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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2483

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2483 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago verde di Canino (IGP)]

Normativa europea32023R2483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2483 dispone la registrazione del nome "Asparago verde di Canino" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La Commissione vi provvede dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni motivate entro la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti vincolanti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di indicazione geografica protetta "Asparago verde di Canino".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Asparago verde di Canino" come IGP. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; non disciplina specifiche esclusioni settoriali ulteriori rispetto a quelle implicite nella sola iscrizione del nome registrato.

Registrazione dell’IGP "Asparago verde di Canino"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2483 della Commissione ha come finalità la registrazione del nome "Asparago verde di Canino" nel registro UE delle DOP e delle IGP. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dall’Italia.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Effetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Asparago verde di Canino" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il prodotto è collocato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP "Asparago verde di Canino"

L’articolo 1 iscrive il nome "Asparago verde di Canino" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, riconoscendolo come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione segue la pubblicazione della domanda italiana ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e l’assenza di una dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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