Cassazione Penale, Sentenza n. 10948/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bizzarri impugnava la pronuncia della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la richiesta di estradizione del Perú per il reato di traffico illecito aggravato di sostanze stupefacenti commesso il 1/12/2000. Il motivo unico del ricorso in Cassazione era la prescrizione del reato alla data di ricezione della richiesta di estradizione (art. 4 del Trattato Italo-Perú), deducendo l'applicazione della disciplina più favorevole (art. 157 c.p. vigente al tempo del fatto) che avrebbe fatto decorrere il termine di prescrizione massimo entro il 3/5/2023 o, secondo il calcolo ordinario, entro il 1/12/2020, senza atti interruttivi rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la Corte d'appello non ha adeguatamente verificato se, prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione (ventennale: decorso il 1/12/2020), fossero intervenuti atti sospensivi o interruttivi rilevanti secondo la legge italiana (inclusi atti dell'Autorità richiedente che la normativa italiana riconosce come idonei a sospendere/interrompere la prescrizione). La Cassazione ha inoltre ribadito i principi applicativi: va applicata la legge vigente al momento del fatto (tempus regit actum) e non è ammessa una commistione tra vecchia e nuova disciplina. Per il vizio consistente nella mancata verifica degli atti interruttivi/sospensivi la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio; disposizioni di cancelleria ex art. 203 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Trattato bilaterale di estradizione Italia - Perú (24/11/1994), art. 4
rifiuto dell'estradizione se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si chiede l'estradizione
L'estradizione va negata se, alla ricezione della domanda, il reato è prescritto secondo la legge di una delle Parti; il criterio è applicabile autonomamente alla legge dello Stato richiesto o richiedente.
Codice penale peruviano, art. 80
l'azione penale si prescrive in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, nella specie non minore di anni 25
Secondo il diritto peruviano la prescrizione è pari al massimo della pena prevista; nel caso specifico la pena minima prevista è non inferiore a 25 anni, da cui argomentazioni sulla non prescrivibilità secondo la legge del Perú.
Codice penale italiano, art. 157
Disciplina i termini di prescrizione vigenti al tempo del fatto; la Corte richiede di applicare la disciplina in vigore alla data del reato (tempus regit actum) per valutare la prescrizione ai fini dell'estradizione.
Codice penale italiano, art. 160, comma 3
Individua il termine massimo di prescrizione in relazione alle pene edittali, utilizzato per il calcolo della prescrizione massima (nella fattispecie fino a 30 anni con l'aggravante considerata).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6
Prevede l'aggravante per il traffico di stupefacenti che aumenta la pena edittale, rilevante ai fini del calcolo della prescrizione secondo la normativa vigente all'epoca del fatto.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. riforma Cirielli)
Riformò i termini di prescrizione; la Corte sottolinea che non è possibile applicare in modo misto le norme previgenti e quelle successive, occorre scegliere la disciplina applicabile in base al tempus regit actum.
Legge di ratifica del Trattato (Legge 3 maggio 2004, n. 135)
Atto di recepimento in Italia del Trattato bilaterale con il Perú, richiamato quale fonte di regole sull'estradizione e sul rifiuto per prescrizione.
Massime di principio
- In materia di estradizione la prescrizione va valutata applicando autonomamente la legge di una delle Parti: se il reato è prescritto secondo la legge di una delle Parti, l'estradizione deve essere negata (art. 4 del Trattato).
- Per il calcolo della prescrizione ai fini estradizionali si applica la legge del momento del fatto (tempus regit actum); non è consentito mescolare criteri delle discipline previgente e successiva.
- Gli atti processuali dell'Autorità richiedente possono rilevare, ai fini della sospensione o interruzione della prescrizione secondo la legge italiana, se la normativa italiana riconosce loro tale efficacia; il giudice italiano deve verificare concretamente l'esistenza e l'effetto di tali atti.
- La mancata verifica, da parte del giudice chiamato a decidere sull'estradizione, dell'esistenza di atti interruttivi o sospensivi rilevanti costituisce vizio decisivo e determina l'annullamento della decisione con rinvio.
- Il ritardo della domanda di estradizione o l'emissione tardiva del mandato di cattura possono essere rilevanti ma non escludono automaticamente la rilevanza di atti interruttivi compiuti dall'Autorità richiedente; occorre un accertamento fattuale e giuridico specifico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →