Cassazione Penale, Sentenza n. 19049/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per furto aggravato in concorso (fatti del 29/11/2023): 1) violazione degli artt. 56 e 624 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale ha qualificato il fatto come furto consumato sulla base del successivo possesso della refurtiva dopo il fermo, senza valutare che la Polizia Giudiziaria aveva assistito alla sottrazione ma aveva scelto di non intervenire mentre l'azione era in corso; 2) violazione dell'art. 133 c.p., per non aver valutato correttamente i criteri del secondo comma nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. L'annullamento è stato motivato in relazione al primo motivo: la Corte ha ritenuto necessario un riesame per chiarire se la Polizia Giudiziaria avesse seguito tutte le fasi della sottrazione (monitoraggio continuativo) e deliberatamente scegliesse di non intervenire, caso in cui il fatto potrebbe ritenersi tentato, oppure se la presenza degli operanti fosse casuale e quindi non idonea a impedire l'impossessamento, il che giustificherebbe la qualificazione come consumato. La censura sulla pena è stata assorbita.
Norme richiamate
Il principio richiamato dalla giurisprudenza stabilisce che, se la condotta si trova nella fase del tentativo e l'azione viene monitorata dalla vittima o dalle forze dell'ordine le quali non intervengono, il reato può rimanere nello stato di tentativo se l'agente non ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva
La distinzione tra furto consumato e tentato dipende dall'effettivo conseguimento da parte dell'agente della disponibilità del bene, sottratto alla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo
determinazione della pena
La Corte ha ritenuto la questione relativa alla corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena (secondo comma) assorbita dal rilievo decisivo relativo alla qualificazione tentato/consumato; resta il principio che il giudice deve motivare l'applicazione dei criteri indicati dall'art. 133
Giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. Prevete n. 52117/2014)
principio sulla consumazione nel furto in supermercato
In caso di monitoraggio e intervento 'in continenti' da parte della vittima o delle forze dell'ordine, la consumazione è impedita e il reato resta tentato perché l'agente non ha acquistato autonoma disponibilità della refurtiva
Giurisprudenza (Sez. 5, Botchorishvili, n. 4868/2021)
monitoraggio protratto e scelta deliberata di non intervenire per esigenze investigative
Se la Polizia giudiziaria monitora continuativamente l'azione e decide deliberatamente di non intervenire per esigenze investigative, il fatto resta in genere alla stadio del tentativo e il mancato intervento non fa acquisire la consumazione al reo
Massime di principio
- La distinzione tra furto tentato e consumato si basa sul momento in cui l'agente ottiene l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva: se il bene resta sotto la vigilanza del soggetto passivo o di chi lo sta monitorando, il reato può rimanere tentato
- La presenza e il comportamento delle forze dell'ordine sono elementi fattuali decisivi: un monitoraggio continuativo ed un intervento volontariamente rinviato per ragioni investigative possono far ritenere la fattispecie tentata
- Se la polizia ha solo una presenza casuale o estemporanea e non ha seguito tutte le fasi della sottrazione, il giudice può legittimamente ritenere la consumazione del furto se l'imputato ha ottenuto il possesso effettivo e autonomo dei beni
- In caso di contestazioni su questi profili fattuali, la Corte deve compiere un esame approfondito delle evidenze (tempi, modalità dell'intervento o del mancato intervento, distanza temporale e spaziale tra sottrazione e fermo) e motivare in modo univoco la qualificazione del fatto
- Sulle questioni di quantificazione della pena (art. 133 c.p.) il giudice deve applicare e motivare tutti i criteri del secondo comma; tuttavia, se la decisione sulla qualificazione tentato/consumato è decisiva, eventuali censure sulla pena possono risultare assorbite fino al nuovo giudizio
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