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Sentenza

Sentenza del 18/07/2016 n. 6323 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Ricorso - Presupposti e motivi identici ad altro ricorso - Inammissibilità - Principio del "ne bis in idem".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il secondo giudizio riguardava la stessa materia del contendere già sottoposta al giudice, poiché coincidevano le parti, il petitum e la causa petendi. La proposizione di un nuovo ricorso con i medesimi presupposti e motivi avrebbe determinato un surrettizio bis in idem, nonostante il secondo avviso contenesse una pretesa ridotta per effetto dell'autotutela parziale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'annullamento del secondo avviso di liquidazione, emesso a seguito di autotutela parziale e recante una pretesa tributaria inferiore rispetto al primo avviso. I motivi dedotti erano identici a quelli già proposti nel giudizio promosso contro l'atto originario, il quale si era già concluso con una sentenza, sebbene questa fosse ancora oggetto di appello pendente davanti alla Commissione Tributaria Regionale.

Norme richiamate

  • Principio del ne bis in idem processuale

    Un nuovo ricorso è inammissibile quando ripropone una controversia avente le medesime parti, il medesimo petitum e la medesima causa petendi.

    Non è consentito instaurare un secondo giudizio sulla stessa materia già sottoposta al giudice, anche quando la precedente decisione sia ancora impugnata. La modifica quantitativa della pretesa, derivante da autotutela parziale, non elimina l'identità sostanziale della controversia se restano identici oggetto e motivi.

  • Autotutela parziale

    L'annullamento o la riduzione parziale della pretesa tributaria non legittima automaticamente un nuovo giudizio fondato sugli stessi motivi già dedotti contro l'atto originario. Il contribuente deve evitare la duplicazione della controversia e far valere le proprie ragioni nell'ambito del giudizio già pendente, ove ammissibile.

Massime di principio

  • Se un secondo atto tributario modifica soltanto l'importo della pretesa, ma conserva la stessa controversia sostanziale del primo atto, un nuovo ricorso può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
  • La coincidenza di parti, petitum e causa petendi è un indice decisivo per stabilire se due ricorsi riguardano la stessa materia del contendere.
  • La pendenza dell'appello contro la sentenza relativa al primo atto non consente, di per sé, di instaurare un nuovo giudizio identico contro un atto successivo derivante da autotutela parziale.
  • In presenza di una riduzione della pretesa tributaria, occorre verificare se il nuovo atto abbia introdotto elementi realmente nuovi oppure costituisca soltanto una riformulazione quantitativa della precedente pretesa.
  • La proposizione di ricorsi duplicativi può comportare l'inammissibilità del secondo giudizio, anche se il contribuente ritiene più conveniente contestare separatamente l'importo ridotto.

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