L.R. Puglia 39/2008
Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 39/2008 prevede contributi annuali, a valere sul bilancio regionale, per alcune associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi e di altre categorie svantaggiate. Stabilisce beneficiari, documentazione e criteri di riparto, rendicontazione entro il 30 aprile dell’anno successivo e recupero delle somme non correttamente giustificate. Per il solo 2008 il termine per la domanda era di 30 giorni dall’entrata in vigore.
Contributi annuali alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi in Puglia
Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi
La legge regionale disciplina l’erogazione di contributi annuali della Regione Puglia a favore di associazioni che svolgono attività di rappresentanza, tutela e solidarietà in favore di persone appartenenti a categorie svantaggiate. La misura opera esclusivamente nell’ambito del territorio regionale pugliese ed è finanziata nei limiti delle disponibilità iscritte a bilancio.
Soggetti beneficiari
Possono concorrere all’assegnazione delle risorse le associazioni indicate dalla legge, tra cui:
- Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
- Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;
- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
- Unione italiana ciechi;
- Associazione italiana ciechi di guerra;
- Associazione italiana stomizzati;
- Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
- Unione nazionale mutilati per servizio;
- Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS.
Domanda e documentazione annuale
Le associazioni interessate devono presentare annualmente all’Assessorato alla solidarietà, Settore sistema integrato servizi sociali, entro il 31 maggio, la documentazione necessaria per il riparto del contributo. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante ed essere corredata da:
- bilancio consuntivo dell’anno precedente, approvato dagli organi statutari;
- relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente a quello di erogazione del contributo;
- elenco delle sedi operative presenti sul territorio regionale;
- dati statistici certificati su associati e interventi effettivamente svolti.
La relazione deve evidenziare, in particolare, l’attività di:
- istruzione di pratiche pensionistiche;
- assistenza e consulenza per il disbrigo di pratiche personali;
- interventi solidaristici in favore di cittadini in stato di bisogno, inclusi sostegno psicologico, mutuo-aiuto, inclusione sociale e lavorativa, tutela della salute;
- sensibilizzazione e informazione sui diritti.
Criteri di riparto
Il contributo è ripartito tra gli enti che abbiano trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta, sulla base delle risorse disponibili nello stanziamento annuo di bilancio. La legge fissa percentuali predeterminate per ciascuna associazione, con una quota residua attribuita all’Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS, introdotta successivamente.
Rendicontazione e controlli
Le associazioni beneficiarie devono presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo alla concessione del contributo la rendicontazione delle spese sostenute, con la documentazione giustificativa e con una dichiarazione che attesti l’assenza di duplicazioni su altri finanziamenti.
Sono ammissibili solo le spese relative:
- al funzionamento delle sedi;
- agli interventi e servizi resi in favore dei cittadini appartenenti alle categorie rappresentate.
Se la rendicontazione manca o i giustificativi non sono ritenuti idonei, il Settore ragioneria procede al recupero del contributo erogato, in tutto o per la parte non correttamente documentata.
Aspetti finanziari e regime transitorio
Per il 2008 la spesa autorizzata è pari a 450 mila euro, coperta con risorse autonome di bilancio sul capitolo indicato dalla legge. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle rispettive leggi di bilancio.
Per il solo anno 2008, il termine per presentare la documentazione iniziale era fissato in 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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