Regolamento (UE) 2023/2449
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i modelli elettronici standardizzati da utilizzare in THETIS MRV per adempiere agli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo. Aggiorna la disciplina alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/957, che ha esteso il perimetro del MRV marittimo a ulteriori gas serra, a ulteriori tipologie di navi e alle relazioni a livello di società. Abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, con applicazione dal 1o gennaio 2024.
Modelli elettronici armonizzati per i piani di monitoraggio, le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali, i documenti di conformità e le relazioni a livello di società nel settore del trasporto marittimo ai fini del regolamento (UE) 2015/757.
Ambito di applicazione
Si applica alle società soggette agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del trasporto marittimo ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, nonché ai verificatori che rilasciano il documento di conformità. Copre la presentazione, tramite il sistema elettronico THETIS MRV gestito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, dei modelli per il piano di monitoraggio, la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni, il documento di conformità e, dal 2025, la relazione a livello di società. Si applica negli Stati membri e nel SEE; decorre dal 1o gennaio 2024. Restano fuori dall’atto gli aspetti sostanziali del monitoraggio già disciplinati dal regolamento (UE) 2015/757, che sono qui solo richiamati e tradotti in requisiti di formato e contenuto.
Modelli elettronici per il MRV marittimo e per l’ETS
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 aggiorna in modo organico la disciplina tecnica dei modelli da utilizzare nel sistema MRV marittimo. L’intervento si rende necessario, secondo i considerando, per adeguare i modelli alle modifiche del regolamento (UE) 2015/757 introdotte dal regolamento (UE) 2023/957, che hanno esteso il regime alle emissioni del trasporto marittimo incluse nell’EU ETS, al monitoraggio di CH4 e N2O, a ulteriori tipologie di navi e alle nuove relazioni a livello di società.
Finalità e coordinamento con la disciplina di base
L’atto non disciplina in modo autonomo gli obblighi sostanziali di monitoraggio o verifica, ma definisce i formati elettronici standardizzati da impiegare per presentare informazioni e dati previsti dal regolamento (UE) 2015/757. La Commissione valorizza l’uso del sistema THETIS MRV, gestito dall’EMSA, per garantire trasmissione elettronica, standardizzazione e interoperabilità dei dati, anche rispetto alle esigenze del registro dell’Unione nel quadro dell’EU ETS.
Ambito soggettivo e operativo
I destinatari operativi sono le società responsabili delle navi soggette al MRV marittimo e, per il documento di conformità, i verificatori accreditati. Il regolamento riguarda:
- la presentazione del piano di monitoraggio;
- la relazione annuale sulle emissioni;
- la relazione parziale sulle emissioni in caso di cambio di responsabilità sulla nave;
- il documento di conformità rilasciato dal verificatore;
- la relazione a livello di società, obbligatoria dal 2025.
Modello del piano di monitoraggio: contenuti principali
L’articolo 1 impone l’uso del modello elettronico in THETIS MRV. L’allegato I richiede una struttura molto dettagliata, articolata in parti dedicate a revisioni, dati di base, attività, lacune informative, gestione e informazioni supplementari.
Tra gli elementi principali figurano:
- identificazione della nave e dell’armatore;
- dati della società e del proprietario registrato;
- fonti di emissione e combustibili utilizzati;
- fattori di emissione per CO2, CH4 e N2O, nonché coefficiente di perdita;
- eventuale applicazione di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio;
- procedure, sistemi e responsabilità per completezza delle fonti, determinazione dei fattori di emissione, monitoraggio del combustibile, gestione delle misure e assicurazione della qualità;
- gestione delle lacune nei dati;
- verifica periodica dell’adeguatezza del piano, flusso dei dati, valutazione del rischio, controlli IT, convalida interna, azioni correttive, esternalizzazioni e documentazione.
Il modello consente inoltre di richiamare procedure già esistenti nei sistemi di gestione della società, come ISM, SEEMP o norme ISO, con possibilità di descrizione sintetica ove le procedure siano già formalizzate altrove.
Modello della relazione sulle emissioni e della relazione parziale
L’articolo 2 estende l’uso del modello elettronico a:
- relazione sulle emissioni ex articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757;
- relazione parziale ex articolo 11, paragrafo 2, in caso di cambio di società.
L’allegato II richiede dati anagrafici e identificativi della nave e della società, estremi del verificatore e del piano di monitoraggio di riferimento, metodi di monitoraggio e risultati annuali. I dati annuali comprendono, tra l’altro:
- consumo totale di combustibile per tipo di combustibile;
- emissioni totali aggregate di gas a effetto serra in CO2 equivalente, disaggregate per gas;
- emissioni per tratte tra, da e verso porti sotto giurisdizione di uno Stato membro;
- emissioni in porto e all’ormeggio;
- ripartizione per navi ro-pax tra passeggeri e merci;
- dati facoltativi su tratte con carico, riscaldamento del carico e posizionamento dinamico;
- distanza percorsa, tempo trascorso in mare e, ove rilevante, dati in navigazione fra i ghiacci;
- indicatori di efficienza energetica media e, facoltativamente, informazioni supplementari per la comprensione degli indicatori operativi.
Documento di conformità
L’articolo 3 dispone che il verificatore utilizzi il modello elettronico per il documento di conformità. L’allegato III prevede una formula certificativa standard, indica il collegamento con la relazione sulle emissioni dell’anno precedente e stabilisce che il documento è valido fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il modello contiene sezioni su:
- dati della nave;
- informazioni sull’armatore;
- eventuale società che ottempera agli obblighi MRV;
- dati del verificatore, compreso l’accreditamento.
Relazione a livello di società
L’articolo 4 introduce il modello per la relazione a livello di società, che le società dovranno trasmettere dal 2025 all’autorità di riferimento responsabile. L’allegato IV richiede:
- dati identificativi della società;
- natura della società;
- elenco delle navi sotto la responsabilità della società nel periodo di riferimento;
- verifica della relazione;
- aggregazione delle emissioni a livello societario.
Il modello distingue tra risultati ai fini della comunicazione a norma della direttiva 2003/87/CE e risultati ai fini della trasmissione al registro dell’Unione, includendo diverse aggregazioni progressive delle emissioni di gas a effetto serra secondo i punti dell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757.
Abrogazione del precedente regolamento e decorrenza
Con l’articolo 5 è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, con effetto dal 1o gennaio 2024. I rinvii al vecchio atto si intendono effettuati al nuovo regolamento.
L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2024, in coerenza con l’avvio dell’inclusione del trasporto marittimo nell’EU ETS e con l’estensione del monitoraggio a CH4 e N2O.
Disposizioni principali
Modello elettronico del piano di monitoraggio
L’articolo 1 impone alle società di presentare i piani di monitoraggio mediante la versione elettronica del modello disponibile in THETIS MRV. Il modello deve contenere le informazioni dell’allegato I, che dettaglia dati identificativi della nave e della società, fonti di emissione, tipi di combustibile, fattori di emissione, procedure di monitoraggio, gestione delle lacune informative e controlli di qualità.
Modello elettronico della relazione sulle emissioni e della relazione parziale
L’articolo 2 prevede che la relazione annuale sulle emissioni e la relazione parziale in caso di cambio di società siano presentate con il modello elettronico disponibile in THETIS MRV. Il modello deve includere le informazioni dell’allegato II, tra cui dati identificativi, dati del verificatore, metodi di monitoraggio, risultati annuali su consumo di combustibile, emissioni, distanza, tempo in mare ed efficienza energetica.
Modello elettronico del documento di conformità
L’articolo 3 stabilisce che il verificatore rilasci il documento di conformità utilizzando il modello elettronico disponibile in THETIS MRV. Il modello di cui all’allegato III deve contenere i dati della nave, dell’armatore, dell’eventuale società soggetta agli obblighi, del verificatore e la validità del documento fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Modello elettronico della relazione a livello di società
L’articolo 4 introduce il modello elettronico per la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, obbligatoria dal 2025 ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757. Il modello, di cui all’allegato IV, include i dati identificativi della società, l’elenco delle navi sotto la sua responsabilità, la verifica e l’aggregazione delle emissioni ai fini della comunicazione alla direttiva 2003/87/CE e del registro dell’Unione.
Abrogazione e continuità dei riferimenti
L’articolo 5 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 con effetto dal 1o gennaio 2024 e dispone che i riferimenti a tale atto si intendano fatti al nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1o gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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