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Legge

L.R. Valle d'Aosta 19/2007

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 19/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Amministrazione regionale valdostana, procedimento amministrativo, partecipazione, SCIA, silenzio assenso, conferenza di servizi, dichiarazioni sostitutive e accesso documentale/civico. Fissa termini, responsabilità e semplificazioni, con applicazione anche a enti locali in via residuale. Le versioni consolidate richiamano aggiornamenti fino al 2025; molte disposizioni originarie su DIA e accesso civico sono state sostituite o abrogate.

Procedimento amministrativo, accesso ai documenti e dichiarazioni sostitutive nella Regione Valle d'Aosta

Procedimento amministrativo, accesso e semplificazione nella Regione Valle d’Aosta

La legge disciplina il procedimento amministrativo dell’Amministrazione regionale valdostana, il diritto di accesso ai documenti e l’uso delle dichiarazioni sostitutive. Opera nel territorio della Regione Valle d’Aosta e si applica agli enti locali e agli altri soggetti indicati solo nei limiti previsti, con rinvio alle norme statali e di settore quando compatibili.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina riguarda l’Amministrazione regionale, gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, che devono adeguare i propri regolamenti nel rispetto dei principi regionali. I soggetti privati preposti ad attività amministrative devono rispettare i principi di imparzialità, buon andamento, semplificazione, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, democraticità, proporzionalità, giusto procedimento e legittimo affidamento. La legge favorisce collaborazione, buona fede, informatizzazione, digitalizzazione e interoperabilità.

Conclusione del procedimento, termini e decorrenza

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso quando consegue a domanda o deve essere avviato d’ufficio. Se la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, l’Amministrazione adotta comunque un provvedimento espresso in forma semplificata.

I termini di conclusione possono essere fissati con deliberazione della Giunta regionale o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e non possono superare 180 giorni. Se non sono stabiliti, il termine ordinario è di 30 giorni.

Nei procedimenti a domanda, il termine decorre dal ricevimento della domanda. Se la domanda è incompleta, può essere assegnato un termine tra 10 e 30 giorni per l’integrazione; in mancanza, la domanda si intende ritirata. Per le domande inviate per raccomandata o telematicamente vale, rispettivamente, la data di spedizione o la ricevuta di accettazione e consegna, salvo discipline di settore. Se il termine scade in un giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nei procedimenti d’ufficio, il termine decorre dal primo atto d’impulso o dalla data/fatto che fa sorgere l’obbligo di provvedere.

Sospensione dei termini e gestione dell’istruttoria

I termini possono essere sospesi per l’acquisizione di pareri o valutazioni tecniche, per informazioni o certificazioni non già disponibili, per documentazione integrativa richiesta motivatamente e, nei procedimenti economico-finanziari di competenza FINAOSTA S.p.A., anche su richiesta motivata dell’interessato in presenza di cause ostative alla prosecuzione. La sospensione deve essere comunicata agli interessati e la ripresa del termine decorre dalla scadenza della sospensione o dalla ricezione integrale della documentazione richiesta.

Responsabilità per ritardo e potere sostitutivo

La mancata o tardiva adozione del provvedimento rileva ai fini della performance individuale e può integrare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Decorso inutilmente il termine del procedimento, il titolare del potere sostitutivo conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario, tramite le strutture competenti o nominando un commissario. Per l’Amministrazione, il potere sostitutivo spetta al dirigente di primo livello o, in mancanza, al Segretario generale, previa diffida. Sul sito istituzionale deve essere indicato il soggetto titolare del potere sostitutivo.

Motivazione, comunicazioni e conflitto di interessi

I provvedimenti devono essere motivati in modo chiaro, indicando fatti e ragioni giuridiche; se richiamano altri atti, questi vanno comunicati e messi a disposizione dell’interessato. La motivazione non è richiesta per atti normativi e generali.

Il responsabile del procedimento e i dirigenti coinvolti devono astenersi in caso di conflitto di interessi e segnalare ogni situazione, anche potenziale, al titolare del potere sostitutivo.

Responsabile del procedimento e responsabile dell’istruttoria

Per ciascun tipo di procedimento la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano la struttura responsabile dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali. Ogni dirigente è responsabile dei procedimenti della propria struttura; le funzioni possono essere delegate a dipendenti di categoria D. Il responsabile del procedimento può individuare un responsabile dell’istruttoria, al quale sono affidati i compiti operativi di verifica, acquisizione documentale, richiesta di integrazioni e cura delle comunicazioni.

Concessione di vantaggi economici

Per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale devono stabilire preventivamente i criteri, salvo che siano già fissati dalla legge. Se il procedimento non può concludersi favorevolmente per insufficienza di risorse, l’interessato riceve comunicazione delle ragioni ostative e non si applica la disciplina sul preavviso di rigetto.

Partecipazione al procedimento

L’avvio del procedimento deve essere comunicato ai destinatari diretti e ai soggetti che devono intervenire per legge; la comunicazione è estesa anche ai terzi che possono subire un pregiudizio dall’atto. La comunicazione è personale e, ove possibile, telematica; se i destinatari sono numerosi, si ricorre a forme idonee di pubblicità, soprattutto sul sito istituzionale.

La comunicazione deve contenere organo competente, oggetto, struttura e responsabili, termine di conclusione, rimedi in caso di inerzia, data della domanda nei procedimenti a istanza di parte, ufficio per la visione degli atti e possibilità di partecipazione telematica. L’omissione della comunicazione può essere fatta valere solo da chi vi ha interesse.

Possono intervenire nel procedimento, su domanda motivata, portatori di interessi pubblici o privati e portatori di interessi diffusi organizzati in associazioni o comitati, quando il provvedimento possa arrecare loro pregiudizio.

Partecipazione telematica

La partecipazione al procedimento può avvenire telematicamente secondo il Codice dell’amministrazione digitale. Se l’interessato sceglie tale modalità, tutte le successive comunicazioni relative al procedimento avvengono con gli stessi mezzi. La domanda telematica segue le modalità dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005.

Preavviso di rigetto e accordi con gli interessati

Nei procedimenti a domanda di parte, prima del diniego il responsabile comunica i motivi ostativi all’accoglimento. La comunicazione sospende il termine di conclusione; l’interessato ha 10 giorni per presentare osservazioni, anche telematiche, e documenti. Il termine riprende a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in assenza, dalla scadenza del termine. Le disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti previdenziali e assistenziali su domanda.

L’Amministrazione può concludere accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, nel rispetto dei diritti dei terzi e del pubblico interesse. Gli accordi devono essere motivati, scritti a pena di nullità e preceduti dalla determinazione dell’organo competente; sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti sostituiti e l’Amministrazione può recedere per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con possibile indennizzo.

Attività consultiva, pareri e assensi tra amministrazioni

I pareri obbligatori e facoltativi degli organi consultivi devono essere resi entro 20 giorni, salvo termini minori; decorso il termine senza risposta o esigenze istruttorie, la struttura procede. Per le valutazioni tecniche necessarie, se gli organi competenti non provvedono entro i termini, il responsabile del procedimento richiede il parere ad altri soggetti pubblici qualificati o ad istituti universitari.

Nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, assensi, concerti e nulla osta si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni; in alcuni casi il termine è di 90 giorni, in particolare per interessi ambientali, paesaggistici, dei beni culturali e della salute. Sono previste interruzioni motivate per esigenze istruttorie, senza ulteriori interruzioni successive. Restano ferme le ipotesi in cui il diritto dell’Unione europea richiede provvedimenti espressi.

Semplificazione amministrativa e strumenti telematici

La Regione promuove SCIA, silenzio assenso, conferenza di servizi, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio di dati e documenti, anche tramite strumenti telematici.

SCIA

Nei casi in cui un’attività sia subordinata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altri atti di consenso, e il rilascio dipenda solo dall’accertamento di presupposti e requisiti senza contingenti numerici, l’atto è sostituito dalla SCIA. Restano esclusi gli atti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e della pubblica incolumità. La SCIA deve essere corredata di dichiarazioni sostitutive, attestazioni e asseverazioni tecniche; può essere presentata anche per raccomandata, salvo i procedimenti riservati alla sola modalità telematica.

L’Amministrazione verifica d’ufficio la SCIA entro 60 giorni e, se del caso, vieta la prosecuzione dell’attività e ne ordina la rimozione degli effetti, salvo conformazione dell’attività entro un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per interessi pubblici sensibili, può sospendere l’attività e prescrivere misure correttive con termine non inferiore a 30 giorni. Dopo la scadenza dei termini, l’intervento è possibile solo nei presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.

Silenzio assenso

Nei procedimenti a domanda di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio equivale ad accoglimento se l’Amministrazione non comunica il diniego entro il termine previsto o non attiva la conferenza di servizi. Su richiesta dell’interessato, l’Amministrazione deve rilasciare in via telematica un’attestazione dell’intervenuto accoglimento; se non lo fa entro 10 giorni, l’attestazione può essere sostituita da dichiarazione dell’interessato.

L’Amministrazione può indire entro 30 giorni una conferenza di servizi e, in caso di silenzio-assenso, può adottare provvedimenti di autotutela. La disciplina non si applica, tra l’altro, a materia ambientale, paesaggistica, culturale, salute, pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa UE impone provvedimenti formali e ai procedimenti individuati dalla Giunta regionale.

Disposizioni sanzionatorie sulla SCIA e sulle domande sostitutive

Con SCIA o domanda, l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti; dichiarazioni mendaci e false attestazioni impediscono la conformazione successiva e comportano le sanzioni vigenti. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo delle autorità competenti.

Conferenza di servizi

La conferenza di servizi è una modalità generale di semplificazione che può essere utilizzata nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria. È obbligatoria quando per concludere il procedimento occorre acquisire uno o più atti di assenso, anche interni all’Amministrazione, oltre a quelli dell’Amministrazione procedente. Può svolgersi anche telematicamente.

Se l’Amministrazione è convocata in conferenze promosse da altre amministrazioni, è rappresentata dal dirigente competente o dall’amministratore competente, oppure dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato nei casi di competenza della Giunta. Se sono coinvolti più dirigenti regionali, la rappresentanza spetta a un dirigente individuato dalla Giunta, previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti.

In caso di dissenso qualificato da parte delle amministrazioni di tutela ambientale, paesaggistica, culturale, della salute o della pubblica incolumità, è possibile proporre opposizione alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva. Il Presidente della Regione convoca una riunione per cercare una soluzione condivisa; se l’intesa non si raggiunge, la questione è rimessa alla Giunta regionale, che può accogliere anche parzialmente l’opposizione. La disciplina di dettaglio della conferenza di servizi è stata oggetto di abrogazioni e oggi resta, per quanto applicabile, il rinvio alle norme statali e di settore.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono riguardare numerosi stati, fatti e qualità personali, tra cui nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia, titoli di studio, iscrizioni, situazione reddituale/economica, stato di disoccupazione, qualità di rappresentante o tutore, adempimenti militari, assenza di condanne o procedimenti penali, e altri dati direttamente conoscibili dall’interessato. La Giunta regionale può individuare ulteriori fattispecie. Le dichiarazioni hanno la stessa validità temporale degli atti sostituiti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà coprono gli stati, fatti e qualità personali non ricompresi nell’elenco delle certificazioni, nonché la conformità all’originale di copie di atti e documenti pubblici, pubblicazioni, titoli di studio o di servizio e documenti fiscali conservati dai privati.

Per l’erogazione di benefici economici e il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, le dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei documenti sostituiscono la documentazione sui requisiti soggettivi e oggettivi, salvo la normativa antimafia e sulle misure di prevenzione. I cittadini di Stati non UE possono usare le dichiarazioni sostitutive nei limiti consentiti dalla normativa sull’immigrazione e, fuori da tali casi, solo se lo prevedono convenzioni internazionali.

L’Amministrazione deve controllare le dichiarazioni, anche a campione e in misura proporzionata al rischio e al beneficio, e in ogni caso quando sorgono dubbi fondati. Se emergono irregolarità non costituenti falsità, l’interessato deve regolarizzare; se emergono falsità, decade dai benefici ottenuti e, in caso di dichiarazione mendace, non può accedere per due anni a sovvenzioni e vantaggi economici, salvo interventi in favore dei minori e situazioni di particolare disagio.

L’Amministrazione deve acquisire d’ufficio dati e documenti già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, indicando gli elementi necessari per il reperimento, e opera l’acquisizione esclusivamente in via telematica. Le copie e i documenti trasmessi con mezzi idonei alla provenienza soddisfano il requisito della forma scritta. I certificati non modificabili hanno validità illimitata; gli altri valgono sei mesi, salvo diversa previsione.

La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, la richiesta indebita di certificati, il rifiuto di accettare l’identificazione tramite documento e la mancata risposta ai controlli entro 30 giorni costituiscono violazione dei doveri d’ufficio. Le dichiarazioni false e l’uso di documenti falsi sono puniti secondo le leggi vigenti; l’Amministrazione è esente da responsabilità, salvo dolo o colpa grave, se l’atto deriva da falsità prodotte dall’interessato o da terzi.

Certificazioni e rapporti con i privati

Le certificazioni rilasciate dall’Amministrazione hanno efficacia solo nei rapporti tra privati. Quelle da produrre a privati devono riportare la dicitura che ne vieta l’utilizzo verso pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, a pena di nullità.

Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso è riconosciuto a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Si esercita anche da parte di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi. Il documento amministrativo comprende ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni.

L’accesso è sempre escluso per segreto di Stato e divieti espressi di legge, nei procedimenti tributari, per atti normativi, generali, di pianificazione e programmazione, per documenti con informazioni psico-attitudinali di terzi nei procedimenti selettivi e per taluni verbali o resoconti di organi collegiali non in seduta pubblica, salvo diversa disposizione.

La legge regionale prevede un regolamento per individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso per esigenze di riservatezza. Tuttavia, l’accesso deve essere comunque garantito quando necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici. Per dati particolarmente sensibili, l’accesso è consentito solo nei limiti di stretta indispensabilità e con adeguate cautele.

La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura che ha formato o detiene il documento. L’esame è gratuito; la copia è rilasciata al solo costo di riproduzione, salvo bollo. Il procedimento deve chiudersi entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, la domanda si intende respinta. L’accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato; il differimento è obbligatorio, tra l’altro, per gli elaborati delle prove concorsuali e per i documenti relativi alla formazione di prezzi e offerte negli appalti pubblici fino alla conclusione del procedimento.

Accesso civico

Per l’accesso civico semplice o generalizzato si applica la disciplina statale vigente. Le istanze semplici vanno al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; quelle generalizzate all’ufficio che detiene i dati o all’URP. Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivo di riproduzione su supporti materiali.

Disposizioni finali, abrogazioni e rinvio

La legge ha abrogato la precedente l.r. 18/1999. È previsto il coordinamento dei riferimenti normativi alla disciplina precedente, da intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale o dalla normativa di settore, si applica, in quanto compatibile, la l. 241/1990.

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