Circolare numero 1 del 3-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in recepimento della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118/2006 e del D.P.C.M. 18 novembre 2005, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale possono beneficiare del regime fiscale agevolato dei buoni pasto, pur in assenza di pausa pranzo prevista dall’orario di lavoro. I buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile fiscale e contributiva entro il limite giornaliero di 5,29 euro. Viene inoltre precisato che la precedente Risoluzione n. 153/2004 deve considerarsi superata.
Regime fiscale dei buoni pasto per lavoratori part time
Regime fiscale dei buoni pasto per lavoratori part time
La circolare dell’INPS prende atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 118 del 30 ottobre 2006 e ne recepisce gli effetti in materia di trattamento fiscale dei buoni pasto. Il documento chiarisce che, alla luce della disciplina introdotta dal D.P.C.M. 18 novembre 2005, l’agevolazione prevista dall’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, pur quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto fornite dal datore di lavoro e, entro il limite complessivo giornaliero di 5,29 euro, le prestazioni e indennità sostitutive previste per determinate situazioni lavorative. Sono inoltre richiamate le precedenti indicazioni di prassi, tra cui le circolari n. 104/1998 e n. 84/2000.
In passato, con la Risoluzione n. 153/2004, era stato affermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, il diritto ai buoni pasto e al relativo beneficio fiscale spettasse solo ai dipendenti con orario di lavoro comprensivo di pausa pranzo. Questa impostazione viene ora superata.
Intervento del D.P.C.M. 18 novembre 2005
La circolare evidenzia che l’art. 14-vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, ha previsto l’emanazione di un decreto volto a disciplinare le caratteristiche del buono pasto e il suo utilizzo da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate. In attuazione di tale delega è stato emanato il D.P.C.M. 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2006, in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa.
Il decreto definisce il buono pasto come un documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati alimenti, bevande e prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo qualsiasi prestazione in denaro. Soprattutto, l’art. 5, comma 1, lettera c), stabilisce che i buoni pasto possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario non preveda la pausa per il pasto, nonché da soggetti con rapporti di collaborazione anche non subordinati.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto riportato dalla circolare, l’Agenzia delle Entrate ha recepito integralmente questa disciplina. Poiché l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive di mensa, il D.P.C.M. 18 novembre 2005 assume rilevanza anche ai fini fiscali, pur non essendo un atto tributario in senso stretto.
Ne deriva che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, possono fruire dei buoni pasto con il regime agevolato previsto dal TUIR.
Effetti pratici
I buoni pasto corrisposti a tali lavoratori non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva, in quanto compensi in natura, nei limiti di 5,29 euro al giorno. La circolare conclude precisando che la Risoluzione n. 153 del 15 dicembre 2004 deve ritenersi superata.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
L’INPS richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006, n. 118, relativa al trattamento fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori assunti a tempo parziale.
Normativa fiscale di riferimento
Viene richiamato l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e, entro il limite giornaliero di 5,29 euro, le prestazioni e indennità sostitutive per specifiche categorie di lavoratori e contesti organizzativi.
Superamento dell’orientamento precedente
La precedente Risoluzione n. 153/2004 aveva ritenuto che l’agevolazione spettasse solo ai dipendenti con orario di lavoro comprensivo di pausa pranzo. La nuova interpretazione viene superata alla luce della disciplina introdotta dal D.P.C.M. 18 novembre 2005.
Effetti del D.P.C.M. 18 novembre 2005
Il decreto definisce il buono pasto come documento di legittimazione, anche elettronico, e prevede espressamente che esso sia utilizzabile dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario non prevede la pausa per il pasto, oltre che da altre categorie indicate.
Conseguenze fiscali e contributive
I buoni pasto corrisposti ai lavoratori subordinati a tempo parziale, anche senza diritto alla pausa pranzo, rientrano nel regime agevolato dell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR e non concorrono, come compensi in natura, alla base imponibile fiscale e contributiva nei limiti di 5,29 euro giornalieri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 3 gen 2007Circolare numero 2 del 3-1-2007
- Circolare · 4 gen 2007Circolare numero 5 del 4-1-2007
- Circolare · 4 gen 2007Circolare numero 3 del 4-1-2007
- Circolare · 8 gen 2007Circolare numero 8 del 08/01/2007
- Circolare · 9 gen 2007Circolare numero 6 del 9-1-2007
- Circolare · 11 gen 2007Circolare numero 10 del 11-1-2007
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →