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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1193

Regolamento (UE) 2025/1193 del Consiglio, del 25 aprile 2025, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029)

Normativa europea32025R1193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la ripartizione interna all’Unione delle possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo 2025-2029 con la Costa d’Avorio. Stabilisce in modo puntuale quanti mezzi di pesca possono essere autorizzati per ciascuno Stato membro interessato. Il testo è strettamente esecutivo e si collega alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo, con efficacia dal 6 giugno 2025.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2025-2029 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione beneficiari delle possibilità di pesca previste dal protocollo 2025-2029 con la Costa d’Avorio, cioè Spagna, Francia e Portogallo, e riguarda esclusivamente la ripartizione di autorizzazioni di pesca per tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. L’applicazione decorre dal 6 giugno 2025, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo, e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non disciplina altri aspetti dell’accordo, né condizioni tecniche di pesca o misure sanzionatorie.

Ripartizione delle possibilità di pesca nel protocollo UE-Costa d’Avorio 2025-2029

Il regolamento stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2025-2029 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio. Esso si inserisce nel quadro dell’applicazione del nuovo protocollo, concluso dopo la scadenza del precedente il 31 luglio 2024, e mira a garantire la continuità delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca ivoriana.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto si fonda sull’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e sulla proposta della Commissione. I considerando evidenziano che il Consiglio aveva autorizzato l’avvio dei negoziati il 4 marzo 2024, che il protocollo è stato siglato il 21 novembre 2024 e che, conformemente alla decisione (UE) 2025/1194 del Consiglio, è stato firmato il 6 giugno 2025 con applicazione provvisoria. Il regolamento è adottato per ripartire internamente, tra gli Stati membri, le possibilità di pesca previste per l’intero periodo di applicazione del protocollo.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente gli Stati membri interessati dall’accesso alle possibilità di pesca nel quadro del protocollo: Spagna, Francia e Portogallo. Non contiene regole generali sulla gestione della pesca, né definisce condizioni tecniche, limiti biologici o procedure di autorizzazione dettagliate; si limita alla distribuzione numerica delle unità di pesca ammesse.

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate come segue:

  • 25 tonniere con reti a circuizione: Spagna 14 unità, Francia 11 unità;
  • 7 pescherecci con palangari di superficie: Spagna 5 unità, Portogallo 2 unità.

La ripartizione è espressa in termini di unità autorizzate e non include ulteriori criteri di priorità, trasferibilità o compensazione tra Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 6 giugno 2025, in parallelo con l’applicazione provvisoria del protocollo, così da ridurre al minimo l’interruzione delle attività di pesca dell’Unione. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Indicazioni operative per professionisti

Per gli operatori del settore e per i consulenti che assistono armatori e imprese di pesca, il dato centrale è la quota di unità assegnata a ciascuno Stato membro, che costituisce il presupposto per i successivi atti autorizzativi nazionali o unionisti. Il regolamento non disciplina aspetti fiscali, doganali o contrattuali, ma è rilevante per la pianificazione delle campagne di pesca e per la verifica della disponibilità di autorizzazioni nel quadro dell’accordo internazionale.

Disposizioni principali

Contesto e finalità

Il regolamento dà attuazione alla distribuzione interna delle possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione 2025-2029 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d’Avorio. La base giuridica è l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Il testo richiama la scadenza del precedente protocollo il 31 luglio 2024 e la successiva sigla del nuovo protocollo il 21 novembre 2024, poi firmato il 6 giugno 2025 con decisione del Consiglio.

Ripartizione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri come segue: 25 tonniere con reti a circuizione, di cui 14 assegnate alla Spagna e 11 alla Francia; 7 pescherecci con palangari di superficie, di cui 5 assegnati alla Spagna e 2 al Portogallo. Il regolamento non introduce ulteriori criteri di riparto o condizioni operative, limitandosi alla distribuzione quantitativa delle unità autorizzate.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 6 giugno 2025. La scelta di applicazione immediata è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca della Costa d’Avorio, considerata la rilevanza economica del settore.

Natura del regolamento

Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si tratta quindi di una disciplina direttamente operativa, senza necessità di recepimento nazionale, limitata alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo internazionale.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionali dell’unionepolitica comune della pescarelazioni esterne

Testo integrale

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