Ordinanza n. 7023/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota ADMUC_696308_2024_841, del 21 novembre 2024, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, ha concluso il procedimento finalizzato all’applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato 2 all’Atto di convenzione di concessione, relative al periodo di rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, e per l’effetto ha irrogato nei riguardi della Sisal Italia S.p.a. le penali “di cui all’Allegato 2 all’Atto di convenzione, per un importo complessivo pari a euro 204.217,90 (duecentoquattromiladuecentodiciassette/90), imponendo il pagamento della somma indicata nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento”; - della nota n. 306127/R.U. del 28 maggio 2024, a firma del Dirigente dell’Ufficio Apparecchi, con la quale sono state contestate alla Sisal Italia S.p.a., in applicazione dell’art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, tutte le inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016 e, contestualmente, si è dato avvio al procedimento di irrogazione delle relative penali; - della Determinazione direttoriale prot. n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha -a distanza di ben 8 anni dall’avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; e di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso; per l’accertamento della inapplicabilità delle penali convenzionali di cui all’Allegato 2 della vigente convenzione di concessione relative al periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, in ragione della mancata tempestiva formale contestazione dei “risultati delle inosservanze dei livelli di servizio” al concessionario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di irrogazione di penali convenzionali per complessivi euro 204.217,90, contestazione degli addebiti e determinazione direttoriale recante criteri di calcolo delle penali
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la nota con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha concluso il procedimento per l'applicazione di penali relative al mancato rispetto dei livelli di servizio rilevati negli anni 2015 e 2016, irrogando penali per complessivi euro 204.217,90. Sono stati inoltre impugnati l'atto di contestazione e avvio del procedimento del 28 maggio 2024 e la determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, con la quale erano stati individuati criteri predefiniti per il calcolo degli importi delle penali. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'inapplicabilità delle penali, deducendo la mancata tempestiva contestazione formale dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere avviato un procedimento di riesame del calcolo delle penali, intendendo conformarsi a recenti pronunce del Consiglio di Stato su analogo contenzioso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda di annullamento o di accertamento. Ha ritenuto ammissibile il differimento dell'udienza, pur non sussistendo un diritto delle parti al rinvio, poiché l'Amministrazione aveva concretamente avviato un procedimento di riesame e tale rinvio risultava funzionale alla possibile definizione amministrativa della controversia, evitando una pronuncia inutiliter data o interferenze con l'esercizio dell'autotutela. Il giudizio è stato quindi rinviato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026, con ordine alla segreteria di comunicare l'ordinanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il rinvio dell'udienza non costituisce un diritto delle parti, ma può essere disposto quando il differimento sia funzionale alla definizione della controversia in via amministrativa e l'amministrazione abbia già concretamente attivato un procedimento di riesame.
- Il giudice amministrativo può differire la trattazione quando ciò sia idoneo a evitare una pronuncia inutiliter data o interferenze con l'esercizio legittimo del potere di autotutela, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia dei mezzi processuali.
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