Circolare numero 6 del 9-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in caso di conciliazione monocratica, il versamento dei contributi e dei premi assicurativi riferiti alle somme concordate estingue il procedimento ispettivo solo se avviene integralmente e nei termini fissati nel verbale. Viene precisato che la contribuzione va determinata secondo le norme vigenti, rispettando anche i minimali contributivi, e che le somme conciliate vanno ripartite per anno ai fini dell’accredito. Sul piano sanzionatorio, la fattispecie viene ricondotta alla denuncia spontanea di omissione contributiva, con applicazione delle sanzioni per omissione e non per evasione. Infine sono indicate le modalità operative per la rilevazione contabile e l’accredito delle posizioni assicurative.
Chiarimenti sulla conciliazione monocratica e sui relativi effetti contributivi e sanzionatori
Conciliazione monocratica: chiarimenti su effetti contributivi, sanzioni e adempimenti operativi
La circolare fornisce indicazioni applicative sulla conciliazione monocratica disciplinata dall’art. 11 del d.lgs. n. 124/2004, soffermandosi sugli effetti estintivi del procedimento ispettivo, sulle modalità di calcolo della contribuzione dovuta, sul trattamento sanzionatorio delle omissioni e sulle procedure operative da seguire presso l’Istituto.
Natura ed efficacia della conciliazione monocratica
L’Istituto richiama la previsione secondo cui il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, unitamente al pagamento delle somme dovute al lavoratore, estingue il procedimento ispettivo. Tale effetto si produce solo a condizione che il datore di lavoro adempia integralmente entro il termine fissato nel verbale di accordo.
La circolare precisa inoltre che le Direzioni provinciali del lavoro devono trasmettere agli enti previdenziali interessati la documentazione utile a verificare l’avvenuto versamento.
Determinazione della contribuzione dovuta
Per la quantificazione dei contributi si deve fare riferimento alle norme vigenti. L’Istituto ribadisce che ciò comporta anche il rispetto dei minimali contributivi applicabili nel periodo cui l’omissione si riferisce.
Ne deriva che, se la base retributiva concordata in conciliazione è inferiore ai minimali di legge, ai fini previdenziali il calcolo deve comunque essere effettuato su tali minimali. Ai fini dell’accredito contributivo e della quantificazione della posizione assicurativa, le somme conciliate devono essere ripartite per anno, secondo la prassi adottata per le regolarizzazioni di lungo periodo.
Termine di pagamento e sospensione
Il pagamento deve avvenire entro la data indicata nel verbale di conciliazione. La circolare afferma che eventuali sospensioni del termine sono ammesse solo in presenza di un ricorso pendente sull’esistenza o sulla qualificazione del rapporto di lavoro davanti al competente Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 e secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 10/2006.
Regime sanzionatorio applicabile
In relazione alla contribuzione dovuta sulle somme conciliate, alcune sedi avevano sollevato dubbi sull’applicazione delle sanzioni civili previste dalla legge n. 388/2000 e sulla qualificazione della fattispecie come omissione o evasione.
La circolare riferisce l’orientamento ministeriale secondo cui la conciliazione monocratica integra l’ipotesi di denuncia spontanea di omissione contributiva effettuata prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 388/2000. Per effetto di tale qualificazione:
- il datore di lavoro deve versare la contribuzione dovuta sulle somme oggetto di conciliazione, oppure sui minimali se superiori;
- devono essere corrisposte anche le somme aggiuntive previste per le omissioni contributive;
- non si applica la più onerosa fattispecie dell’evasione.
Le somme aggiuntive vanno calcolate applicando alla contribuzione dovuta il tasso vigente alla data del pagamento, per il periodo che intercorre tra la scadenza dei singoli periodi di paga e il termine fissato nel verbale di conciliazione.
Disposizioni operative per le sedi
Per la corretta rilevazione contabile del credito contributivo e la gestione delle fasi successive, devono essere predisposti i modelli DM10V plurimensili con la modalità ordinaria. Nella casella "cod. prov." deve essere indicato il valore "4", al fine di consentire l’addebito automatico delle somme aggiuntive nella misura prevista per la morosità.
I modelli devono essere acquisiti con la procedura prevista e inseriti in una inadempienza con codice tipo segnalazione 22. Per l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative dei lavoratori, fino a nuove disposizioni, devono essere compilati i modelli annuali SAVIG.
Punti principali
Natura e campo di applicazione della conciliazione monocratica
La circolare richiama l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004, secondo cui il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti sulle somme concordate in sede conciliativa, insieme al pagamento delle somme dovute al lavoratore, estingue il procedimento ispettivo. L’effetto estintivo opera solo se il datore di lavoro effettua il pagamento integrale entro il termine stabilito nel verbale. La documentazione deve essere trasmessa dalle Direzioni provinciali del lavoro agli enti previdenziali per la verifica dell’avvenuto versamento.
Determinazione della contribuzione e minimali contributivi
La contribuzione deve essere calcolata secondo le norme vigenti al momento di riferimento. La circolare conferma che tale criterio comprende anche il rispetto dei minimali contributivi vigenti nel periodo cui l’omissione si riferisce. Pertanto, se l’importo concordato in conciliazione è inferiore ai minimali, la base imponibile previdenziale deve comunque essere elevata ai minimali stessi. Ai fini della quantificazione della contribuzione e dell’accredito nelle posizioni individuali, le somme conciliate devono essere ripartite per anno.
Termine di pagamento e sospensione
Il termine di pagamento è quello riportato nel verbale di conciliazione e deve essere rigorosamente rispettato. Eventuali sospensioni del termine sono ammesse solo in presenza di un ricorso pendente sull’esistenza o sulla qualificazione del rapporto davanti al competente Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 10/2006.
Regime sanzionatorio applicabile
La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha qualificato la conciliazione monocratica come ipotesi di denuncia spontanea di omissione contributiva effettuata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 388/2000. Di conseguenza, il datore di lavoro deve versare non solo i contributi dovuti sulle somme oggetto di conciliazione, o sui minimali di legge se superiori, ma anche le somme aggiuntive previste per le omissioni contributive. La fattispecie dell’evasione non viene ritenuta configurabile.
Calcolo delle somme aggiuntive
Le somme aggiuntive devono essere determinate applicando alla contribuzione dovuta il tasso vigente alla data del pagamento. Il calcolo riguarda il periodo compreso tra la scadenza dei singoli periodi di paga e il termine fissato nel verbale di conciliazione.
Disposizioni operative per gli uffici
Per la rilevazione contabile del credito contributivo e per la gestione delle fasi successive devono essere redatti i modelli DM10V plurimensili con la modalità in uso. Nei modelli va indicato nella casella "cod. prov." il valore "4", così da consentire l’addebito automatico delle somme aggiuntive nella misura prevista per la morosità. I modelli devono essere acquisiti con la relativa procedura e inseriti in una inadempienza con codice tipo segnalazione 22. Per l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative dei lavoratori devono essere compilati i modelli annuali SAVIG fino a nuove disposizioni.
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