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Legge

L.R. Puglia 37/2008

Norme in materia di attività professionali turistiche(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 37/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Puglia le professioni turistiche di accompagnamento, definendone profili, requisiti di accesso, sistema di accreditamento ed elenchi provinciali. La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimi l’art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8, con effetto anche sulla restante parte della legge; pertanto la disciplina oggi non è utilmente applicabile.

Norme sulle professioni turistiche in Puglia e sul relativo accreditamento

Norme in materia di attività professionali turistiche

La legge regionale pugliese interviene sulla disciplina delle professioni turistiche, con l’obiettivo di qualificare i servizi, tutelare il consumatore e valorizzare la fruizione del territorio, anche in favore dei portatori di bisogni speciali. Il testo, tuttavia, è stato inciso in modo decisivo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2010.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Puglia dichiara di voler riconoscere e valorizzare le professioni turistiche, intervenendo su:

  • definizione delle attività;
  • declaratoria delle funzioni;
  • sistema di accreditamento.

La disciplina è concepita per l’esercizio in Puglia delle attività professionali turistiche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con attenzione alla qualità dell’offerta e alla tutela dell’utenza.

Profili professionali definiti dalla legge

Il testo individua diverse attività professionali turistiche di accompagnamento e servizi connessi.

Tra le figure disciplinate figurano:

  • la guida turistica, che accompagna singoli o gruppi in luoghi di interesse culturale, paesaggistico o turistico, illustrandone aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici e produttivi;
  • l’accompagnatore turistico, che assiste viaggiatori in Italia o all’estero curando l’attuazione di programmi turistici e fornendo informazioni sui luoghi di transito;
  • la guida ambientale escursionistica, che accompagna e assiste persone in ambiti naturali o antropizzati per illustrare caratteristiche paesaggistiche, ambientali, faunistiche, botaniche e geomorfologiche;
  • la guida turistica sportiva, che accompagna in attività turistico-sportive che richiedono tecniche o attrezzature particolari, secondo la disciplina regionale;
  • l’interprete turistico, che svolge traduzione orale a supporto di turisti stranieri;
  • l’operatore congressuale, che organizza e gestisce eventi convegnistici e congressuali, con eventuali servizi accessori per i partecipanti.

Regole di esercizio delle attività

Le attività individuate sono previste come esclusive rispetto al relativo profilo professionale. La legge vieta di svolgere attività estranee al profilo nell’ambito delle prestazioni rese ai turisti.

Il divieto comprende, in particolare:

  • attività di carattere commerciale;
  • concorrenza alle agenzie di viaggio;
  • procacciamento di clienti per soggetti imprenditoriali dei settori turistico-ricettivo, trasporti, ristorazione, commercio, artigianato e servizi.

I soggetti interessati devono inoltre promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, sensibilizzando i fruitori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati.

Sistema di accreditamento e competenze regionali

La Regione prevede un sistema di accreditamento per l’esercizio delle professioni turistiche, fondato su:

  • istituzione di elenchi provinciali;
  • accertamento dei requisiti di qualificazione professionale;
  • verifica di competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e territoriali.

Alla Regione sono attribuite funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo generale, oltre al potere sostitutivo richiamato dalla legge regionale n. 22/2000.

Requisiti per l’accreditamento

Per l’iscrizione/accreditamento sono richiesti requisiti generali e titoli specifici.

Requisiti generali:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente conseguito all’estero;
  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana, di altro Stato membro UE, ovvero equiparazione per cittadini extracomunitari regolarizzati;
  • idoneità psicofisica;
  • godimento dei diritti civili e politici.

Titoli specifici previsti per ciascuna attività:

  • guida turistica: laurea triennale in discipline turistiche, umanistiche, storico-artistiche o architettoniche;
  • accompagnatore turistico: laurea triennale in discipline turistiche;
  • guida ambientale escursionistica: laurea triennale in discipline ambientali, biologiche e naturali, geologiche, agrarie o forestali, oppure titoli di corsi tecnici riconosciuti;
  • guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti;
  • interprete turistico: laurea in lingue e letterature straniere o titolo equipollente;
  • operatore congressuale: laurea triennale in discipline umanistiche, turistiche o economiche.

In aggiunta, è richiesto:

  • un tirocinio operativo certificato in Puglia di almeno tre mesi, anche non continuativi;
  • la verifica di conoscenze specifiche, tecniche, linguistiche e territoriali, se non già acquisite nel percorso di studi o tramite abilitazioni.

La Giunta regionale può individuare requisiti e titoli equipollenti e valorizzare requisiti specifici per i portatori di bisogni speciali.

Elenchi provinciali e aggiornamento dei dati

La legge istituisce elenchi degli esercenti le professioni turistiche, tenuti dalle Province e suddivisi per figura professionale e specializzazione.

Le Province curano:

  • l’accertamento dei titoli e requisiti;
  • la verifica e conservazione della documentazione;
  • gli adempimenti relativi alla verifica delle competenze.

I dati sono trasmessi alla Regione in via informatica, con aggiornamento costante, e resi pubblici sul portale turistico regionale.

Gli elenchi possono riportare:

  • per le guide turistiche, eventuali aree tematiche di competenza;
  • per le guide ambientali escursionistiche e le guide turistiche sportive, le aree tematiche di competenza;
  • per tutti gli elenchi, la specializzazione per l’accompagnamento di portatori di bisogni speciali.

Chi esercita professioni turistiche di accompagnamento ed è già abilitato in altre Regioni o in altri Stati membri UE può chiedere l’iscrizione, previa verifica delle competenze territoriali, linguistiche e tecniche.

Esito costituzionale e attualità della disciplina

La Corte costituzionale, con sentenza n. 132/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’art. 2, commi 1 e 2;
  • degli artt. 4, 7 e 8.

Per conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità si estende alla restante parte della legge. La disciplina, pur storicamente rilevante, non appare oggi utilmente applicabile nella pratica.

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