Sentenza del 13/05/2021 n. 12809 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il procedimento nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di I.N. quale obbligato solidale per tributi accertati nei confronti della MTM snc. La Commissione Provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo decisiva la circostanza che la societa era stata estinta nel 2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che la cancellazione della societa dal registro non fa venir meno la responsabilita solidale dei soci e che la cancellazione produce un effetto successorio ai sensi dell'art. 2312 c.c. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che non fossero state censurate tutte le ragioni della decisione di primo grado. La Cassazione ha esaminato la correttezza della notifica, l'ammissibilita dell'appello e le questioni sulla rilevanza del giudicato e sul trasferimento dei debiti in conseguenza della cancellazione della societa.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni sulla nullita della notifica, ritenendo corretta la notifica al domicilio eletto in primo grado e sanata dalla costituzione in controricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo della Agenzia delle Entrate: l'appello era sufficientemente specifico e contestava la ratio decidendi della sentenza di primo grado. La Corte ha affermato che la cancellazione della societa non impedisce, in astratto, l'iscrizione a ruolo e l'azione nei confronti dei soci che possono essere tenuti come coobbligati solidali o come successori ex lege, richiamando principi di precedenti decisioni di legittimita e le Sezioni Unite. Ha inoltre richiamato i criteri per valutare il contrasto di giudicati e la necessita di produrre la sentenza con attestato di cancelleria per far valere l'effetto del giudicato esterno. In accoglimento del ricorso la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR di Napoli in diversa composizione per riesaminare l'appello sul merito e decidere sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla possibilita di censurare la ratio decidendi nella impugnazione. Usato come parametro per valutare la correttezza dell'appello.
art. 2304 c.c.
Centrale nel motivo di cassazione relativo alla qualificazione della impugnazione e alla contestazione delle ragioni decisionali della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., n. 3
Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione e riferimento errato o insufficiente a norme di diritto nell'atto impugnatorio.
art. 101 c.p.c., comma 2
Citato nel secondo motivo di cassazione riguardo alla correttezza delle formalita di impugnazione e della esposizione delle ragioni di diritto in appello.
art. 330 c.p.c., comma 1
Richiamato per la regola sul luogo di notificazione dell'impugnazione quando la parte ha eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 170 c.p.c.
Richiamato come riferimento alternativo per la corretta notifica in mancanza di elezione di domicilio presso il giudice di primo grado.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 17, commi 1 e 2
Stabilisce il luogo delle comunicazioni e notificazioni nei giudizi tributari e dispone che l'elezione di domicilio o la residenza dichiarata hanno effetto anche per i gradi successivi, confermando la correttezza della notifica al domicilio eletto in primo grado.
art. 156 c.p.c.
Rilevato per la sanatoria degli eventuali vizi di notifica in presenza della costituzione della parte nel giudizio di cassazione con controricorso.
art. 2312 c.c.
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate come base per affermare che la cancellazione della societa e il conseguente fenomeno successorio possono comportare il trasferimento dei debiti sociali ai soci; la Corte riconosce la possibilita di azione nei confronti dei soci come coobbligati o successori ex lege.
Massime di principio
- La cancellazione o estinzione formale della societa dal registro delle imprese non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei confronti dei soci; occorre valutare la natura della responsabilita e gli strumenti pubblicitari e probatori.
- La notifica dell'impugnazione al domicilio eletto in primo grado e la successiva costituzione della controparte possono sanare eventuali vizi formali della notificazione nei gradi successivi.
- Un appello e ammissibile anche se non riproduce pedissequamente tutte le singole censure del primo grado, a condizione che contenga motivi specifici idonei a investire nella sua interezza la decisione impugnata e a contestarne la ratio decidendi.
- Quando si allega l'esistenza di un giudicato esterno che ostacoli l'azione, il giudicato deve essere provato con produzione della sentenza e dell'attestato di cancelleria; in caso di giudicati contrastanti prevale, di regola, il criterio temporale a meno che non ricorrano ipotesi particolari.
- La formazione del ruolo per tributi puo essere effettuata anche a nome di un soggetto estinto (per morte o cessazione formale della societa) e l'azione puo coinvolgere eredi o soci, secondo i principi di successione o di responsabilita solidale.
- Chi eccepisce l'estinzione dell'obbligazione o l'inesistenza della responsabilita solidale ha l'onere di dimostrare la rilevanza e l'efficacia di tale estinzione rispetto al rapporto controverso e ai procedimenti che hanno formato giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 428 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mag 2021Sentenza del 13/05/2021 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →