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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/813

Regolamento (UE) 2025/813 del Consiglio, del 25 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32025R0813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE delle sanzioni contro la Libia per recepire la risoluzione ONU 2769 (2025). Introduce nuove definizioni, amplia e precisa i divieti relativi a materiale per la repressione interna e a materiali militari, prevede un nuovo divieto di importazione dalla Libia di determinati beni e aggiorna l’elenco dei soggetti designati. Inoltre disciplina, in linea con la risoluzione ONU, l’uso limitato di riserve di liquidità congelate appartenenti a un’entità inserita in elenco, subordinandolo ad autorizzazione e controllo delle autorità competenti.

Modifica il regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive nei confronti della Libia, aggiornando gli embargo sulle armi, i divieti su beni a duplice uso repressivo e le regole sul congelamento dei beni alla luce della risoluzione ONU 2769 (2025).

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive relative alla Libia, nonché alle operazioni di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, importazione, acquisto, trasporto, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a specifiche categorie di beni e tecnologie. Rileva per operazioni dirette o indirette verso la Libia o per un uso in Libia, e per talune operazioni dalla Libia verso paesi terzi. Comprende inoltre i soggetti designati nell’allegato II e, per la nuova disciplina sulle riserve di liquidità congelate, l’entità elencata al punto 1 dell’allegato VI. Le misure si applicano nell’ordinamento UE e sono direttamente efficaci negli Stati membri; restano ferme le esenzioni, deroghe e procedure di notifica/approvazione previste.

Regolamento (UE) 2025/813 del Consiglio: modifica delle misure restrittive nei confronti della Libia

Il regolamento adegua il regime sanzionatorio UE sulla Libia al quadro aggiornato delle Nazioni Unite, in particolare alla risoluzione 2769 (2025) del Consiglio di sicurezza. L’intervento modifica il regolamento (UE) 2016/44 per rafforzare, precisare e in parte estendere i divieti relativi a materiale repressivo e militare, nonché per introdurre una disciplina specifica sull’impiego limitato di riserve di liquidità congelate.

Contesto e finalità

La base giuridica è l’articolo 215 TFUE, in coerenza con la decisione (PESC) 2025/814. Il regolamento sottolinea la necessità di un recepimento uniforme nell’Unione delle modifiche derivanti dalla risoluzione ONU 2769 (2025), che ha introdotto nuove esenzioni all’embargo sulle armi, un nuovo criterio di designazione ai fini del congelamento dei beni e modifiche al trattamento delle misure relative alla Libyan Investment Authority (LIA).

Definizioni rilevanti

Vengono inserite tre definizioni che ampliano la portata operativa del regime sanzionatorio:

  • "servizi di intermediazione", riferiti sia a operazioni tra paesi terzi sia a beni/tecnologie o servizi finanziari e tecnici ubicati in paesi terzi destinati al trasferimento verso un altro paese terzo;
  • "finanziamenti o assistenza finanziaria", comprensivi di una gamma ampia di strumenti finanziari, con esclusione dei normali pagamenti commerciali effettuati secondo la prassi di mercato;
  • "autorità competenti", individuate negli Stati membri secondo l’elenco dei siti web di cui all’allegato IV.

Misure restrittive su materiale per la repressione interna

L’articolo 2, riscritto integralmente, conferma il divieto di esportare verso la Libia, o per un uso in Libia, il materiale per la repressione interna elencato nell’allegato I, nonché di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi. È inoltre vietato importare, acquistare o trasportare dalla Libia tale materiale. Sono previste due tipologie di eccezioni:

  • esclusione per l’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato per uso personale da personale ONU, UE, Stati membri, media, operatori umanitari e dello sviluppo, e personale associato;
  • possibilità di autorizzazione da parte delle autorità competenti, se il materiale o i servizi sono destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

Embargo su materiali militari e armi da fuoco

L’articolo 3 ribadisce il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Libia dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea e delle armi da fuoco disciplinate dal regolamento (UE) n. 258/2012, incluse parti, componenti essenziali e munizioni. Il divieto copre anche l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e il finanziamento o assistenza finanziaria relativi a tali prodotti, oltre alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura di personale mercenario armato in Libia. È altresì vietata ogni attività di elusione.

Deroghe e autorizzazioni sull’embargo militare

Il regolamento conserva e dettaglia una serie di deroghe, tra cui:

  • materiali militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo;
  • abbigliamento protettivo per uso personale temporaneo da parte delle categorie autorizzate;
  • materiali non letali destinati esclusivamente all’assistenza al governo libico per sicurezza o disarmo.

Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare, previa approvazione del comitato delle sanzioni, l’esportazione o la prestazione di servizi/finanziamenti connessi ai beni militari di cui all’articolo 3, nonché operazioni destinate all’assistenza al governo libico per sicurezza o disarmo. Una specifica deroga consente la temporanea introduzione di armi, armi leggere e materiale connesso per il personale ONU, media e operatori umanitari e dello sviluppo, purché vi sia notifica preventiva e assenza di obiezioni entro cinque giorni lavorativi. Ulteriori eccezioni riguardano l’assistenza tecnica alle forze di sicurezza libiche finalizzata alla riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza e il transito temporaneo di aeromobili o unità navali militari di Stati membri per consegne o attività altrimenti esentate.

Nuovo divieto di importazione dalla Libia

Con l’articolo 3 bis viene introdotto un autonomo divieto di importare, acquistare o trasferire dalla Libia, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari e le armi da fuoco, parti e munizioni di cui al regolamento (UE) n. 258/2012, indipendentemente dalla loro origine. La norma completa così il sistema di embargo anche sul versante in entrata dalla Libia.

Soggetti designati e congelamento dei beni

L’articolo 6 viene aggiornato per coordinare l’allegato II con le designazioni effettuate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni ai sensi delle risoluzioni ONU richiamate, inclusa la risoluzione 2769 (2025). In questo modo il regolamento mantiene allineato l’elenco UE dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche.

Uso delle riserve di liquidità congelate della LIA

L’articolo 11 bis disciplina un meccanismo specifico, condizionato all’approvazione del comitato delle sanzioni e alla notifica dello Stato membro interessato, per autorizzare l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità indicata al punto 1 dell’allegato VI. L’impiego è limitato:

  • a depositi a termine a basso rischio presso un ente finanziario idoneo nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, per le riserve di cui alla "raccomandazione 7.1" della risoluzione 2769 (2025);
  • a titoli a reddito fisso, per le riserve di cui alla "raccomandazione 7.2".

I depositi e i titoli, nonché i relativi interessi o redditi, restano comunque congelati; ogni reinvestimento richiede una nuova procedura autorizzativa. Lo Stato membro deve inoltre informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Definizioni nuove e aggiornate

Sono introdotte le definizioni di "servizi di intermediazione", "finanziamenti o assistenza finanziaria" e "autorità competenti". La nozione di servizi di intermediazione copre sia la negoziazione o organizzazione di operazioni tra paesi terzi, sia la vendita o acquisto di beni/tecnologie o servizi finanziari e tecnici ubicati in paesi terzi per il trasferimento verso un altro paese terzo. La definizione di finanziamenti o assistenza finanziaria include sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, lettere di credito, assicurazioni e riassicurazioni, con esclusione dei normali pagamenti commerciali. Le autorità competenti sono quelle degli Stati membri indicate nell’allegato IV.

Divieti su materiale per la repressione interna

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, il materiale elencato nell’allegato I a persone, entità o organismi in Libia o per un uso in Libia; è vietata anche la relativa assistenza tecnica, l’intermediazione e il finanziamento. È inoltre vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia tale materiale. Sono previste esenzioni per l’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato per uso personale da personale ONU, UE, Stati membri, media, operatori umanitari e dello sviluppo. Le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, le operazioni destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.

Divieti su beni e tecnologie militari e armi da fuoco

È vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Libia, direttamente o indirettamente, dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea e delle armi da fuoco, parti, componenti essenziali e munizioni di cui al regolamento (UE) n. 258/2012. Sono vietate anche l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti e l’assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, nonché la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura di personale mercenario armato in Libia. Sono inoltre vietate le attività di elusione.

Esenzioni e deroghe per materiali militari e assistenza

Le misure non si applicano, tra l’altro, al materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, all’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato per uso personale e al materiale non letale destinato esclusivamente ad assistere il governo libico a fini di sicurezza o disarmo. Ulteriori deroghe consentono, con previa approvazione del comitato delle sanzioni, l’esportazione o la prestazione di assistenza connessa ai materiali di cui sopra. È prevista una specifica deroga per armi, armi leggere e materiale connesso temporaneamente esportati in Libia per il personale ONU, media, operatori umanitari e dello sviluppo, purché lo Stato membro notifichi preventivamente il comitato delle sanzioni e non vi siano obiezioni entro cinque giorni lavorativi. Ulteriori eccezioni riguardano l’assistenza tecnica alle forze di sicurezza libiche destinata alla riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza, previa notifica al comitato, e il transito temporaneo di aeromobili o unità navali militari di Stati membri per consegne o attività esentate.

Divieto di importazione dalla Libia di beni e tecnologie militari

È introdotto l’articolo 3 bis, che vieta importare, acquistare o trasferire dalla Libia, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari e le armi da fuoco, parti e munizioni di cui al regolamento (UE) n. 258/2012, a prescindere dalla loro origine.

Aggiornamento dei soggetti designati

L’articolo 6 è modificato per stabilire che nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in base a diverse risoluzioni ONU, incluse la risoluzione 2769 (2025) e precedenti risoluzioni richiamate (1970, 1973, 2174, 2213, 2362, 2441).

Autorizzazione all’uso di riserve di liquidità congelate

È introdotto l’articolo 11 bis, che consente, previa notifica dello Stato membro interessato e approvazione del comitato delle sanzioni, l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità elencata al punto 1 dell’allegato VI. L’uso è limitato agli investimenti in depositi a termine a basso rischio presso un ente finanziario idoneo nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, oppure in titoli a reddito fisso, secondo la classificazione prevista dalla risoluzione ONU 2769 (2025). I depositi, i titoli e i relativi interessi o redditi restano congelati e il reinvestimento richiede una nuova procedura autorizzativa. Lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittiveembargo sulle armicongelamento dei benipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionale

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