L.R. Valle d'Aosta 16/2007
Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta la realizzazione, l’ampliamento e il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale, con procedure di classificazione, accordi di programma, contributi per i campi da golf e norme transitorie per impianti già finanziati. Introduce inoltre alcune modifiche in materia di turismo e trasporti, tra cui una proroga temporanea per le sciovie in scadenza nel 2007.
Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale e modifiche in materia di turismo e trasporti
Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale
La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, la realizzazione, l’ampliamento, la dotazione e il potenziamento di infrastrutture idonee a consentire una o più attività sportive o ricreative. La finalità è anche quella di razionalizzare i costi di gestione e di soddisfare la domanda sia della popolazione residente sia dei flussi turistici.
Classificazione dell’interesse regionale
Sono considerate di interesse regionale le infrastrutture destinate a soddisfare esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza. Possono essere realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante finanza di progetto o accordi di programma che coinvolgano enti e associazioni sportive.
La classificazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l’assessore competente in materia di turismo e sport. La valutazione deve verificare coerenza e adeguatezza con la pianificazione regionale turistico-sportiva, tramite una commissione composta da dirigenti dei due assessorati competenti; ai lavori partecipa, con funzione consultiva e gratuita, anche il Presidente del comitato regionale CONI o un suo delegato.
Gli elementi considerati includono, tra gli altri:
- domanda da soddisfare e sua quantificazione;
- motivazioni socio-economiche dell’iniziativa;
- peculiarità e radicamento territoriale delle discipline praticabili;
- infrastrutture già esistenti;
- entità dell’investimento;
- modalità di gestione e copertura dei costi;
- fruizione da parte dell’utenza;
- polifunzionalità dell’impianto;
- coerenza con gli strumenti urbanistici;
- vantaggi di cofinanziamenti o disponibilità di aree e terreni.
Attivazione degli interventi e rapporti con gli enti locali
La classificazione può avvenire anche su richiesta degli enti locali. In tal caso l’ente promotore predispone uno studio di fattibilità che illustra l’iniziativa e richiama gli elementi di valutazione dell’interesse regionale.
Quando l’infrastruttura è classificata di interesse regionale, i rapporti tra Regione ed enti locali proponenti sono regolati da un accordo di programma, basato sullo studio di fattibilità o, se necessario, sul progetto preliminare, con particolare attenzione a progettazione, realizzazione e gestione.
Se l’iniziativa è promossa dalla Regione, la realizzazione richiede l’intesa con l’ente locale interessato, comprensiva delle modalità successive di gestione.
Modalità di realizzazione e approvazione degli interventi
Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione devono essere inseriti negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici.
Per gli interventi promossi dagli enti locali, l’esecuzione può avvenire direttamente da parte dell’ente proponente; in tal caso la Regione trasferisce le risorse necessarie secondo l’accordo di programma e può svolgere controlli su progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione.
Per gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria su infrastrutture di interesse regionale di proprietà di enti locali, la legge consente due modalità:
- realizzazione da parte dell’ente locale proprietario con compartecipazione finanziaria regionale, mediante convenzione;
- realizzazione da parte della Regione con compartecipazione finanziaria o progettuale dell’ente locale proprietario, mediante accordo di programma.
Gli interventi disciplinati dalla legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l’assessore competente in materia di turismo e sport.
Contributi per i campi da golf
La Regione può concedere ai soggetti gestori di campi da golf contributi per:
- il ripristino funzionale da eseguire all’inizio della stagione;
- la manutenzione straordinaria dei terreni di gioco.
La concessione è subordinata all’applicazione di tariffe ridotte per particolari fasce di utenti, stabilite in una convenzione con la Regione e approvate con deliberazione della Giunta regionale. I contributi devono rispettare la disciplina degli aiuti de minimis.
Rapporti con l’Istituto per il credito sportivo
La Regione può stipulare accordi con l’Istituto per il credito sportivo per favorire la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, compresi quelli eseguiti direttamente dagli enti locali.
Disciplina attuativa
La disciplina degli adempimenti e degli aspetti procedimentali, inclusi quelli relativi alla concessione dei contributi per i campi da golf, è demandata alla Giunta regionale, che provvede con propria deliberazione previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Abrogazioni e disciplina transitoria
Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1986, 1991 e 1999 in materia di infrastrutture ricreativo-sportive e di sviluppo del golf.
La disciplina transitoria prevede che la possibilità di concorrere alle spese di manutenzione straordinaria prevista per gli interventi su infrastrutture di interesse regionale si applichi anche a quelle già realizzate in base alle leggi regionali abrogate. Se tali infrastrutture non risultano ancora completate all’entrata in vigore della legge, la Regione può concorrere alle spese ordinarie di gestione per utenze di acqua, energia elettrica e combustibile per riscaldamento fino al subentro dei gestori.
Limitatamente agli esercizi 2009/2013, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi diretti al completamento di infrastrutture già ammesse ai finanziamenti delle previgenti leggi regionali.
Modifiche in materia di turismo e trasporti
La legge contiene anche modifiche ad altre norme regionali in materia di turismo, infrastrutture alpinistiche ed escursionistiche, gestione dei rifugi alpini e trasporti a fune. Tra queste, una disciplina transitoria consente alle sciovie che raggiungono la scadenza della vita tecnica entro il 31 dicembre 2007 di ottenere una proroga di un anno, se vengono effettuati gli adempimenti tecnici previsti e si rispettano le prescrizioni della struttura regionale competente.
Disposizioni finanziarie e durata temporale
Per il capo I sono previsti oneri complessivi di 1.080.000 euro per il 2007, 2.336.000 euro per il 2008 e 5.046.000 euro per il 2009, con copertura a carico del bilancio regionale e specifiche imputazioni di capitolo. Dal 2010 l’eventuale onere annuo è rinviato alla legge finanziaria.
La proroga per le sciovie è limitata alle scadenze maturate entro il 31 dicembre 2007; il finanziamento per il completamento delle infrastrutture pregresse è limitato agli esercizi 2009/2013. Per il resto, la disciplina generale resta applicabile nell’ambito regionale valdostano.
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