Risoluzione n. 52 del 13/04/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come va gestita la riscossione quando una società concessionaria scorpora il ramo relativo alla fiscalità locale prima dell'acquisizione da parte di Riscossione spa. Disciplina la ripartizione delle competenze sui ruoli, i limiti di utilizzo degli archivi e delle procedure, gli adempimenti informatici e contabili, gli avvisi ai debitori e la titolarità dei crediti per anticipazioni agli enti locali.
Scorporo del ramo d'azienda per la fiscalità locale e effetti sulla riscossione
Scorporo del ramo d'azienda per la fiscalità locale: effetti sulla riscossione
La risoluzione affronta le problematiche connesse allo scorporo del ramo d’azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il documento chiarisce gli effetti dello scorporo sulla titolarità della riscossione, sui rapporti con gli enti locali e sulla gestione degli archivi e dei crediti.
Ambito della separazione tra società scorporante e società scorporata
L’operazione di trasferimento del ramo relativo alla fiscalità locale determina una separazione totale tra l’attività di riscossione della società scorporante e quella della società scorporata, anche quando riferite al medesimo debitore. Dal momento dello scorporo:
- la società cessionaria del ramo gestisce esclusivamente la riscossione dei ruoli degli enti locali compresi nel proprio ambito territoriale e per i quali operava già prima dello scorporo;
- la società scorporante, una volta acquisita da Riscossione spa, perde la titolarità della riscossione relativa ai ruoli di tali enti locali e continua a riscuotere a mezzo ruolo per conto degli altri soggetti creditori.
Ruoli degli enti locali fuori ambito territoriale
Per i ruoli degli enti locali situati al di fuori dell’ambito territoriale, Riscossione spa gestisce la riscossione sia dei ruoli consegnati prima dello scorporo sia di quelli consegnati successivamente. Fa eccezione il caso in cui, prima dello scorporo, la società concessionaria fosse già affidataria della riscossione di un ente locale "fuori ambito" ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La ratio della disciplina è individuata nell’esigenza di agevolare il rapporto tra la società scorporata e il territorio nel quale operava la vecchia società concessionaria; tale territorio non comprende gli enti locali fuori ambito.
Natura della società risultante dallo scorporo
La società risultante dallo scorporo non è una società concessionaria del servizio nazionale della riscossione, ma una società iscritta all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, purché in possesso dei relativi requisiti, come previsto dall’articolo 3, comma 24, lettera a), del decreto-legge n. 203/2005.
Limiti applicativi del d.lgs. n. 112 del 1999 e strumenti di riscossione
Nei confronti della società scorporata non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento del ramo d’azienda. In particolare:
- non è consentito l’accesso al sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. n. 112/1999;
- essendo iscritta all’albo dell’articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997, la società potrà eventualmente beneficiare dell’accesso sulla base della disciplina del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 4, comma 2-octies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.
La società scorporata, non potendo utilizzare il ruolo quale titolo per il recupero coattivo salvo i ruoli già consegnati prima dello scorporo, non può neppure avvalersi dei modelli di pagamento allegati al decreto direttoriale 28 giugno 1999, cioè i bollettini RAV ed F35.
Prosecuzione delle azioni esecutive e gestione delle garanzie
Dopo lo scorporo, l’attività di riscossione coattiva già iniziata nei confronti di uno stesso debitore, sia per carichi degli enti locali dell’ambito sia per altri carichi, può proseguire solo da parte della società concessionaria acquisita da Riscossione spa, ma limitatamente ai crediti per i quali conserva la legittimazione all’azione di recupero, cioè ai crediti iscritti a ruolo da soggetti diversi dagli enti locali dell’ambito.
Poiché diminuisce l’importo dei crediti di cui la società conserva la titolarità, essa deve procedere alle conseguenti riduzioni di ipoteche e pignoramenti effettuati prima dello scorporo. La società scorporata, invece, deve riavviare in proprio, sotto la propria esclusiva responsabilità, la procedura di riscossione coattiva dei carichi degli enti locali dell’ambito.
Adempimenti preliminari degli archivi e tutela della riservatezza
I concessionari del servizio nazionale della riscossione che intendono cedere il ramo d’azienda devono, prima di operare lo scorporo:
- intervenire sugli archivi informatici, separando l’archivio dei ruoli affidati dagli enti locali situati nella provincia di riferimento da quello degli altri ruoli;
- evitare il trasferimento alla società scorporata di informazioni acquisite con riferimento a soggetti non iscritti nei ruoli emessi dai predetti enti locali.
In caso contrario, potrebbero configurarsi violazioni delle norme penali in materia di riservatezza e di segreto d’ufficio di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 112/1999.
Inoltre, una volta esaurita la riscossione relativa ai ruoli consegnati prima dello scorporo dagli enti locali dell’ambito, le informazioni sui debitori iscritti in tali ruoli non sono più utilizzabili per il recupero di crediti sorti dopo lo scorporo nei confronti degli stessi soggetti, al fine di evitare violazioni del diritto alla riservatezza.
Trasferimento dei carichi contabili e responsabilità degli adempimenti
Prima dell’acquisto da parte di Riscossione spa, deve essere effettuato il trasferimento dei carichi contabili relativi all’attività di fiscalità locale. Tali adempimenti devono essere compiuti dalla società concessionaria prima della cessione della maggioranza del capitale sociale a Riscossione spa.
La responsabilità del corretto svolgimento di tali operazioni resta quindi in capo all’attuale proprietà della società concessionaria.
Avviso ai debitori e modalità di versamento
Per evitare disfunzioni dovute a pagamenti effettuati a soggetti incompetenti e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dello Statuto del contribuente, la società scorporata deve inviare al debitore, cui prima dello scorporo siano state notificate cartelle di pagamento non ancora estinte, un avviso relativo a tutti i ruoli per i quali è divenuta titolare dell’azione di recupero.
Nell’avviso devono essere indicati:
- il dettaglio del credito per cui la società procederà;
- le modalità con cui il debitore dovrà effettuare il versamento.
Coordinamento temporale con l’acquisizione da parte di Riscossione spa
Nell’ambito delle trattative di acquisizione, devono essere concordati con Riscossione spa:
- la decorrenza dello scorporo;
- la decorrenza del trasferimento degli archivi informatici;
- la decorrenza del passaggio dei carichi contabili ricompresi nei ruoli affidati dagli enti locali dell’ambito.
Tale decorrenza deve essere coordinata con la stipula del contratto di acquisto.
Lo scorporo del ramo d’azienda riguardante la fiscalità locale è possibile solo se la società concessionaria cede a Riscossione spa almeno il 51% del proprio capitale sociale, come già precisato nella risoluzione n. 21 del 1 febbraio 2006.
Titolarità dei crediti per anticipazioni agli enti locali
Viene affrontata anche la questione della titolarità dei crediti vantati dalle società concessionarie per l’anticipazione agli enti locali delle somme affidate in riscossione, in seguito allo scorporo del ramo d’azienda.
La risoluzione afferma che:
- i crediti verso gli enti locali e le relative poste debitorie verso i soggetti che hanno finanziato l’azienda concessionaria devono essere considerati parte integrante del ramo d’azienda ceduto;
- ciò è coerente con il legame diretto tra la riscossione dei ruoli e le anticipazioni ad essi afferenti;
- le somme anticipate dalla società concessionaria e poi riscosse, se non riversate all’ente creditore, riducono in misura corrispondente il credito derivante dalle anticipazioni.
Poiché l’attività di riscossione dei ruoli degli enti locali per i quali vi è stata l’anticipazione sarà svolta dalla società scorporata, la titolarità dei crediti relativi alle anticipazioni e delle corrispondenti poste debitorie spetta alla stessa società scorporata.
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