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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/822

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/822 del Consiglio, del 25 aprile 2025, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Normativa europea32025R0822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/822 aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione al Myanmar/Birmania, modificando l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L’intervento riguarda 14 persone fisiche, per le quali sono sostituite le relative voci con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 aggiornando le misure restrittive nei confronti di 14 persone fisiche legate alla situazione in Myanmar/Birmania.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea relative al Myanmar/Birmania, con effetti nei confronti delle persone fisiche elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, in particolare alla rubrica relativa alle persone di cui all’articolo 4 bis. La modifica incide sull’elenco sanzionatorio aggiornando le voci di 14 soggetti già inseriti, con efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce esclusioni o regimi derogatori ulteriori.

Modifica dell’elenco delle persone sanzionate in relazione al Myanmar/Birmania

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/822 del Consiglio interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione relativo al Myanmar/Birmania, aggiornando l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La misura nasce dal riesame dell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive e comporta la sostituzione delle voci di 14 persone fisiche.

Ambito e finalità

L’atto si colloca nell’ambito delle misure restrittive dell’UE adottate in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 401/2013, in particolare l’articolo 4 decies, e precisa che le modifiche riguardano l’allegato IV, rubricato «A. Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis».

Presupposti dell’intervento

Dai considerando risulta che il Consiglio ha effettuato un riesame dell’elenco sanzionatorio e ha ritenuto opportuno modificare le voci di 14 persone. Le motivazioni riportate nell’allegato sviluppano, per ciascun soggetto, il nesso con il colpo di Stato del 1o febbraio 2021, con l’assunzione dei poteri da parte della giunta militare, con decisioni repressive che limitano libertà fondamentali e, in diversi casi, con gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Contenuto normativo

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono sostituite le voci riferite a 14 persone, con indicazione aggiornata di dati anagrafici, cittadinanza, funzione, documenti identificativi, motivi dell’inserimento e data originaria di iscrizione nell’elenco.

Profili dei soggetti interessati

Le persone elencate risultano, in sintesi, esponenti del Tatmadaw, del Consiglio di amministrazione dello Stato, di ministeri chiave o di comandi militari regionali/speciali. Le motivazioni valorizzano, a seconda del caso:

  • la partecipazione al colpo di Stato e al trasferimento illegittimo dei poteri;
  • la responsabilità per decisioni che comprimono libertà di espressione, accesso alle informazioni e riunione pacifica;
  • il coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, incluse uccisioni di civili, arresti arbitrari, attacchi contro la popolazione Rohingya, bombardamenti e violenze su larga scala;
  • il sostegno a politiche e attività che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del paese.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espresso il principio della sua obbligatorietà in tutti gli elementi e della diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con efficacia immediata nel circuito UE delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. Le voci relative a 14 persone fisiche, inserite nella rubrica «A. Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis», sono sostituite integralmente con nuove formulazioni contenenti dati identificativi, motivazioni e date di inserimento.

Motivazione delle modifiche

Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive e ha ritenuto opportuno modificare le voci relative a 14 persone. Le motivazioni individuali richiamano, per i diversi soggetti, il coinvolgimento nel colpo di Stato del 1o febbraio 2021, nella compromissione della democrazia e dello Stato di diritto, in gravi violazioni dei diritti umani e, in alcuni casi, in fatti connessi alle violenze contro la popolazione Rohingya e ad atti che minacciano pace, sicurezza e stabilità.

Efficacia temporale e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato

L’allegato sostituisce le voci di 14 persone, tra cui esponenti delle forze armate, del Consiglio di amministrazione dello Stato, del governo militare e di strutture collegate. Per ciascun soggetto sono riportati identificativi, ruolo/funzione, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco, con date che vanno dal 22.3.2021 al 20.7.2023 e ulteriori aggiornamenti descrittivi per alcuni profili.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni internazionalistato di diritto

Testo integrale

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