Cassazione Civile, Ordinanza n. 22801/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento, il ruolo esattoriale in essa incorporato e il sottostante avviso di accertamento riferito all’anno d’imposta 2010. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con il primo ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado per mancato rilievo officioso dell’inammissibilità delle controdeduzioni dell’originario agente della riscossione, per difetto di procura ad litem. Con il secondo ha censurato la mancata declaratoria di inammissibilità della costituzione in appello dell’originario agente, per difetto del mandato difensivo e della procura sostanziale del soggetto che aveva conferito l’incarico. Con il terzo e il quarto ha contestato la validità della notifica della cartella, sostenendo l’assenza della raccomandata informativa prevista per la consegna a persona diversa dal destinatario e la conseguente apparenza della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto sanati i vizi notificatori. Con il quinto e il sesto ha dedotto l’inammissibilità dell’atto di intervento/costituzione dell’agente subentrato ex lege nel giudizio di secondo grado, perché non notificato alla controparte e privo di idonea documentazione dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito il mandato al difensore. La Suprema Corte ha esaminato separatamente i motivi: ha ritenuto fondato il rilievo della tardività, nel giudizio di appello, dell’eccezione relativa alla irregolare costituzione in primo grado dell’originario agente della riscossione; ha invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo sulla costituzione in appello dell’originario agente; ha reputato inammissibile il motivo sulla notifica per mancato confronto con la ratio decisiva della sanatoria per tempestiva impugnazione e ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente; infine ha respinto le censure relative alla costituzione dell’ente subentrato, affermando che nel processo tributario la parte colpita dall’evento interruttivo o i suoi successori possono costituirsi anche solo con documenti, memorie o partecipazione alla discussione, senza necessità di notificare alle altre parti l’atto di costituzione, e che non gravava sul giudice un dovere officioso di verifica del potere rappresentativo in mancanza di specifica e tempestiva contestazione e ove la qualità fosse verificabile tramite registri pubblici.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha confermato la sentenza della CGT di secondo grado che aveva rigettato l’appello del contribuente e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre all’ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto. È stata inoltre disposta la correzione del fascicolo telematico per l’erronea indicazione di un difensore tra le parti in causa.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene utilizzato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione; i motivi sono scrutinati alla luce della specificità, dell’interesse e del confronto con la ratio decidendi
artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per contestare la regolare costituzione e rappresentanza delle parti nel processo tributario
artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c.
richiamati in relazione ai poteri rappresentativi, al contraddittorio e alla decisione nei limiti delle domande ed eccezioni
artt. 163 e 164 c.p.c.
la procura alle liti non è considerata requisito essenziale dell’atto introduttivo; la sua mancanza comporta nullità e non inesistenza dell’atto
art. 161, primo comma, c.p.c.
consacra il principio di conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione; in difetto di tempestiva impugnazione la decisione passa in giudicato
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
opera il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario
art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973
la mancata raccomandata informativa rende nulla la notificazione, ma il vizio è sanato dalla tempestiva impugnazione
art. 156 c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, ossia dalla tempestiva impugnazione dell’atto
art. 160 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. per affermare la sanatoria della nullità della notificazione
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi relativi alla costituzione nel giudizio tributario
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi relativi alla produzione documentale e alla costituzione
art. 43, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992
la parte colpita dall’evento interruttivo o i successori possono costituirsi anche solo con documenti, memorie o partecipando alla discussione, assistiti, se necessario, da difensore
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
estende al giudizio d’appello, per rinvio, le disposizioni dettate per il primo grado
art. 2209 c.c.
rinvia alla disciplina dell’institore per i poteri rappresentativi dei procuratori dell’imprenditore e alla loro iscrizione nel registro imprese
artt. 2206 e 2207 c.c.
richiamati per affermare la pubblicità legale dei poteri rappresentativi dell’institore/procuratore dell’imprenditore
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi del ricorrente in tema di contraddittorio e difesa
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi del ricorrente e in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza
art. 100 c.p.c.
richiamato per escludere l’interesse ad impugnare in relazione ad alcuni motivi
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza o irregolarità della procura o del mandato del difensore di una parte o del suo successore non determina di per sé l’inesistenza dell’atto di costituzione, ma al più una nullità che deve essere tempestivamente dedotta, altrimenti il vizio si consolida e la questione è preclusa.
- L’eccezione relativa al difetto di rappresentanza o di valida costituzione della controparte deve essere specifica e tempestiva; in difetto, il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti officiosi sui poteri rappresentativi, soprattutto quando essi risultano da atti o registri soggetti a pubblicità legale.
- Nel processo tributario la parte colpita da un evento interruttivo o il suo successore può costituirsi anche con memorie, documenti o partecipazione alla discussione, senza che sia necessario notificare alle altre parti l’atto di costituzione, salvo diversa previsione normativa.
- La notifica eseguita con modalità che rendano l’atto nullo può comunque essere sanata dalla tempestiva impugnazione del destinatario, perché il processo ha comunque raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza della parte.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando difetta di un concreto e attuale interesse ad impugnare.
- La censura di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza, pur sinteticamente, esplicita la regola giuridica applicata e rende comprensibile il percorso decisorio, specie se richiama un principio di sanatoria del vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo.
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