui a decorrere dal 2007, con copertura nel bilancio regionale indicato dalla legge e possibilità di variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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