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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 42072/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Macerata che aveva ammesso in prededuzione il suo credito per compenso professionale di €132.478,68 ma aveva invece collocato in chirografo i crediti per rivalsa I.V.A. e per oneri previdenziali ad essa connessi. Il primo motivo deduceva che I.V.A. e oneri previdenziali sono soggettivamente e funzionalmente connessi al compenso e quindi devono anch'essi godere della prededuzione ex art.111, comma 2 l. fall.; il secondo motivo sosteneva che, in subordine, tali voci avrebbero dovuto essere riconosciute in privilegio ai sensi dell'art.2751-bis c.c. in ragione della modifica normativa del 2007 e della pendenza di opposizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che la prededuzione, quale precedenza processuale volta a favorire l'efficienza della procedura, si estende anche ai crediti che condividono lo stesso titolare, lo stesso fatto generatore e la stessa funzione (quali la rivalsa I.V.A. e gli oneri previdenziali derivanti dalla stessa prestazione professionale conclusa prima del fallimento). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, atteso che la domanda alternativa di privilegio era divenuta priva di oggetto dopo l'accoglimento della richiesta principale. Di conseguenza la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., ha cassato il decreto impugnato e ha ammesso in prededuzione, nello stato passivo del fallimento, i crediti per I.V.A. e oneri previdenziali relativi al compenso già ammesso in prededuzione; ha altresì condannato la procedura alle spese come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 111, comma 2

    La Corte interpreta l'art.111(2) nel senso che la prededuzione è una precedenza processuale fondata sulla funzionalità dell'attività che ha generato il credito; la valutazione di funzionalità conduce a includere nella prededuzione anche i crediti connessi soggettivamente e funzionalmente (es. rivalsa I.V.A. e oneri previdenziali sul compenso professionale).

  • Codice civile, art. 2751-bis, comma 1, n. 2

    La norma sul privilegio è richiamata a fini comparativi: la Corte rileva la differenza tra privilegio (natura sostanziale, accessorio al credito) e prededuzione (natura procedurale). La richiesta alternativa di privilegio è stata ritenuta priva di interesse dopo l'accoglimento della prededuzione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio ulteriore in quanto non necessari accertamenti di fatto, avvalendosi della facoltà prevista da questo articolo.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato in quanto il ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale articolo; la norma attiene alla fase di discussione e memorie nel giudizio di cassazione.

  • D.L. n.137/2020, art.23, comma 8-bis (convertito dalla L. n.176/2020)

    Citata in testa agli atti per l'ammissione delle conclusioni scritte del P.M.; non incide sul merito sostanziale della decisione ma sul deposito delle conclusioni in sede di udienza.

Massime di principio

  • La prededuzione è una precedenza processuale finalizzata all'efficienza della procedura concorsuale: se un credito di massa (es. compenso professionale) è ammesso in prededuzione, anche i crediti autonomi ma connessi soggettivamente e funzionalmente (rivalsa I.V.A., oneri previdenziali) devono essere considerati prededucibili quando hanno lo stesso titolare, lo stesso fatto generatore e la stessa funzione.
  • Va distinto il privilegio (natura sostanziale e accessoria) dalla prededuzione (natura procedurale). La scelta e la valutazione della funzionalità sono decisive per inquadrare la prelazione procedurale.
  • Se il creditore formula domande alternative (prededuzione e, in subordine, privilegio), l'accoglimento della domanda principale fa venire meno l'interesse alla statuizione sulla domanda subordinata, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse.
  • Quando i fatti sono già accertati e non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori, la Corte di legittimità può decidere nel merito ex art.384 c.p.c. e disporre direttamente l'ammissione o la collocazione del credito nello stato passivo.
  • Per ottenere la prededuzione anche per I.V.A. o oneri previdenziali collegati, il creditore deve dimostrare la connessione soggettiva e funzionale al credito principale e che l'evento generatore (la prestazione) sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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