Circolare numero 5 del 4-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che la legge finanziaria 2007 ha esteso ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 e ai familiari e superstiti dei fatti della "banda della Uno bianca" i benefici economici, previdenziali e fiscali già previsti dalla legge n. 206/2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. L’INPS precisa che, per l’applicazione della nuova disposizione, le strutture periferiche devono seguire le istruzioni già fornite con la circolare n. 113 del 19 ottobre 2005 e richiama alcuni precedenti messaggi di chiarimento. È inoltre previsto il compenso delle somme già percepite dai beneficiari.
Applicazione della legge n. 206/2004 ai familiari delle vittime di Ustica e della "banda della Uno bianca"
Estensione dei benefici della legge n. 206/2004 ai familiari delle vittime di Ustica e della "banda della Uno bianca"
La circolare dà conto dell’effetto dell’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che modifica la legge 3 agosto 2004, n. 206. L’intervento normativo estende l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, includendovi anche i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e i familiari delle vittime nonché i superstiti dei delitti della cosiddetta "banda della Uno bianca".
Contenuto della modifica legislativa
Il comma 1270 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 inserisce, dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 206/2004, il nuovo comma 1-bis. In base a tale disposizione:
- le norme della legge n. 206/2004 si applicano anche ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980;
- le stesse norme si applicano ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca";
- ai beneficiari devono essere compensate le somme già percepite.
Effetti sui benefici economici, previdenziali e fiscali
La circolare chiarisce che i nuovi destinatari sono ricompresi tra i soggetti aventi diritto ai benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge n. 206/2004. Ne deriva che l’estensione non introduce un nuovo regime autonomo, ma assoggetta tali soggetti al medesimo impianto di tutela già previsto per le vittime del terrorismo e delle stragi di analoga matrice.
Indicazioni operative per le strutture INPS
Per l’attuazione concreta della norma, le Direzioni periferiche dell’Istituto devono fare riferimento alle istruzioni già impartite con la circolare n. 113 del 19 ottobre 2005, avente ad oggetto "Legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice". La circolare non introduce quindi nuove procedure, ma rinvia alla disciplina applicativa già esistente.
Richiamo ai precedenti chiarimenti
A integrazione del quadro interpretativo, l’Istituto richiama anche i messaggi n. 12009 del 20 aprile 2006, n. 15478 del 30 maggio 2006 e n. 40933 del 15 dicembre 2005, con i quali erano stati forniti chiarimenti sulle disposizioni della legge n. 206/2004.
Punti principali
Estensione soggettiva dei benefici
Il comma 1270 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 1 della legge n. 206/2004. La nuova previsione estende le disposizioni della legge anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca".
Benefici riconosciuti e compensazione delle somme
I soggetti appena indicati vengono inclusi tra i destinatari dei benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge n. 206/2004. La norma stabilisce inoltre che ai beneficiari vadano compensate le somme già percepite.
Istruzioni operative per le sedi periferiche
Per l’applicazione dell’articolo 1-bis introdotto dalla legge finanziaria 2007, le Direzioni periferiche devono attenersi alle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 113 del 19 ottobre 2005, che reca le disposizioni di attuazione della legge n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Richiamo a precedenti chiarimenti
La circolare richiama, a fini di completezza, i messaggi INPS n. 12009 del 20 aprile 2006, n. 15478 del 30 maggio 2006 e n. 40933 del 15 dicembre 2005, già dedicati a chiarimenti interpretativi sulle disposizioni della legge n. 206/2004.
Testo integrale
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