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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2456

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2456 della Commissione, del 7 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clofentezina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32023R2456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clofentezina, perché non risultano soddisfatti i criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per profili di interferenza endocrina e per ulteriori criticità di rischio. Di conseguenza, la clofentezina viene soppressa dall’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono e per l’eventuale periodo di tolleranza.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clofentezina e conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva clofentezina, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, sul piano operativo, agli Stati membri chiamati a revocare le autorizzazioni nazionali e a gestire l’eventuale periodo di tolleranza. Opera nell’ambito del mercato dei prodotti fitosanitari dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clofentezina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2456 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della clofentezina nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La decisione si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e deriva dall’esito della procedura di rinnovo, nel corso della quale sono emersi motivi di preoccupazione non superati dal richiedente.

Contesto e motivazione della decisione

La clofentezina era stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il suo periodo di approvazione era in scadenza il 31 dicembre 2023 e il rinnovo era stato avviato con domanda presentata a Spagna, quale Stato membro relatore, e ai Paesi Bassi, quale Stato membro correlatore, secondo la procedura applicabile. L’EFSA, nelle conclusioni del 29 luglio 2021, ha individuato criticità rilevanti: proprietà di interferente endocrino con possibili effetti nocivi per l’uomo, rischio a lungo termine elevato per volatili e mammiferi selvatici, impossibilità di completare pienamente la valutazione del rischio per consumatori e artropodi non bersaglio e impossibilità di proporre limiti massimi di residui sulla base dei dati disponibili.

Valutazione della deroga per emergenze fitosanitarie

La Commissione ha esaminato anche la possibile applicazione della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tuttavia, non è stata rilevata una grave emergenza fitosanitaria e sono stati ritenuti disponibili anche metodi non chimici, oltre a una possibile combinazione di mezzi chimici e non chimici per il controllo degli organismi nocivi. Per questo motivo, la deroga non è stata considerata applicabile.

Conseguenze normative: esclusione dall’elenco UE e revoca delle autorizzazioni

In coerenza con tali esiti, la Commissione ha stabilito il mancato rinnovo dell’approvazione e ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga relativa alla clofentezina. Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza entro l’11 maggio 2024. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque terminare entro l’11 novembre 2024.

Entrata in vigore e ulteriori possibilità procedurali

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa espressamente che il regolamento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione della clofentezina ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva clofentezina non è rinnovata (articolo 1), ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante soppressione, nell’allegato, parte A, della riga 171 relativa alla clofentezina (articolo 2).

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clofentezina entro l’11 maggio 2024 (articolo 3).

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve scadere entro l’11 novembre 2024 (articolo 4).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 5).

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanatutela dell'ambienteagricoltura

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