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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 19/04/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come gli azionisti delle società concessionarie della riscossione debbano prestare la cauzione dovuta in caso di cessione della maggioranza a Riscossione S.p.a., indicando importo, durata, soggetti obbligati e forme ammesse (polizza, fideiussione, pegno, lettera di patronage). Sono anche forniti schemi tipo di garanzia e modalità operative per la loro costituzione e presentazione.

Modalità di prestazione della cauzione ex art. 3, comma 11, D.L. 203/2005

Modalità di prestazione della cauzione ex art. 3, comma 11, D.L. 203/2005

La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla cauzione che gli attuali azionisti delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione devono prestare in vista della cessione della maggioranza del capitale sociale a Riscossione S.p.a. La disciplina si colloca nel quadro della riforma della riscossione nazionale, destinata a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Quadro normativo e finalità della garanzia

La risoluzione richiama l’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2005, n. 248. In particolare:

  • il comma 10 trasferisce in capo ai soggetti cedenti l’obbligo di versare le somme dovute per l’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisizione, nonché le somme ancora dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426-bis, della L. 30 dicembre 2004, n. 311;
  • il comma 11 impone, a garanzia di tali obblighi, la prestazione di una cauzione fino al 31 dicembre 2010.

La cauzione è quindi strumentale a tutelare l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti creditori rispetto alle obbligazioni pregresse maturate prima del trasferimento della maggioranza a Riscossione S.p.a.

Soggetti tenuti alla cauzione e importo

Sono tenuti alla prestazione della cauzione gli attuali azionisti delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, oppure i soggetti cedenti nei casi indicati dalla risoluzione. Se la quota azionaria da acquisire è ripartita tra più soggetti, la garanzia deve essere prestata in solido da tutti i soci cedenti.

L’importo della garanzia deve essere pari al 20% di quella precedentemente prestata dalla società concessionaria per lo svolgimento del servizio di riscossione.

Durata della garanzia e momento di efficacia

La cauzione deve essere prestata fino al 31 dicembre 2010. La risoluzione precisa inoltre che:

  • gli effetti della garanzia decorrono dalla data di acquisizione, da parte di Riscossione S.p.a., della maggioranza del capitale sociale della società concessionaria;
  • la cauzione deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la stipula del contratto di acquisto;
  • la regolare prestazione della cauzione è un presupposto necessario per la sottoscrizione del contratto di acquisto.

Una volta verificata l’idoneità della garanzia, l’Agenzia comunica l’esito positivo alla società interessata, che a sua volta comunica la data di stipula del contratto.

Forme ammesse di prestazione della cauzione

La risoluzione richiama le modalità previste dall’art. 28 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, consentendo la prestazione della cauzione mediante:

  • polizza fideiussoria;
  • fideiussione bancaria;
  • per i gruppi di società con patrimonio netto superiore a 258.228,45 euro, assunzione diretta dell’obbligazione da parte della società capogruppo, secondo il comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 112/1999 (c.d. lettera di patronage);
  • pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • pegno sulle azioni della società.

Gli schemi tipo per le prime tre forme sono allegati alla risoluzione e devono essere utilizzati secondo le istruzioni riportate.

Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato

Se si opta per il pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la risoluzione richiede che:

  • i titoli abbiano scadenza non anteriore al 31 dicembre 2010;
  • il pegno sia costituito, per i titoli cartacei, ai sensi dell’art. 2026 c.c., mediante consegna dei titoli all’Agenzia delle Entrate e girata con la clausola specifica indicata nel testo;
  • per i titoli dematerializzati, il pegno sia costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, con registrazione del vincolo nel conto tenuto dall’intermediario.

La certificazione dell’intermediario deve riportare una formula espressa che attesti il vincolo di pegno a favore dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre 2010 e richiami, ove pertinente, anche le somme relative alla sanatoria ex L. n. 311/2004.

Pegno sulle azioni della società

La risoluzione chiarisce che il pegno sulle azioni della società concessionaria è utilizzabile solo dopo il completamento di tutte le operazioni di compravendita previste dal comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 203/2005, poiché solo a quel punto sono determinate le percentuali di capitale da assegnare ai soggetti cedenti.

Questa forma di garanzia può quindi essere usata successivamente, in sostituzione di altra cauzione già prestata con una delle forme previste dal comma 11.

Le modalità di costituzione del pegno sulle azioni sono:

  • doppia annotazione sul titolo azionario e sul libro dei soci; se non sono emessi certificati azionari, il vincolo si costituisce con la sola annotazione nel libro soci;
  • girata e consegna del titolo azionario all’Agenzia delle Entrate, con apposita dicitura di garanzia.

Contenuto degli schemi tipo allegati

La risoluzione allega tre schemi tipo:

  • allegato n. 1: polizza fideiussoria;
  • allegato n. 2: fideiussione bancaria;
  • allegato n. 3: atto di assunzione diretta dell’obbligazione da parte della società capogruppo ai sensi dell’art. 28, comma 3, D.Lgs. n. 112/1999.

In tutti gli schemi si prevede che la garanzia copra:

  • le obbligazioni derivanti dall’attività di riscossione svolta fino alla data di acquisizione della maggioranza da parte di Riscossione S.p.a.;
  • le somme ancora dovute per l’adesione alla sanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426-bis, L. n. 311/2004, se applicabile.

Gli schemi richiedono inoltre:

  • l’indicazione dell’importo garantito;
  • la scadenza del 31 dicembre 2010;
  • l’obbligo del garante di pagare su semplice richiesta dell’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata;
  • il termine di 30 giorni per il versamento dopo la notifica del provvedimento di espropriazione della cauzione;
  • la precisazione che le eventuali eccezioni non sospendono l’obbligo di pagamento;
  • la competenza esclusiva del Foro di Roma per le controversie.

Indicazioni specifiche per le banche che gestiscono direttamente l’attività

Gli allegati contengono note applicative per il caso delle banche che attualmente gestiscono in forma diretta l’attività oggetto di concessione. In tali ipotesi, il testo degli schemi deve essere adattato sostituendo le espressioni relative alla società concessionaria con quelle riferite al ramo d’azienda della banca interessato all’attività di riscossione.

Effetti dello svincolo delle garanzie pregresse

La risoluzione precisa che lo svincolo automatico riguarda soltanto le garanzie prestate per gli obblighi concessori connessi al periodo decennale 1995-2004, prorogato al 30 settembre 2006 dall’art. 1, comma 427, della L. n. 311/2004.

Restano invece escluse dallo svincolo automatico le garanzie relative al precedente quinquennio, per le quali lo svincolo continua a dipendere dal verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Rapporto tra cedenti e acquirente

La risoluzione evidenzia che, in caso di eventuale escussione delle garanzie pregresse, gli effetti sui rapporti tra gli attuali azionisti e la società acquirente devono essere regolati negozialmente tra le parti al momento della compravendita della maggioranza del capitale sociale. Ciò in ragione del fatto che la responsabilità per l’attività di riscossione svolta fino alla data della compravendita grava sui soci cedenti.

Comunicazioni finali

La Direzione Centrale Amministrazione invita Ascotributi a diramare il contenuto della risoluzione ai propri associati.

Testo integrale

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