Regolamento (UE) 2023/2455
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2455 della Commissione, del 7 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del metiram, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, sulla base delle criticità emerse nella valutazione scientifica dell’EFSA. La Commissione modifica di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, espungendo la riga relativa al metiram. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metiram e conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva metiram, utilizzata nei prodotti fitosanitari, e agli Stati membri per quanto riguarda la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza. Produce effetti nell’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Sono disciplinati anche gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del metiram ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metiram
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2455 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del metiram, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si inserisce nella procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce le conclusioni scientifiche dell’EFSA, che hanno evidenziato elementi di preoccupazione non superati dalle osservazioni del richiedente.
Contesto procedurale e valutazione del rischio
Il metiram era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le domande di rinnovo sono state presentate all’Italia, quale Stato membro relatore, e al Regno Unito, quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; i fascicoli supplementari sono stati depositati e ritenuti ammissibili. Il progetto di rapporto valutativo è stato trasmesso all’EFSA, che ha poi pubblicato le conclusioni il 20 marzo 2023.
Motivi del mancato rinnovo
Secondo la Commissione, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione emersi in sede di valutazione. In particolare, l’EFSA ha concluso che i valori di riferimento per l’esposizione di operatori, astanti e residenti risultano superati in tutti gli impieghi rappresentativi; inoltre ha individuato un rischio elevato per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio nella zona trattata. L’EFSA ha anche ritenuto che il metiram soddisfi i criteri per essere identificato come interferente endocrino per l’essere umano con riguardo alla funzione tiroidea.
Effetti normativi sull’elenco delle sostanze approvate
Per effetto dell’articolo 2, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato mediante soppressione della riga 115 dell’allegato, parte A, relativa al metiram. Conseguentemente, la sostanza viene rimossa dall’elenco delle sostanze attive approvate nell’Unione.
Misure transitorie per gli Stati membri e periodi di tolleranza
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metiram entro il 28 maggio 2024. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque terminare entro il 28 novembre 2024. Il regolamento precisa inoltre che eventuali periodi di tolleranza non possono superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Rapporti con il regime generale di approvazione
Il provvedimento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del metiram ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si colloca nel quadro del sistema di controllo e rinnovo delle sostanze attive disciplinato dalla normativa UE sui prodotti fitosanitari e si applica in tutto il territorio dell’Unione, essendo direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva metiram non è rinnovata. La decisione segue la procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e tiene conto delle conclusioni EFSA del 20 marzo 2023, che hanno evidenziato criticità per esposizione di operatori, astanti e residenti, rischio elevato per organismi acquatici e artropodi non bersaglio, nonché il profilo di interferente endocrino per la funzione tiroidea umana.
Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 modifica l’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga 115 relativa al metiram. In tal modo la sostanza viene rimossa dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello UE.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metiram entro il 28 maggio 2024.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 prevede che, se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere entro il 28 novembre 2024 e non può dunque superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, come precisato nei considerando.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 17 chiarisce che il regolamento si applica anteriormente al 31 gennaio 2024, data di scadenza del periodo di approvazione prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/114.
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