Cassazione Civile, Sentenza n. 30470/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca, con avviso di liquidazione n. 20071T003606000, delle agevolazioni fiscali richieste dalla Sepe srl per l'acquisto di terreno edificabile a Fondi: l'Agenzia aveva revocato il beneficio ritenendo insoddisfatto il requisito della "edilizia residenziale convenzionata pubblica" (ex art.36, co.15 d.l.223/06 conv. in l.248/06). I ricorrenti hanno dedotto plurime censure (vizi di motivazione e violazione del diritto tributario, successione e reviviscenza delle norme, ammissibilità del giudicato esterno, decadenza dell'accertamento, possibilità di stipulare la convenzione dopo il rogito purché l'edificazione avvenga entro il termine quinquennale, mancato esame di documenti e fatti decisivi come le delibere comunali e il permesso di costruire ottenuto entro i cinque anni).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato in parte l'avviso di liquidazione. Motivo centrale: alla data del rogito era applicabile la disciplina risultante dall'art.36 co.15 d.l.223/06 come modificata dall'art.1 co.306 l.296/06 (pertanto il requisito non richiedeva la dizione "pubblica"), l'area risultava inserita in piano particolareggiato approvato e la società ha ottenuto permesso di costruire prima del decorso del termine quinquennale; inoltre la riliquidazione era stata notificata prima del decorso dei cinque anni. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000 n.388, art.33, comma 3
agevolazione per i trasferimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale e regionale, sempre che l'utilizzazione edificatoria dell'area fosse avvenuta entro cinque anni dal trasferimento
La Corte riconosceva che la disciplina originaria prevedeva il beneficio per trasferimenti in piani particolareggiati purché l'edificazione avvenisse entro 5 anni
decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, art.36, comma 15 (conv. l.248/2006)
ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione
Abrogò l'art.33, comma 3, tranne per i trasferimenti destinati all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata realizzati in accordo con le amministrazioni; limitò quindi l'ambito dell'agevolazione
legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1, comma 306
le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata"
Modificò il requisito lessicale eliminando il termine "pubblica", ampliando il campo applicativo rispetto alla formulazione più restrittiva precedente
legge 24 dicembre 2007 n.244 (commi 25-28 art.1)
Pur avendo abrogato l'art.36, comma 15, non ha ripristinato automaticamente la disciplina originaria dell'art.33/2000; secondo la giurisprudenza complessiva le modifiche legislative hanno creato un nuovo regime fiscale e la valutazione va fatta tenendo conto della successione normativa
legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente), artt.6 e 7
Principi di chiarezza e motivazione degli atti tributari: il ricorrente lamentava integrazione motivazionale e violazione di trasparenza, ma la Corte ha risolto la controversia sul fondamento sostanziale dell'agevolazione riconosciuta
D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, artt.51 e 52
Norme sulle imposte di registro/versamenti e relativamente richiamate nelle doglianze; la Corte non le ha ritenute decisive ai fini del ricorso
codice civile art.1306
Regola sull'estensione del giudicato: la Corte ha escluso l'efficacia del presunto giudicato esterno per carenza di attestazione del passaggio in giudicato e per inammissibilità dell'eccezione nella sede di cassazione ove già proponibile in appello
codice di procedura civile, art.124 disp. att. e art.384
Art.124 disp. att. richiede l'attestazione del passaggio in giudicato; art.384 autorizza la Corte a decidere nel merito quando non servono ulteriori accertamenti: la Corte ha applicato tali principi per decidere direttamente sull'annullamento dell'avviso
Massime di principio
- L'agevolazione per trasferimenti in aree inserite in piani urbanistici particolareggiati può spettare anche se la convenzione attuativa con il Comune non è stata ancora stipulata al momento del rogito, purché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria (o si ottenga permesso di costruire entro tale termine)
- La norma applicabile va valutata in base alla data del rogito e alla successione normativa: modifiche o abrogazioni successive non sempre ripristinano automaticamente discipline anteriori
- Una revoca/riliquidazione notificata dall'Agenzia prima del decorso del termine quinquennale può essere illegittima se il contribuente dimostra il rispetto del termine attraverso atti (es. permesso di costruire) intervenuti entro i cinque anni
- L'Amministrazione non dovrebbe fondare la revoca su ragioni diverse da quelle indicate nell'avviso; tuttavia il giudice può decidere sul merito se gli elementi di fatto dimostrano l'insussistenza della pretesa tributaria
- L'efficacia di un giudicato esterno come preclusione richiede la prova del regolare passaggio in giudicato e la tempestiva deduzione dell'eccezione nella sede processuale competente
- In sede di legittimità la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando i fatti di causa sono sufficientemente delineati e non sono necessari accertamenti supplementari
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