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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in relazione alla procedura CIG B9FF992637 (lotto 1) - della determina di aggiudicazione del Responsabile SC Acquisizione beni e servizi n. 649 del 1.09.2026 della “gara ARCS id.24ECO002, gara europea a procedura aperta per l’affidamento e la fornitura di toner e cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali e toner e cartucce a getto di inchiostro rigenerati a ridotto impatto ambientale per un periodo di 48 mesi, per enti del servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia”; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ivi compresi, il Bando di Gara e successive rettifiche relativi allegati, della determinazione di indizione della procedura del Responsabile SC Acquisizione Beni e servizi n. 27 del 15.01.2026, delle successive determinazioni del medesimo soggetto n. 103 del 5.02.2026 e n. 175 del 3.3.2026, di tutta la documentazione di gara di cui all’art. 82 del d.lgs. 36/2023 ivi, in particolare compresi il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto e relativi allegati, nella parte in cui avessero escluso il potere della stazione appaltante di avviare la verifica della anomalia della offerta in assenza degli elementi specifici individuati dal bando od altre ragioni ed, ancora, della proposta di aggiudicazione e dell’eventuale verbale o altro provvedimento in cui sono stati, implicitamente o esplicitamente, esclusi i presupposti per avviare il sub procedimento di verifica della anomalia della offerta nei confronti dell’aggiudicatario; per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per sottoporre l’offerta della prima classificata a verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e, in ogni caso, e sin da ora per la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto, medio tempore stipulato con Tonergorss s.r.l. o altro operatore economico, considerata altresì la disponibilità del ricorrente MIDA s.r.l. sia all’esecuzione integrale sia a subentrare nella esecuzione già avviata e per la condanna della stazione appaltante, in virtù dell’effetto conformativo della decisione, all’avvio del sub procedimento di verifica della anomalia della offerta e/o a risarcire, anche titolo di responsabilità pre-contrattuale, il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, tramite il subentro nella esecuzione dello stesso ovvero, in subordine, per l’ipotesi in cui il subentro non fosse possibile, per equivalente monetario, nella misura da quantificarsi in corso di causa e/o al termine di separata istruttoria;

Giustizia amministrativa202600397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 1 della gara per la fornitura, per 48 mesi, di toner, cartucce e materiali di consumo per enti del servizio sanitario regionale, nonché atti di gara e mancato avvio della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

MIDA S.r.l., concorrente in relazione al lotto 1, ha impugnato l’aggiudicazione ad altra impresa e gli atti di gara, contestando in particolare che la stazione appaltante avesse escluso il potere di avviare la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria in assenza degli elementi specificamente indicati dalla lex specialis o di altre ragioni. Ha chiesto l’accertamento dei presupposti per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023, l’annullamento degli atti, la dichiarazione di invalidità o inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro nell’esecuzione; in subordine, il risarcimento per equivalente, anche a titolo di responsabilità precontrattuale. Nell’istanza cautelare ha domandato la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il fumus dei motivi di ricorso né deciso sulla legittimità dell’aggiudicazione o sulla verifica di anomalia. Preso atto che la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in considerazione della fissazione dell’udienza pubblica e dell’impegno dell’ARCS a soprassedere dalla stipula del contratto con l’aggiudicataria sino alla definizione del giudizio, ha preso atto della rinuncia e fissato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026 per la trattazione del ricorso. Spese, comprese quelle della fase cautelare, riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    La norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare, ma il TAR non ha deciso la domanda nel merito, avendo preso atto della rinuncia.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di prendere atto di tale rinuncia e di fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 6, c.p.a., la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso;

    Nel rito appalti, il TAR ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso, indicando tale disposizione quale base della fissazione.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici

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