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Legge

L.R. Puglia 38/2008

Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali

Normativa regionaleL.R. Puglia 38/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 38/2008 promuove l’uso e la commercializzazione dei prodotti agricoli regionali, soprattutto nella ristorazione collettiva, nella vendita diretta, nei mercati pubblici e nella distribuzione. Prevede quote minime di prodotti regionali, spazi riservati, un contrassegno regionale per gli esercenti che superano determinate soglie e obblighi informativi; per alcune strutture commerciali l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.

Sostegno al consumo e alla vendita di prodotti agricoli regionali pugliesi

Sostegno al consumo dei prodotti agricoli regionali

La legge della Regione Puglia disciplina misure di promozione, valorizzazione e impiego delle produzioni agricole regionali, con l’obiettivo di favorirne la commercializzazione, garantire trasparenza dei prezzi e migliorare l’informazione ai consumatori sull’origine dei prodotti.

Finalità e ambito di intervento

La Regione interviene per:

  • incentivare l’uso di prodotti agricoli di origine regionale nella ristorazione collettiva pubblica;
  • sostenere la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
  • favorire gli acquisti da parte di imprese di ristorazione e ospitalità operanti nel territorio regionale;
  • assicurare controlli sulla corretta presentazione ed etichettatura dei prodotti freschi e trasformati;
  • favorire l’incremento della vendita tramite la distribuzione. L’attuazione è affidata alla Regione e agli enti locali, secondo le rispettive competenze.

Ristorazione collettiva pubblica e appalti

I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50% in valore, calcolato sui prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente impiegati su base annua. Negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione pubblica, un utilizzo di prodotti regionali in misura superiore a tale soglia costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Restano salvi i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge, fino alla loro scadenza. L’impiego di prodotti regionali deve essere reso noto ai destinatari del servizio mediante idonei strumenti informativi.

Vendita diretta e mercati su aree pubbliche

I comuni devono riservare agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli pugliesi almeno il 20% dei posteggi nei mercati al dettaglio su aree pubbliche. Possono inoltre istituire nuovi posteggi fino al raggiungimento di tale quota. I comuni devono anche destinare, nell’ambito del proprio territorio e del piano per il commercio, aree per:

  • punti di vendita diretta dei prodotti dell’azienda agricola;
  • mercati di prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli.

Promozione commerciale e contrassegno regionale

Alle imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che acquistano, nell’anno, almeno il 30% in valore di prodotti agricoli di origine regionale può essere assegnato un apposito contrassegno con lo stemma della Regione, per pubblicizzarne l’attività e l’uso di tali prodotti. L’accesso al contrassegno richiede che gli acquisti siano documentati in fattura con indicazione di origine, natura, qualità e quantità dei prodotti. Le imprese ammesse entrano in un circuito regionale di valorizzazione. La Giunta regionale deve approvare entro 180 giorni il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito.

Spazi dedicati nella distribuzione

Nelle strutture di vendita disciplinate dalla legge regionale sul commercio, con esclusione degli esercizi di vicinato, devono essere previsti spazi appositi ed esclusivi per la vendita di prodotti agricoli regionali, in deroga alla disciplina richiamata dalla legge. Per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.

Profili temporali e regime transitorio

La legge è stata pubblicata il 23 dicembre 2008 ed è vigente dal 19 dicembre 2008. Restano espressamente salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore, fino alla loro naturale scadenza. Per le strutture di vendita già operative, l’obbligo di spazi dedicati è differito al 1° gennaio 2009.

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