L.R. Valle d'Aosta 22/2007
Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina regionale delle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e, in un punto, il funzionamento dei gruppi consiliari. Interviene in modo esteso sulla l.r. 3/1993, con coordinamenti terminologici e varie abrogazioni; modifica inoltre la l.r. 6/1986. È una legge di riordino ancora formalmente vigente, ma rilevante solo in quanto ha prodotto modifiche permanenti alle norme richiamate.
Modifiche alla disciplina elettorale regionale e ai gruppi consiliari della Valle d'Aosta
Modifiche alla disciplina elettorale regionale e ai gruppi consiliari della Valle d'Aosta
La legge regionale 7 agosto 2007, n. 22 interviene sul testo della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, che disciplina l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, e su un articolo della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, relativa al funzionamento dei gruppi consiliari. Il provvedimento ha natura prevalentemente modificativa e di coordinamento del diritto elettorale regionale.
Interventi sulla legge regionale n. 3 del 1993
La legge apporta un ampio numero di modifiche puntuali alla disciplina delle elezioni regionali, incidendo su numerosi istituti della procedura elettorale, sulla presentazione delle candidature, sulle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sul voto e sul conteggio, nonché su aspetti organizzativi e procedurali del procedimento elettorale.
Tra gli interventi più rilevanti vi sono:
- la sostituzione o revisione di più disposizioni in materia di presentazione delle liste e delle candidature;
- la modifica di regole relative agli adempimenti degli organi elettorali e agli uffici competenti;
- l’aggiornamento di vari passaggi della procedura di ammissione delle liste e dei candidati;
- la revisione di disposizioni sulla proclamazione degli eletti, sui ricorsi e sugli adempimenti successivi alla consultazione.
La legge introduce anche nuovi articoli e commi, oltre a sopprimere alcune parti del testo previgente, con l’effetto di aggiornare organicamente la disciplina elettorale valdostana.
Abrogazioni e soppressioni nella disciplina elettorale
Il testo non si limita a sostituire singole norme, ma abroga espressamente alcune disposizioni della l.r. n. 3 del 1993, tra cui:
- il comma 3 dell’articolo 4;
- i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 6;
- la lettera b) del comma 1 dell’articolo 22;
- il comma 5 dell’articolo 34;
- l’articolo 61.
Vengono inoltre abrogate alcune disposizioni di leggi regionali collegate:
- l’articolo 4 della l.r. 11 marzo 1993, n. 13;
- il comma 2 dell’articolo 5, l’articolo 10 e i commi 3 e 4 dell’articolo 13 della l.r. 13 novembre 2002, n. 21.
Coordinamenti terminologici
La legge contiene anche disposizioni di coordinamento lessicale, che incidono sulla formulazione della legge elettorale regionale:
- i riferimenti a “Pretore” e “Pretura” sono sostituiti da “Tribunale ordinario”;
- i riferimenti a “certificato elettorale” e “certificati elettorali” sono sostituiti, rispettivamente, da “tessera elettorale” e “tessere elettorali”.
Si tratta di aggiornamenti terminologici che adeguano il testo alla disciplina e all’organizzazione giudiziaria ed elettorale sopravvenute.
Modifica alla disciplina dei gruppi consiliari
Il secondo capo interviene sulla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, sul funzionamento dei gruppi consiliari, aggiungendo un comma 2bis all’articolo 4. Il testo fornito non riporta il contenuto della modifica, ma l’effetto è quello di integrare la disciplina dei gruppi consiliari con una previsione ulteriore.
Regime temporale e attualità normativa
La legge è entrata in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 14 agosto 2007. Non contiene una disciplina transitoria autonoma nel testo fornito, ma si applica come legge di modifica permanente delle norme regionali richiamate.
Per l’uso professionale odierno, la legge ha soprattutto valore storico e sistematico: resta utile per ricostruire il testo consolidato della normativa elettorale regionale e della disciplina dei gruppi consiliari, ma le singole disposizioni da essa modificate possono essere state ulteriormente cambiate da interventi successivi.
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