Sentenza del 15/07/2015 n. 14797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo IACP ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000, sostenendo che gli immobili posseduti beneficiassero dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto destinati a una funzione sociale e gestiti da un ente non commerciale senza fini di lucro. Ha inoltre eccepito la decadenza del Comune dal potere impositivo, sollevato questioni di legittimità costituzionale e lamentato, in via subordinata, la mancata applicazione della riduzione d'imposta e l'insufficiente motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per il periodo d'imposta 2000, gli immobili degli IACP non beneficiavano dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), poiché mancavano sia l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore sia la loro esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito. Gli immobili potevano eventualmente beneficiare della riduzione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 4, ma tale domanda non era stata adeguatamente dedotta e provata nei giudizi di merito e non poteva essere riconosciuta d'ufficio. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le censure sulla motivazione dell'avviso, per difetto di autosufficienza e per il loro sostanziale intento di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose.
L'esenzione richiede congiuntamente l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito. Tali condizioni non risultavano soddisfatte, secondo la giurisprudenza richiamata, per gli immobili degli IACP nel periodo considerato.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
Riduzione d'imposta per gli immobili di interesse storico o artistico e per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, secondo i presupposti previsti dalla normativa.
La riduzione non è automatica né riconoscibile d'ufficio: deve essere specificamente richiesta nel giudizio di merito e devono essere provati i relativi presupposti.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
La questione della decadenza dal potere di accertamento è stata prospettata dallo IACP, ma il rigetto del ricorso è stato fondato principalmente sull'insussistenza dell'esenzione e sull'inammissibilità degli altri motivi.
D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis; D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Le disposizioni che hanno ampliato l'ambito dell'esenzione per determinate attività, anche se non esclusivamente commerciali, hanno natura innovativa e non interpretativa; pertanto non si applicano retroattivamente al periodo d'imposta 2000.
D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 126 del 2008
La disposizione ha previsto, per i tributi maturati dal 1° gennaio 2008, l'esenzione totale dall'ICI per gli immobili degli enti interessati, senza estendere tale beneficio ai periodi anteriori.
L. n. 421 del 1992, art. 4 e Costituzione, artt. 2 e 3
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dallo IACP non hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: chi le invoca deve dimostrare tutti i presupposti richiesti dalla legge, non essendo sufficiente la natura non lucrativa o la funzione sociale dell'ente.
- Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali occorre verificare sia l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente sia la destinazione esclusiva ad attività agevolate e non produttive di reddito.
- Le modifiche normative che ampliano un'esenzione si applicano al futuro se hanno carattere innovativo; non possono essere utilizzate automaticamente per ottenere benefici relativi a periodi d'imposta precedenti.
- Una richiesta subordinata di riduzione d'imposta deve essere formulata chiaramente nei giudizi di merito e accompagnata dalla prova dei presupposti: il giudice non può riconoscerla d'ufficio.
- Nel giudizio di cassazione, le contestazioni sull'atto impositivo devono riportare in modo puntuale il contenuto dell'atto e delle deduzioni svolte nei gradi precedenti; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi processuali dedotti in modo adeguato.
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