Regolamento (UE) 2024/584
Regolamento delegato (UE) 2024/584 della Commissione, del 7 novembre 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1851 per quanto riguarda l’omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/584 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1851 sui criteri di omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni STS. L’intervento serve soprattutto ad allineare le regole alle cartolarizzazioni nel bilancio introdotte nel quadro UE sulla cartolarizzazione e a uniformare il trattamento di alcune esposizioni verso imprese e persone fisiche. È previsto un regime transitorio per le cartolarizzazioni STS già emesse e notificate prima del 6 marzo 2024.
Modifica le norme tecniche sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni STS, allineandole anche alle cartolarizzazioni nel bilancio e chiarendo i fattori di omogeneità per alcune tipologie di crediti.
Ambito di applicazione
Si applica alle cartolarizzazioni disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2402, in particolare ai profili STS relativi alle cartolarizzazioni non ABCP, ABCP e alle cartolarizzazioni nel bilancio. Riguarda cedenti, promotori e società veicolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione e incide sui criteri per qualificare le esposizioni sottostanti come omogenee. Le modifiche si applicano alle cartolarizzazioni emesse a decorrere dal 6 marzo 2024; per le cartolarizzazioni STS già emesse e notificate all’ESMA prima di tale data opera un regime transitorio che consente di mantenere la qualifica STS, purché restino conformi all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.
Regolamento delegato (UE) 2024/584: omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni STS
Il regolamento delegato (UE) 2024/584 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/1851, che detta le norme tecniche di regolamentazione per determinare quando le esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione siano "omogenee" ai fini del quadro STS. L’obiettivo dichiarato è adeguare tali criteri alle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/2402 dal regolamento (UE) 2021/557, in particolare per includere coerentemente anche le cartolarizzazioni nel bilancio e per rafforzare l’allineamento tra i diversi sottotipi di cartolarizzazione STS.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che, a seguito della riforma del 2021, il quadro UE sulle cartolarizzazioni ha introdotto un ulteriore strumento per la ripresa economica post-COVID-19, consentendo il riconoscimento di cartolarizzazioni nel bilancio come cartolarizzazioni STS. Poiché, a differenza delle cartolarizzazioni tradizionali, in quelle nel bilancio le esposizioni restano nel bilancio del cedente, la nozione di omogeneità non può più dipendere dal solo riferimento al lato dell’attivo della società veicolo. Ne consegue la necessità di adeguare i criteri tecnici per assicurare che, in tutti i modelli STS, le esposizioni siano gestite secondo procedure comparabili.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano il regolamento delegato (UE) 2019/1851 e, per effetto del richiamo operato all’articolo 1 del presente regolamento, incidono sui criteri applicabili ai fini degli articoli 20, paragrafo 8, 24, paragrafo 15, e 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402. In termini sostanziali, il regolamento chiarisce che le esposizioni sono omogenee non solo quando appartengono a determinate categorie, ma anche quando sono gestite con procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante.
Aggiornamento della nozione di omogeneità
La modifica più rilevante consiste nella riscrittura della lettera c) dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/1851: il criterio di omogeneità viene ancorato alla gestione delle esposizioni mediante procedure analoghe, indipendentemente dal fatto che esse restino nel bilancio del cedente o siano iscritte nel bilancio della società veicolo. La lettera d) viene aggiornata per precisare che, quando opportuno, si applicano uno o più fattori di omogeneità definiti dall’articolo 2.
Esposizioni verso imprese e persone fisiche
Il regolamento interviene anche sulla classificazione di alcune esposizioni nel medesimo tipo di attività. In particolare, le linee di credito concesse a imprese possono essere ricondotte alla stessa logica applicata alle esposizioni verso persone fisiche quando il cedente utilizza per esse lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito impiegato per le persone fisiche. La stessa impostazione viene ribadita per i fattori di omogeneità di cui all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, lettera a), punto i).
Regime transitorio per operazioni già in essere
Per evitare effetti retroattivi sulle operazioni già avviate, l’articolo 2 introduce una disciplina transitoria. Le cartolarizzazioni STS per le quali i titoli sono stati emessi o le posizioni verso la cartolarizzazione sono state create secondo le clausole contrattuali adottate, e che siano state notificate all’ESMA prima del 6 marzo 2024 ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, possono continuare a utilizzare la qualifica STS senza soddisfare i nuovi requisiti del regolamento, purché restino conformi all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dei criteri di omogeneità delle esposizioni sottostanti
L’articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1851. Viene riscritta la formulazione iniziale dell’articolo 1 per precisare che le esposizioni sono considerate omogenee ai fini degli articoli 20, paragrafo 8, 24, paragrafo 15, e 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, se sono soddisfatte tutte le condizioni previste. È sostituita la lettera c) per richiedere che le esposizioni siano gestite con procedure analoghe per controllo, raccolta e gestione dei crediti in contante. È inoltre sostituita la lettera d) per prevedere che si applichino, se del caso, uno o più fattori di omogeneità conformemente all’articolo 2.
Aggiornamento delle tipologie di esposizioni e dei fattori di omogeneità
All’articolo 1, lettera a), punto iii), viene incluso espressamente il caso delle linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito utilizzato per le persone fisiche, purché tali linee non rientrino nelle altre categorie elencate. All’articolo 2, paragrafi 4 e 5, lettera a), punto i), viene precisato che possono essere considerate omogenee, ai fini dei rispettivi fattori di omogeneità, le esposizioni verso persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito delle esposizioni verso imprese con lo stesso metodo applicato alle persone fisiche.
Regime transitorio per le cartolarizzazioni STS in essere
L’articolo 2 stabilisce che, per le cartolarizzazioni STS per le quali i titoli sono stati emessi o le posizioni verso la cartolarizzazione sono state create secondo le clausole degli accordi adottati e che siano state notificate all’ESMA ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 prima del 6 marzo 2024, il cedente, il promotore e la società veicolo possono continuare a utilizzare la qualifica «STS», «semplice, trasparente e standardizzata» o equivalenti, senza dover rispettare i nuovi requisiti dell’articolo 1 del presente regolamento, purché le operazioni siano conformi all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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