Cassazione Penale, Sentenza n. 16398/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per truffa contrattuale e per la partecipazione in un presunto sistema volto a rendere incapienti le societa' debitrici (Orchidea s.r.l. ed Etna Fruit s.r.l.). Il ricorrente contestava la motivazione della Corte d'appello per travisamento e omissione della prova, sostenendo che non vi furono artifici e raggiri al momento della conclusione dei contratti (i primi pagamenti erano regolari), che la consegna e la sostituzione degli assegni fu operata da Pietro Leanza su richiesta del terzo Nicotra e non dal ricorrente, e che la sentenza aveva accomunato apoditticamente i due fratelli senza verificare il contributo soggettivo concreto di ciascuno. La difesa denunciava inoltre la mancata valutazione di documenti e testimonianze favorevoli che avrebbero escluso la gestione congiunta delle societa' e la responsabilita' attiva del ricorrente.
La decisione
Nel passo fornito la decisione terminale non e' formalmente riportata. Tuttavia la Corte (di legittimita') recrimina la Corte d'appello per carenze di motivazione, travisamento e motivazione apodittica, richiamando principi consolidati in materia di truffa contrattuale nei contratti ad esecuzione istantanea e sul valore probatorio dei titoli di credito privi di copertura. Il testo indica che la Corte d'appello non ha dimostrato gli artifici e raggiri al momento della stipula e non ha adeguatamente individualizzato il ruolo soggettivo del ricorrente; sulla base di tali rilievi la Cassazione appare orientata a favore del ricorrente (accoglimento parziale o totale del ricorso con annullamento o rinvio), ma l'esito definitivo non e' esplicitato integralmente nel brano fornito.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La truffa contrattuale richiede artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa o della conclusione del negozio, idonei a determinare nell'altra parte un errore tale da indurla a concludere il contratto. L'inadempimento successivo, anche se accompagnato da comportamenti ingannevoli, e' di regola penalmente irrilevante salvo che non determini nella vittima un'ulteriore attivita' giuridica che altrimenti non sarebbe stata compiuta.
Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016 (Prattichizzo)
Conferma che, nei contratti ad esecuzione istantanea, la rilevanza penale degli artifici e raggiri sussiste solo se posti prima o al momento della stipula; le condotte decettive successive sono in linea di principio irrilevanti.
Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 (Cantone)
Richiama il principio temporale e motivazionale sulla truffa contrattuale, ribadendo la necessita' di provare artifici e raggiri nella fase decisiva per la formazione del consenso.
Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023 (Catullo)
Ulteriore giurisprudenza che sottolinea la necessita' di una motivazione che specifichi tempi, modi e strumenti del raggiro al fine di distinguere mera inadempienza da truffa.
Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022 (Guercilena)
Il pagamento mediante assegni privi di copertura non costituisce di per se' raggiro idoneo a integrare la truffa, salvo che sia accompagnato da comportamenti maliziosi e da circostanze che legittimino un ragionevole affidamento della vittima sul pagamento.
Massime di principio
- Per configurare truffa contrattuale in contratti ad esecuzione istantanea e' necessario dimostrare artifici o raggiri posti prima o al momento della conclusione del contratto; le condotte ingannevoli successive sono di regola mere inadempienze.
- Il semplice utilizzo di mediatori o la ricerca di acquirenti tramite intermediazione e' neutro e non costituisce di per se' artificio: occorre individuare strumenti concreti di deception che abbiano influenzato la volonta' della controparte.
- Il pagamento con assegni privi di copertura non prova automaticamente il raggiro: bisogna valutare la presenza di comportamenti e circostanze che abbiano indotto la vittima a confidare nell'effettivo pagamento.
- In procedimenti contro piu' soggetti deve essere specificamente accertato e motivato il contributo personale e l'elemento soggettivo di ciascuno; l'accusa non puo' limitarsi ad accomunare i responsabili senza prova della partecipazione attiva.
- La valutazione della prova deve essere completa e non selettiva: omissioni di documenti o testimonianze rilevanti possono determinare il vizio di motivazione e l'annullamento della sentenza.
- Quando si contendono fatti economico-commerciali complessi (gestione societaria, commistione tra societa'), occorre un rigoroso accertamento delle prove contabili e delle attestazioni testimoniali prima di trarre conclusioni di natura delittuosa.
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