Risoluzione n. 53 del 13/04/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 53 del 13/04/2006 chiarisce che l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 275, della legge 311/2004 per i trasferimenti immobiliari dei Comuni si applica solo ai soggetti tassativamente indicati dalla norma. Il conferimento a una S.r.l. ordinaria non beneficia dell’agevolazione, salvo che la società sia una società di cartolarizzazione; resta inoltre esclusa l’IVA.
Esenzione imposte per conferimenti immobiliari del Comune
Esenzione per conferimenti immobiliari dei Comuni
La risoluzione affronta un interpello presentato da un Comune in merito all’applicabilità del regime di esenzione previsto dall’art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai conferimenti di beni immobili di proprietà comunale a favore di una società interamente partecipata dall’ente. L’Amministrazione finanziaria precisa l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione e ne delimita l’applicazione.
Quesito del Comune
Il Comune riferisce di aver deliberato il conferimento di beni immobili di sua proprietà e l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del patrimonio alla Società Alfa S.r.l., interamente di proprietà dell’ente. Chiede se tale conferimento possa beneficiare dell’esenzione da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo o diritto prevista dal citato comma 275.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il Comune ritiene che l’atto di conferimento a favore della Società Alfa S.r.l. possa rientrare nel regime di esenzione dalle imposte indirette previsto dalla norma finanziaria 2005, in quanto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il testo originario dell’art. 1, comma 275, della legge n. 311/2004, secondo cui, ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410/2001, in favore di fondazioni o società, sono esenti da:
- imposta di registro;
- imposta di bollo;
- imposte ipotecaria e catastale;
- ogni altra imposta indiretta;
- ogni altro tributo o diritto.
Modifica normativa intervenuta
La risoluzione evidenzia che la disciplina è stata modificata dal comma 576 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha inserito dopo la parola "società" le ulteriori parole "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute". Ne deriva che il testo vigente consente l’esenzione per le operazioni poste in essere dai Comuni in favore di:
- fondazioni;
- società di cartolarizzazione;
- associazioni riconosciute.
Interpretazione dell’ambito soggettivo
Secondo l’Agenzia, l’elencazione dei destinatari dell’agevolazione è tassativa. Pertanto, il regime agevolativo non può essere esteso a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. La modifica normativa ha inoltre ristretto la categoria delle società destinatarie dei trasferimenti agevolati alle sole società di cartolarizzazione.
Esito dell’interpello
Poiché dalla descrizione del caso la Società Alfa S.r.l. non risulta essere una società di cartolarizzazione, il conferimento di immobili effettuato dal Comune in suo favore non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 275, della legge n. 311/2004.
Limiti e precisazioni sull’IVA
L’Agenzia aggiunge che, qualora ricorrano tutti i presupposti applicativi della norma, compreso il requisito della valorizzazione del patrimonio dell’ente che deve risultare dagli atti comunali, l’agevolazione opera per tutte le imposte indirette, ma non per l’IVA. Ciò perché, per i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, non è configurabile una deroga all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto priva di riscontro in ambito comunitario.
Conclusione
La risoluzione conclude quindi che l’esenzione non si applica al conferimento in favore della Società Alfa S.r.l., salvo che la società abbia natura di società di cartolarizzazione. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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