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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17124/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la condanna per associazione per delinquere finalizzata a plurimi reati tributari e per violazioni del d.lgs. n. 74/2000 attribuitele in qualità di amministratore di fatto di numerose società. Il ricorso, articolato in un motivo suddiviso in quattordici punti, censura la motivazione per mancata, contraddittoria e manifestamente illogica argomentazione, nonché la mancata replica a specifiche doglianze difensive. Si contesta in particolare l'effettivo ruolo rivestito dall'imputata nelle società (sostenendo che fosse mero esecutore/ factotum, che le fatture fossero emesse da terzi, e che non vi fossero elementi per considerarla amministratore di fatto), la mancata verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni di OLIVARES e DI MATTEO e la mancata valorizzazione degli esiti delle attività tecniche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non ha confutato adeguatamente la motivazione della Corte territoriale con argomentazioni solide e non viziate da contraddittorietà o manifesta irragionevolezza. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, valorizzando dichiarazioni di coindagati (OLIVARES, DI MATTEO, GRIMALDI), captazioni/intercettazioni, e il materiale rinvenuto durante la perquisizione (documentazione contabile e bancaria, dichiarazioni fiscali, atti costitutivi, credenziali di accesso a posta elettronica, conti correnti e programmi di fatturazione). Sulla base di questi elementi la Corte territoriale aveva individuato un ruolo propulsivo e di gestione della ricorrente anche negli adempimenti contabili e tributari, con conseguente ritenuta responsabilità per emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa presentazione della dichiarazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte territoriale ha ritenuto configurabile nei confronti della ricorrente la responsabilità per i reati tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa presentazione della dichiarazione), qualificandola come istigatrice/agevolatrice e amministratore di fatto responsabile degli adempimenti contabili e tributari delle società coinvolte.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per l'imposizione alla ricorrente dell'onere delle spese del procedimento a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata dalla Corte di cassazione per motivare la valutazione circa l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che non confuta in modo specifico e argomentato la motivazione del giudice di merito: le censure generiche non sono sufficienti.
  • Le valutazioni di fatto operate dal giudice di merito (dichiarazioni dei coindagati, intercettazioni, documenti repertati in perquisizione) godono di ampio apprezzamento e sono difficilmente rimettibili in discussione in sede di legittimità salvo specifiche e circostanziate dimostrazioni di illogicità o contraddittorietà.
  • Per contestare la qualifica di "amministratore di fatto" occorre dimostrare l'assenza degli indici fattuali che ne giustificano l'attribuzione (es. controllo gestionale, disponibilità di documenti e credenziali, compiti contabili/tributari); affermazioni generiche di mera esecuzione di ordini non prevalgono se sussistono elementi concreti contrari.
  • La semplice eccezione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori o coindagati richiede elementi concreti che ne fondino l'inattendibilità; una generica prospettazione di interesse a svincolarsi dalla responsabilità non annulla automaticamente il valore probatorio delle dichiarazioni.
  • Chi propone ricorso deve indicare con precisione le parti della motivazione contestata e spiegare perché essa sarebbe contraddittoria o manifestamente illogica; la mancata specificazione comporta elevato rischio di inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile si può essere condannati al pagamento delle spese processuali e a sanzioni o versamenti alla Cassa delle ammende, determinati anche in via equitativa dal giudice.

Testo integrale

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