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Legge

L.R. Valle d'Aosta 20/2007

Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 20/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale, le modalità di rimozione e la verifica da parte del Consiglio. Prevede anche il regime transitorio e abroga, dal suo avvio, alcune norme della legge n. 1257/1962, salvo l’applicazione limitata alla legislatura in corso e al contenzioso elettorale richiamato.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale in Valle d'Aosta

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali

La legge regionale della Valle d’Aosta definisce in modo organico le condizioni che impediscono l’elezione o rendono incompatibile la permanenza nella carica di consigliere regionale, nonché le regole per la verifica, la contestazione e la decadenza. La disciplina opera nel territorio regionale e si collega allo Statuto speciale.

Ambito di applicazione e finalità

La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale. La disciplina è costruita per garantire la separazione tra mandato consiliare e alcune funzioni pubbliche, amministrative, giudiziarie, sanitarie, camerali, mediatiche e societarie, oltre a disciplinare i casi di sopravvenienza delle cause durante il mandato.

Cause di ineleggibilità

Sono non eleggibili alla carica di consigliere regionale numerose categorie di titolari di funzioni pubbliche apicali o particolarmente esposte all’influenza istituzionale, tra cui membri del Governo, vertici ministeriali e di polizia, membri della Commissione europea, magistrati con giurisdizione regionale, ufficiali superiori delle forze armate, questore e funzionari di pubblica sicurezza operanti nella Regione, vertici di enti e organismi regionali o statali operanti in Valle d’Aosta, nonché soggetti apicali di società partecipate o controllate, di strutture sanitarie private convenzionate, dell’Università della Valle d’Aosta, del Co.Re.Com., della Chambre, della Commissione referendaria e dell’Autorità di vigilanza.

Sono inoltre ineleggibili i sindaci e vice-sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, gli ecclesiastici con giurisdizione pastorale nella Regione, alcuni dirigenti regionali e scolastici, i componenti di organi di governo o vertice di enti e società pubbliche o partecipate, nonché il difensore civico della Regione, anche per il solo fatto di aver ricoperto tale funzione.

Per gli editori e direttori di testate giornalistiche e radiotelevisive, l’ineleggibilità opera quando tali soggetti abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi precedenti la scadenza naturale della legislatura. La previsione relativa ai professori, ricercatori e titolari di contratti di insegnamento universitario è stata dichiarata incostituzionale.

Rimozione delle cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità cessano di avere effetto se l’interessato rimuove la situazione ostativa entro termini diversi a seconda del tipo di causa:

  • per le cause previste per funzioni o incarichi pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 2, la cessazione deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza naturale della legislatura;
  • per le cause previste dal comma 2 dell’articolo 2, la cessazione deve avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;
  • per il difensore civico, la cessazione della funzione deve risalire ad almeno tre anni prima della presentazione delle candidature.

La cessazione dalle funzioni richiede l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio. La Regione, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le aziende da essa dipendenti e gli enti locali devono adottare i provvedimenti necessari entro cinque giorni dalla richiesta; se non provvedono, la domanda di dimissioni o aspettativa produce effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la rimozione deve intervenire entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento di scioglimento sul Bollettino ufficiale.

L’aspettativa non retribuita è concessa per tutta la durata del mandato; tale periodo vale come servizio effettivo e come legittimo impedimento ai fini del periodo di prova. Non è però consentita ai dipendenti assunti a tempo determinato.

Divieto di esercizio di funzioni nell’USL per alcuni candidati non eletti

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta che si siano candidati ma non siano stati eletti non possono esercitare le loro funzioni nella medesima Azienda per cinque anni dalla data delle elezioni.

Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale

La legge elenca molteplici cariche e posizioni incompatibili con il mandato consiliare, tra cui:

  • parlamentare nazionale o europeo, consigliere di altro Consiglio regionale, giudice costituzionale, componente del CSM o del CNEL;
  • presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma, presidente o assessore o consigliere provinciale;
  • sindaco o vice-sindaco di comuni fino a 3.000 abitanti della Regione, assessore o consigliere comunale;
  • dipendenti regionali non dirigenti, docenti delle istituzioni scolastiche regionali, amministratori delle scuole paritarie;
  • componenti degli organi di amministrazione, controllo e revisione contabile di enti, agenzie, aziende e società partecipate o controllate dalla Regione;
  • dirigenti dell’area sanitaria dell’USL e dirigenti di strutture sanitarie o socio-sanitarie private convenzionate;
  • soggetti con debiti verso la Regione non estinti, o con liti pendenti con la Regione nei casi indicati;
  • soggetti che abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse della Regione;
  • titolari di incarichi regionali in materia di lavori pubblici, conferimenti di incarichi esterni, assistenza fiscale, legale e patrocinio;
  • presidente delle Pro Loco valdostane e presidente della Consulta regionale per la condizione femminile;
  • soggetti nominati o designati dalla Regione o da enti/organismi regionali in organi di amministrazione, controllo o revisione di enti di una certa dimensione economica e in istituti di credito;
  • chi, durante il mandato, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste per l’elezione.

Esimenti

Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità:

  • gli incarichi e le funzioni conferiti, per disposizione legislativa, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo;
  • l’essere parte attiva in un procedimento civile o amministrativo.

Effetti delle cause e perdita della carica

Le cause di ineleggibilità determinano l’invalidità dell’elezione; se sopravvengono dopo l’elezione, comportano la decadenza se non rimosse nei termini previsti. Le cause di incompatibilità, sia originarie sia sopravvenute, comportano la decadenza se non vengono eliminate nei termini stabiliti. Per la rimozione delle cause sopravvenute si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per la cessazione dalle funzioni.

Verifica delle condizioni e procedimento di contestazione

All’inizio di ogni legislatura, o in caso di vacanza di seggio durante il quinquennio, il Consiglio regionale convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato l’assenza di cause di ineleggibilità; la convalida non può avvenire prima di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Se emerge una causa di ineleggibilità già esistente, il Consiglio la contesta all’eletto, che ha dieci giorni per presentare osservazioni. Nei dieci giorni successivi il Consiglio decide definitivamente; se conferma la causa, annulla l’elezione e sostituisce l’eletto con il primo dei non eletti della medesima lista.

Se vi è una causa di incompatibilità, il consigliere deve scegliere entro otto giorni dalla convalida tra la carica consiliare e l’altra carica incompatibile. In mancanza di opzione, il Consiglio lo dichiara decaduto entro i dieci giorni successivi, con sostituzione del seggio.

Per le cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità, il Presidente del Consiglio contesta la situazione entro dieci giorni dall’accertamento, assegnando dieci giorni per controdeduzioni, rimozione della causa o opzione. Se il consigliere non provvede, il Consiglio delibera la decadenza nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, con notifica e sostituzione del seggio.

Le deliberazioni possono essere adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.

Applicazione ai membri della Giunta non consiglieri

La disciplina si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio: per essi le cause di ineleggibilità e incompatibilità operano come cause ostative all’elezione e cessano di avere effetto se rimosse non oltre la data di elezione alla carica di assessore.

Abrogazioni, rinvii e regime transitorio

Dall’entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia alcune disposizioni della legge regionale n. 1257/1962 relative all’elezione del Consiglio regionale. Tuttavia, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore, tali disposizioni continuano ad applicarsi ai consiglieri già convalidati o da convalidare, limitatamente alla durata di quella legislatura, ai fini della conservazione della condizione di eleggibilità e del relativo procedimento di verifica.

In materia di contenzioso elettorale resta fermo il rinvio ad altre disposizioni della legge n. 1257/1962 indicate espressamente. Se la legge entra in vigore dopo il termine ordinario per rimuovere le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 3, comma 1, tale rimozione deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore.

Per le prime elezioni successive all’entrata in vigore, il sindaco e il vice-sindaco dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti non sono causa di ineleggibilità, ma costituiscono causa di incompatibilità da rimuovere secondo le regole della legge.

Note di costituzionalità richiamate nel testo

La norma relativa ai professori, ricercatori e titolari di contratti di insegnamento universitario è stata dichiarata incostituzionale. La previsione concernente il presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d’Aosta è stata oggetto di giudizio di costituzionalità, con esito di non fondatezza della questione.

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