Cassazione Civile, Sentenza n. 36026/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale (art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza) che stabiliva il tasso d'interesse del mutuo. La banca sosteneva che il tasso era determinabile perché ancorato a parametri oggettivi (in particolare tassi interbancari tipo Libor, con arrotondamenti, divisori, e pubblicazione su fonti pubbliche) e che il rinvio a condizioni di un finanziamento estero "a monte" non comportava indeterminatezza; i mutuatari invece contestavano che il contratto faceva mero rinvio a un accordo esterno (finanziamento estero) non prodotto, per cui mancavano elementi essenziali per determinare il tasso e la clausola era indeterminata e nulla
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Banco BPM confermando la decisione della Corte d'appello di Lecce e, in ultima analisi, la sentenza del Tribunale che aveva accertato la nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi. La Corte ha ritenuto legittimo il convincimento dei giudici di merito secondo cui il contratto di mutuo rinviava alle condizioni di un contratto di finanziamento "a monte" non allegato, lasciando irrisolta una componente essenziale del criterio di calcolo del tasso (quotazioni, banche di riferimento e criterio alternativo in mancanza di quotazione). La Cassazione ha confermato che il semplice richiamo esemplificativo al Libor non era qui sufficiente a rendere determinabile il tasso, posto che il rinvio era operato tramite un contratto esterno non prodotto; ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6.300,00, oltre oneri.
Norme richiamate
art. 1284 c.c.
Il tasso degli interessi deve risultare determinato o determinabile per iscritto; se la determinazione avviene per relationem mediante rinvio a un contratto presupposto, questo contratto deve essere allegato o i dati richiamati devono essere conoscibili a priori; in mancanza il tasso non è determinabile e la clausola è nulla.
art. 1346 c.c.
Per la validità dell'accordo l'oggetto deve essere determinato o determinabile: il riferimento a parametri deve ancorarsi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, in modo da consentire la precisa individuazione dell'obbligazione.
art. 1419 c.c.
Norma citata nel ricorso; dalla motivazione non emergevano applicazioni specifiche diverse da quelle richiamate in via generale (la norma è stata menzionata nell'atto di gravame ma non costituisce il fulcro della decisione).
art. 1322 c.c.
Il giudizio di "immeritevolezza" di una pattuizione va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non alla convenienza o alla chiarezza; la Corte ha richiamato il principio per escludere che la clausola fosse da considerarsi di per sé contraria a buona fede o meritevole di nullità per mera aleatorietà.
d.lgs. 58/1998
Il Tribunale e la Corte hanno escluso che la clausola in esame costituisse uno "strumento finanziario derivato" soggetto alle particolari regole del d.lgs. 58/98; pertanto le regole del TUF non sono applicate a tale pattuizione nel caso concreto.
art. 363 c.p.c.
Riferimento alla funzione nomofilattica: la Corte, richiamando Sezioni unite e formulando principi di diritto, ha agito nell'interesse della legge come previsto dall'art. 363 c.p.c.
art. 93 c.p.c.
Applicato per la concessione della distrazione delle somme a favore del difensore vittorioso (liquidazione e pagamento anticipato delle spese di lite al difensore dei controricorrenti).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per la possibilità del versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il richiamo a tassi interbancari pubblicati (es. Libor) non è di per sé invalido: è valido se il contratto specifica in modo puntuale gli elementi necessari (periodicità, durata di riferimento, divisore, fonte di pubblicazione, arrotondamenti, eventuali spread) e consente la determinazione mediante una semplice operazione aritmetica.
- Non è sufficiente un rinvio generico a "condizioni" di un contratto esterno (finanziamento "a monte") se quel contratto non viene allegato o se i dati necessari per il calcolo non risultano conoscibili a priori; in tali casi il tasso è indeterminato e la clausola può essere nulla per indeterminatezza.
- La banca che usa formulazioni per relationem deve curare l'allegazione degli atti presupposti o inserire nel contratto tutti i parametri operativi necessari; l'onere probatorio e di trasparenza grava sull'intermediario.
- La determinabilità richiede che i dati e il criterio di calcolo siano facilmente individuabili dal testo contrattuale; la difficoltà tecnica del calcolo o la necessità di perizia non pregiudicano la validità se il criterio è invece chiaro e a priori rintracciabile.
- Le valutazioni di fatto della corte di merito circa la conoscibilità delle fonti e la sussistenza dell'asimmetria informativa non sono censurabili in Cassazione se sono congruamente motivate.
- In caso di nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi, può essere disposto il rimborso delle somme indebitamente pagate dal mutuatario.
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