Ordinanza n. 419/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta n. 02/2026 in favore dell'impresa controinteressata, unitamente agli atti di gara e alla verifica di congruità dell'offerta; impugnato anche il diniego o l'omessa ostensione integrale degli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore della controinteressata, chiedendone la sospensione cautelare, l'annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'accesso e all'ostensione integrale dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria, dei giustificativi e degli atti relativi alla verifica di anomalia. Le censure risultavano fondate sull'assunto che il costo della manodopera necessario per l'esecuzione del servizio costituisse un importo minimo e non riducibile pari a € 129.548,00. Poiché l'aggiudicataria aveva indicato per tale voce un costo di € 123.011,31, la ricorrente sosteneva che l'offerta fosse anomala e non remunerativa e che la stazione appaltante non avesse svolto un'adeguata verifica di congruità.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha escluso il fumus boni iuris perché l'assunto centrale della ricorrente, relativo all'esistenza di un costo della manodopera minimo e inderogabile di € 129.548,00, non risultava allo stato supportato da elementi di prova. Non era quindi possibile desumere in via prima facie l'anomalia o la non remuneratività dell'offerta dell'aggiudicataria, il cui costo della manodopera, pari a € 123.011,31, era solo di poco inferiore a quello indicato dalla ricorrente. Il giudice ha escluso anche il periculum in mora, richiamando l'orientamento secondo cui, per servizi destinati a svolgersi continuativamente nel tempo, l'eventuale concorrente vittorioso può conseguire il servizio per una durata pari a quella posta a gara, sebbene con differimento temporale. Ha inoltre valorizzato il bilanciamento degli interessi, considerato che il contratto era già stato stipulato il 29 giugno 2026 e il servizio era stato avviato il 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per l'8 marzo 2027; il merito delle domande di annullamento e accesso non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, in particolare fumus boni iuris, periculum in mora e bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'allegazione dell'anomalia dell'offerta non è sufficiente quando il presunto costo minimo e inderogabile della manodopera, assunto come parametro della censura, non sia supportato da elementi di prova; in tal caso manca il fumus boni iuris necessario per sospendere l'aggiudicazione.
- Per i servizi pubblici destinati a svolgersi continuativamente nel tempo, l'eventuale ritardo nell'esecuzione conseguente all'accoglimento del ricorso non esclude, di per sé, la possibilità di conseguire il servizio per una durata equivalente a quella posta a gara; tale possibilità può escludere il periculum in mora.
- Nella valutazione cautelare relativa a un appalto già contrattualizzato e in corso di esecuzione, la stipula del contratto e l'avvio del servizio costituiscono elementi rilevanti per il bilanciamento tra l'interesse del concorrente e l'interesse alla continuità dell'esecuzione, senza tuttavia determinare da soli la definizione del merito.
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