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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3087 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Spese di rappresentanza e spese di pubblicità - Criterio discretivo - Valutazione - Fattispecie in tema di spese di rinfresco per l'inaugurazione di un centro commerciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR per insufficiente motivazione in relazione alla vendita sottocosto di una porzione immobiliare, sostenendo che la macroscopica differenza tra prezzo, valore contabile e stima di mercato, la disponibilità finanziaria della società, i finanziamenti infruttiferi e i rapporti familiari tra gli amministratori costituissero elementi idonei a presumere l'occultamento di parte del corrispettivo. La società, con ricorso incidentale, contestava tra l'altro il trattamento fiscale della vendita di pacchetti azionari, la ripresa di ricavi non fatturati, la qualificazione delle spese di inaugurazione del centro commerciale come spese di rappresentanza anziché pubblicitarie, la limitazione pro quota dei costi per pannelli luminosi e la durata della verifica fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sulla reale congruità del prezzo di vendita dell'immobile, e ha cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per un nuovo esame. Ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale della società, stabilendo che, per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, occorre considerare il sistema fiscale dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, non limitandosi alla sola plusvalenza contabile. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi. In particolare, le spese per torte e buffet dell'inaugurazione sono state qualificate come spese di rappresentanza, poiché non era stata provata la pubblicizzazione di specifici prodotti, marchi o servizi né una diretta aspettativa di incremento delle vendite. È stata inoltre confermata la deducibilità dei costi per pannelli luminosi solo pro quota, in relazione all'effettiva fruizione del centro commerciale, e la natura ordinatoria del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. La liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis

    Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

    La distinzione dipende dalla finalità concreta della spesa: sono pubblicitarie quelle dirette a promuovere prodotti, marchi, servizi o attività dell'impresa con una diretta aspettativa di incremento delle vendite; sono di rappresentanza quelle volte principalmente ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa senza una provata finalità promozionale diretta.

  • Art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    Il principio di inerenza richiede che il costo sia riferibile all'attività produttiva di ricavi. Quando una spesa pubblicitaria riguarda un bene o un'attività utilizzata anche da terzi, la deducibilità può essere limitata alla quota effettivamente riferibile al contribuente.

  • Art. 53, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis

    Sono considerati ricavi: i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni (...) e di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

    Le partecipazioni classificate nell'attivo circolante sono soggette alla disciplina fiscale dei ricavi, con rilevanza anche delle variazioni delle rimanenze, e non alla disciplina delle plusvalenze proprie delle immobilizzazioni finanziarie.

  • Art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis

    Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'art. 53, comma 1, concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

    La disciplina delle plusvalenze patrimoniali si applica ai beni d'impresa diversi da quelli qualificati fiscalmente come ricavi, inclusi gli investimenti finanziari classificati come immobilizzazioni.

  • Art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti.

    L'Amministrazione finanziaria può rettificare il reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano complessivamente qualificati e il giudice esamini in modo completo e puntuale tutti gli elementi disponibili.

  • Art. 12, comma 5, legge n. 212 del 2000

    Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è ordinatorio e il suo superamento non determina automaticamente la nullità degli atti impositivi, in assenza di una specifica previsione di nullità.

Massime di principio

  • Per qualificare una spesa come pubblicitaria non basta collegarla genericamente all'inaugurazione o alla promozione dell'attività: occorre documentare quali prodotti, marchi, servizi o attività siano stati pubblicizzati e quale concreta aspettativa di ritorno commerciale esistesse.
  • Le spese di rinfresco, ospitalità o eventi istituzionali sono normalmente riconducibili alle spese di rappresentanza quando mirano soprattutto all'immagine e al prestigio dell'impresa, salvo prova di una diretta finalità promozionale.
  • In presenza di una vendita immobiliare fortemente antieconomica, l'Amministrazione può utilizzare una pluralità di indizi, quali valori di mercato, stime, disponibilità finanziarie, rapporti tra le parti e assenza di valide ragioni economiche, per ipotizzare l'occultamento del corrispettivo.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare puntualmente tutti gli elementi probatori rilevanti, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o a una valutazione parziale degli indizi.
  • La classificazione contabile delle partecipazioni è decisiva: quelle destinate al trading e iscritte nell'attivo circolante seguono la disciplina fiscale dei ricavi e delle rimanenze; quelle aventi natura di investimento stabile seguono, invece, la disciplina delle plusvalenze patrimoniali.
  • Quando un costo pubblicitario produce utilità anche per soggetti terzi o riguarda spazi condivisi, la deduzione deve essere commisurata alla quota di effettiva inerenza e fruizione del contribuente.
  • Il superamento del termine ordinario di permanenza dei verificatori non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale conseguenza.

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