Cassazione Penale, Ordinanza n. 32720/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.500 di ammenda, poi sostituita la pena detentiva con pena pecuniaria sostitutiva. La Corte d'appello ha convertito l'appello in ricorso per cassazione. I fatti riguardano un controllo di polizia del 20 agosto 2020, all'esito del quale l'imputato è stato trovato alla guida di un motocarro Ape senza patente, dopo essere già stato sanzionato per la medesima infrazione il 27 aprile 2020. Con il primo motivo la difesa ha sostenuto: a) l'ammissibilità dell'appello, nonostante la sostituzione dell'arresto con pena pecuniaria; b) nel merito, l'assenza di prova della definitività della precedente sanzione; c) l'assenza di prova che il mezzo guidato richiedesse patente. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, richiamando la minima offensività del fatto, la non abitualità e il certificato penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il passaggio dall'appello al ricorso per cassazione, poiché la sentenza era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., come interpretato dagli orientamenti di legittimità più recenti. Nel merito, ha giudicato il primo motivo generico e aspecifico, osservando che per la prova della recidiva nel biennio nella guida senza patente non occorre una prova documentale rigorosa della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova, qui desunto da testimonianza dell'operante e verbale di accertamento, senza elementi contrari dell'imputato. Ha inoltre ritenuto esplorativa e ipotetica la doglianza sul mezzo condotto. Quanto al secondo motivo, ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione di guida senza patente, per difetto del requisito della non abitualità, e ha reputato generica la censura sulle attenuanti generiche per mancanza di specifica indicazione di elementi di meritevolezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
Fattispecie contravvenzionale contestata, relativa alla guida senza patente con rilevanza della recidiva nel biennio.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Rende inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda anche se in sostituzione, in tutto o in parte, dell'arresto.
d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. a)
Novella richiamata per spiegare l'attuale regime di inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile alla guida senza patente per difetto del requisito della non abitualità.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 20-bis c.p. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamati per il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, rilevante ai fini del regime di impugnazione.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la sentenza di condanna che applica la pena dell'ammenda, anche in sostituzione dell'arresto, è inappellabile ed è correttamente convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., come novellato.
- Per la prova della recidiva nel biennio nella contravvenzione di guida senza patente non è necessaria una prova documentale della definitiva irrogazione della precedente sanzione: è sufficiente un minimo di prova, come verbali, testimonianza dell'operante o elementi equivalenti, se non contrastati da specifici elementi difensivi.
- La doglianza che si limita a ipotizzare la non necessità della patente per il veicolo condotto, senza confrontarsi con le risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito, è generica e aspecifica e non può fondare l'annullamento.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile alla guida senza patente quando la condotta presenti il requisito dell'abitualità desumibile dalla recidiva nel biennio.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da specifiche ragioni di meritevolezza; in difetto di allegazione di elementi positivi, il diniego del giudice è legittimamente motivato in modo sintetico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →