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Legge

L.R. Puglia 36/2008

Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 36/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 36/2008 disciplina il conferimento delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, in attuazione del Titolo V della Costituzione. Attribuisce ai comuni la generalità delle funzioni, definisce il ruolo di province e città metropolitana e sopprime le comunità montane, trasferendone funzioni, rapporti e beni secondo regole transitorie e specifiche destinazioni.

Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali pugliesi e riordino delle comunità montane

Conferimento delle funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali

La legge regionale Puglia n. 36 del 2008 adegua l’ordinamento regionale alla riforma del Titolo V della Costituzione e alla legge n. 131/2003, disciplinando il riparto delle funzioni amministrative tra Regione, enti locali e forme associative. Il testo vigente riguarda soprattutto l’allocazione delle competenze, il ruolo degli enti locali e il riordino delle comunità montane pugliesi.

Principi generali e criteri di esercizio delle funzioni

La disciplina è ispirata ai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità, adeguatezza e autonomia organizzativa e regolamentare. Le funzioni e i compiti amministrativi devono essere esercitati privilegiando l’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini, valorizzando l’autonomia degli enti locali e il coordinamento tra livelli di governo. La Regione e gli enti locali possono ricorrere a strumenti di programmazione e progettazione integrata, anche con uso di tecnologie informatiche, per migliorare qualità, efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione.

Riparto tra comuni, province e città metropolitana

La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita ai comuni, singoli o associati, salvo i casi in cui la legge ne assegni l’esercizio unitario alla Regione o alle province. Le province esercitano le funzioni relative a vaste aree intercomunali o all’intero territorio provinciale, quando non siano adeguatamente svolgibili dai comuni per dimensioni o capacità organizzativa, oltre alle funzioni previste da specifiche norme di settore. Partecipano inoltre con la Regione alla programmazione territoriale ed economico-sociale. La città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni provinciali.

Riordino e soppressione delle comunità montane

Le comunità montane della Puglia previste dalla legge regionale n. 20/2004 sono soppresse. Le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione, nonché quelli propri delle comunità montane soppresse, sono esercitati dalla Regione, salvo le eccezioni espressamente previste. Le funzioni e attività già delegate da soggetti diversi dalla Regione tornano ai soggetti deleganti. Le competenze in materia di lotta agli incendi boschivi e le attività sugli impianti irrigui sono attribuite all’ARIF. Le funzioni connesse alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano sono svolte dai comuni già appartenenti alle comunità montane.

Successione nei rapporti, nei giudizi e gestione liquidatoria

La Regione subentra nei rapporti attivi e passivi non esauriti delle comunità montane soppresse, con esclusione di quelli collegati alle funzioni trasferite ad altri soggetti. Succede anche nei giudizi pendenti ai sensi dell’articolo 110 c.p.c., con la medesima esclusione. È previsto un commissario liquidatore unico, che esercita i poteri di governo delle comunità montane soppresse fino alla loro estinzione e può compiere attività stragiudiziale per conto della Regione nell’interesse delle medesime.

Beni, trasferimenti patrimoniali e condizioni per i trasferimenti ai comuni

I beni mobili e immobili delle comunità montane sono acquisiti al patrimonio regionale, secondo le modalità richiamate dalla legge. Alcuni beni immobili sono trasferiti ai comuni territorialmente competenti perché strumentali a funzioni e servizi comunali; altri immobili, in particolare strutture turistiche, sono trasferiti ai comuni a richiesta degli stessi. I trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che vale come titolo di proprietà. Il trasferimento è subordinato alla verifica dell’assenza di pendenze debitorie verso la comunità montana soppressa; i comuni possono regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge mediante versamento delle somme dovute alla Tesoreria regionale o alla gestione commissariale, se ancora esistente.

Risorse finanziarie e copertura delle attività montane

Le risorse del Fondo nazionale per la montagna sono destinate alle attività connesse all’attuazione della legge. Concorrono a tale finalità anche le assegnazioni statali vincolate e le risorse UE, statali e regionali relative a programmi europei. I comuni appartenenti alle soppresse comunità montane utilizzano, per le funzioni di promozione dello sviluppo socio-economico e valorizzazione del territorio montano, le risorse previste dall’articolo 34 del d.lgs. n. 504/1992, come rideterminate dalla normativa statale successiva richiamata.

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