Sentenza del 11/07/2016 n. 1305 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Legittimazione a stare in giudizio dell'ex presidente di associazione non riconosciuta - Sussiste per obbligazioni contratte al momento in cui era presidente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'ex presidente è stato ritenuto passivamente legittimato a rispondere dell'azione del creditore, poiché l'obbligazione era stata contratta nel periodo in cui egli esercitava le funzioni di presidente e aveva agito in nome e per conto dell'associazione. La successiva perdita della carica non elimina né trasferisce la responsabilità al presidente subentrante.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione passiva e la responsabilità personale dell'ex presidente di un'associazione non riconosciuta. Il principio applicato è che chi agisce in nome e per conto dell'associazione risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte durante il proprio mandato. Tale responsabilità è accessoria rispetto a quella primaria dell'associazione, ma non viene trasferita automaticamente a chi subentra successivamente nella carica. La responsabilità resta quindi a carico della persona che ha effettivamente agito per l'associazione, anche dopo la cessazione del suo incarico.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale prevista per chi agisce in nome e per conto dell'ente riguarda il soggetto che ha concretamente assunto l'obbligazione, non chi ricopre la carica in un momento successivo.
- La cessazione dalla carica non libera l'ex rappresentante dalle obbligazioni contratte durante il suo mandato.
- Il semplice avvicendamento nelle cariche sociali non determina una successione nel debito: il nuovo presidente non risponde automaticamente delle obbligazioni assunte dal predecessore.
- Il creditore può agire contro l'associazione e, solidalmente, contro la persona che ha agito per essa, facendo valere la responsabilità personale prevista dalla legge.
- La responsabilità dell'agente ha natura accessoria rispetto a quella dell'associazione, ma non è necessariamente subordinata alla preventiva escussione del patrimonio dell'associazione.
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