Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2657

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2657 della Commissione, del 6 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32023R2657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del benthiavalicarb ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della valutazione scientifica che ha evidenziato criticità, tra cui un potenziale cancerogeno e proprietà di interferente endocrino. Conseguentemente, la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la relativa voce dall'elenco delle sostanze attive approvate. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva benthiavalicarb e, per riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Incide sugli Stati membri, che devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati e, se del caso, concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione anticipata rispetto alla scadenza naturale dell'approvazione prorogata.

Mancato rinnovo dell’approvazione del benthiavalicarb

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2657 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, in particolare il regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione segue la procedura di rinnovo avviata su domanda del richiedente, con valutazione da parte dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore e dell’EFSA, e tiene conto delle conclusioni scientifiche che hanno evidenziato profili di rischio non superati.

Contesto della valutazione scientifica

Dai considerando risulta che il benthiavalicarb era già incluso nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, figurava tra le sostanze attive approvate. L’approvazione sarebbe scaduta il 15 novembre 2024, ma la Commissione interviene prima della scadenza perché la valutazione non ha consentito di confermare il soddisfacimento dei criteri di approvazione.

L’EFSA, con conclusioni trasmesse il 23 agosto 2021, ha individuato motivi di preoccupazione specifici:

  • potenziale cancerogeno della sostanza, in coerenza con la proposta di classificazione come cancerogeno di categoria 1B da parte dell’ECHA;
  • proprietà di interferente endocrino con possibili effetti nocivi per l’uomo, ai sensi dell’allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • presunzione di superamento della soglia prevista dal medesimo allegato II, punto 3.6.5.

Valutazione della deroga per grave emergenza fitosanitaria

La Commissione ha esaminato anche la possibile applicazione della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativa alla necessità della sostanza per controllare una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi disponibili, inclusi quelli non chimici. Tuttavia, è stato concluso che:

  • pur potendo mancare alternative chimiche per alcuni usi e in alcuni Stati membri, esistono metodi non chimici;
  • in taluni casi è possibile una combinazione di mezzi chimici e non chimici;
  • non è stata rilevata alcuna grave emergenza fitosanitaria.

Ne consegue che la deroga non è applicabile.

Esito della procedura e modifica dell’allegato del regolamento 540/2011

Poiché, nonostante le osservazioni del richiedente, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione emersi nella valutazione del rischio, la Commissione conclude che non è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente benthiavalicarb. Per questo motivo dispone il mancato rinnovo e modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la voce relativa alla sostanza.

Misure transitorie per gli Stati membri e periodo di tolleranza

Per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorizzazioni nazionali, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb entro il 13 giugno 2024. Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo non può andare oltre il 13 dicembre 2024.

Entrata in vigore e rapporti con altri atti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I considerando precisano inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 aveva prorogato l’approvazione del benthiavalicarb fino al 15 novembre 2024, ma la Commissione ha ritenuto possibile adottare una decisione di mancato rinnovo prima di tale data. Resta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb non è rinnovata, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, allegato, parte A, è soppressa la riga 163 relativa al benthiavalicarb, con conseguente eliminazione della sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb entro il 13 giugno 2024.

Periodo di tolleranza

Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve scadere entro il 13 dicembre 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attiveregolamentazione dei pesticidi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.