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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/830

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/830 della Commissione, del 25 aprile 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE di paesi terzi e zone autorizzate per l’importazione di determinate partite avicole e di selvaggina da penna, alla luce di nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Per alcune zone colpite viene sospeso l’ingresso nell’Unione, mentre per altre zone precedentemente sospese viene ripristinata l’autorizzazione, in base alle informazioni epidemiologiche fornite dai due Paesi e valutate dalla Commissione. Le modifiche operano tramite sostituzione e inserimento di voci negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’applicazione è urgente e il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le zone del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, quando tali merci provengono da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti, con sospensioni e riaperture limitate a specifiche zone interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/830 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è adeguare gli elenchi alla situazione epidemiologica dell’HPAI (influenza aviaria ad alta patogenicità) in alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3, che prevedono l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione solo per partite provenienti da paesi terzi, territori o zone inclusi negli appositi elenchi. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa i requisiti sanitari applicabili, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabilisce gli elenchi operativi e le regole generali in materia.

Ambito delle merci interessate

Le modifiche riguardano due categorie di merci:

  • nell’allegato V: partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • nell’allegato XIV: partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Le voci modificate si riferiscono al Regno Unito e agli Stati Uniti, limitatamente alle zone specificamente elencate negli allegati aggiornati.

Motivazione sanitaria: focolai di HPAI e misure nazionali

Il regolamento è adottato a seguito di notifiche del Regno Unito e degli Stati Uniti relative a nuovi focolai di HPAI nel pollame. Il testo precisa che, in conseguenza dei focolai, le autorità veterinarie nazionali hanno istituito zone restrittive di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato la politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia.

In particolare:

  • il Regno Unito ha notificato focolai in Durham e North Yorkshire, e successivamente ha trasmesso aggiornamenti su focolai nelle contee di Cheshire, East Riding of Yorkshire e Herefordshire;
  • gli Stati Uniti hanno notificato focolai in diversi Stati, tra cui New Mexico, New York, Ohio, South Dakota, Wisconsin, California, Delaware, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey e Pennsylvania.

La Commissione afferma di aver valutato le informazioni epidemiologiche e le misure adottate, ritenendo opportuno sospendere o riattivare l’ingresso a seconda delle zone e della situazione sanitaria locale.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V è modificato nella parte 1, sezione B, con aggiornamenti delle voci relative alle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti.

Per il Regno Unito:

  • le zone GB-2.362, GB-2.363 e GB-2.364 sono sostituite con nuove indicazioni, con date rilevanti tra il 26 febbraio 2025 e il 15 aprile 2025;
  • dopo la zona GB-2.376 sono inserite le nuove zone GB-2.377, GB-2.378 e GB-2.379, con date di riferimento 2 aprile 2025, 5 aprile 2025 e 14 aprile 2025.

Le descrizioni geografiche di queste nuove zone indicano aree circolari di 10 km nel County Durham e nel North Yorkshire.

Per gli Stati Uniti:

  • numerose zone già presenti vengono sostituite con nuove date di riferimento e, in alcuni casi, con aggiornamenti della situazione sanitaria ai fini dell’autorizzazione all’ingresso;
  • tra le zone aggiornate figurano, tra le altre, US-2.704, US-2.728, US-2.729, US-2.730, US-2.736, US-2.737, US-2.757, US-2.758, US-2.761, US-2.763, US-2.786, US-2.787, US-2.790, US-2.791, US-2.800, US-2.805, US-2.810, US-2.811, US-2.812, US-2.813, US-2.816, US-2.817, US-2.828, US-2.849, US-2.851, US-2.856, US-2.862, US-2.912, US-2.915, US-2.917, US-2.918, US-2.920, US-2.922, US-2.923, US-2.938, US-2.939, US-2.962, US-2.969, US-2.971, US-2.979, US-2.981, US-2.985, US-2.988, US-2.999, US-2.1002, US-2.1003, US-2.1004;
  • dopo la zona US-2.1016 sono inoltre aggiunte le nuove zone US-2.1017 fino a US-2.1025.

Le descrizioni territoriali richiamano, per le nuove zone, aree circolari di 10 km in contee di New York, Wisconsin, South Dakota, New Mexico e Ohio.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in parallelo all’allegato V.

Per il Regno Unito:

  • le zone GB-2.362, GB-2.363 e GB-2.364 sono aggiornate con riferimento sia a POU, RAT sia a GBM, con date tra il 26 febbraio 2025 e il 15 aprile 2025;
  • dopo la zona GB-2.376 sono inserite le zone GB-2.377, GB-2.378 e GB-2.379, con date di riferimento corrispondenti a quelle dell’allegato V.

Per gli Stati Uniti:

  • sono sostituite le stesse numerose voci già presenti nell’allegato V, ma qui riferite alle categorie POU, RAT e GBM;
  • anche in questo caso le modifiche interessano vaste aree geografiche e seguono la stessa logica di sospensione/riammissione in funzione della situazione sanitaria.

Effetti pratici per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento incide sulle possibilità di importazione nell’Unione di merci avicole provenienti da specifiche zone del Regno Unito e degli Stati Uniti. Gli operatori economici e i professionisti che assistono importatori devono verificare, caso per caso, se la partita provenga da una zona inclusa o esclusa dagli allegati aggiornati e se la data di riferimento della zona sia coerente con il periodo di restrizione o di riapertura indicato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama espressamente l’esigenza di urgenza per evitare perturbazioni non necessarie degli scambi internazionali.

Disposizioni principali

Base giuridica e coordinamento con la normativa sanitaria UE

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafi 1 e 3, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano rispettivamente i requisiti sanitari per l’ingresso nell’Unione e gli elenchi dei paesi terzi e delle zone autorizzate.

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle voci del Regno Unito e degli Stati Uniti nelle tabelle rilevanti per l’importazione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Zone del Regno Unito interessate

Per il Regno Unito sono aggiornate le zone GB-2.362, GB-2.363 e GB-2.364 e sono inserite le nuove zone GB-2.377, GB-2.378 e GB-2.379. Nell’allegato V tali zone riguardano le categorie di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV riguardano pollame e ratiti, nonché il materiale germinale corrispondente. Le descrizioni territoriali indicano zone circolari di raggio 10 km in aree del County Durham e del North Yorkshire.

Zone degli Stati Uniti interessate

Per gli Stati Uniti vengono sostituite o aggiunte numerose voci negli allegati V e XIV, con riferimento a zone situate in vari Stati, tra cui New York, Wisconsin, South Dakota, New Mexico, Ohio e altri. Le zone interessate coprono sia misure di sospensione sia successivi ripristini dell’autorizzazione all’ingresso, sulla base delle date di conferma dei focolai e delle date di aggiornamento riportate in tabella. Nell’allegato V le voci riguardano pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV riguardano pollame e ratiti.

Motivazione sanitaria e valutazione della Commissione

La Commissione richiama i recenti focolai di HPAI notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, le zone soggette a restrizioni di almeno 10 km istituite dalle autorità veterinarie e la politica di abbattimento totale adottata. Sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure di pulizia e disinfezione comunicate, la Commissione ritiene che per alcune zone il rischio sia rientrato e che l’ingresso nell’Unione possa essere nuovamente autorizzato, mentre per le zone recentemente colpite debba essere sospeso.

Entrata in vigore e urgenza

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli alle frontieremisure veterinariesicurezza alimentare

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