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Circolare

Circolare numero 3 del 4-1-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2007 e le principali ricadute su perequazione automatica, prestazioni INVCIV, tassazione IRPEF, addizionali regionali e comunali, conguagli, assegno per il nucleo familiare e comunicazioni ai pensionati. Vengono inoltre indicate le modalità di gestione di casi particolari, le procedure informatiche coinvolte e gli adempimenti delle Sedi per ricostituzioni, verifiche reddituali e prestazioni sospese o azzerate. Sono riportati i nuovi criteri fiscali introdotti dalla legge finanziaria 2007 e gli importi e limiti di riferimento applicati dal 1° gennaio 2007.

Rinnovo delle pensioni per l'anno 2007

Rinnovo delle pensioni per l'anno 2007

La circolare descrive le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per il 2007 e le principali conseguenze sul piano economico, fiscale e amministrativo. Vengono disciplinati la perequazione automatica, il rinnovo delle prestazioni assistenziali e le modalità di tassazione e conguaglio applicate a partire dal 1° gennaio 2007.

Perequazione automatica delle pensioni

Per il 2007 è stato applicato un aumento di perequazione automatica previsionale nella misura del 2,0%, stabilito dal decreto del 20 novembre 2006 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La circolare ricorda che per il 2006 l’aumento era pari all’1,7% e che la rivalutazione si applica secondo le fasce di pensione e i trattamenti minimi indicati nell’allegato 1.

Ai fini del calcolo del cumulo soggetto a perequazione, si applicano anche per il rinnovo 2007 le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, considerando le pensioni erogate dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale, con esclusione delle categorie indicate nella circolare. L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene poi ripartito proporzionalmente tra le pensioni interessate.

La perequazione del 2,0% è stata inoltre estesa, in base alle informazioni memorizzate dalle Sedi, agli importi dovuti ai beneficiari diversi dal pensionato nei piani di pagamenti ridotti o disgiunti, nonché all’importo "altra pensione" relativo al piano N1 Trattenuta Fondo Clero.

Rinnovo delle prestazioni INVCIV

Per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la circolare distingue tra limiti reddituali e importi prestazionali. Dal 1° gennaio 2007:

  • i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni sono aumentati del 2,03%;
  • la quota perequabile delle indennità è aumentata del 3,01%;
  • pensioni e assegni sono aumentati del 2,0%.

Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza vengono rinnovate in modo differenziato in base alla fascia memorizzata:

  • fascia 49: pagamento da gennaio a giugno, sospensione automatica da luglio a settembre, ripresa da ottobre;
  • fascia 50: pagamento per l’intero anno;
  • fascia 97: rinnovo con importo zero.

Talassemia major e drepanocitosi

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge n. 448 del 2001 per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi, liquidate in categoria INVCIV con fasce 70 e 71, sono state rinnovate per il 2007 adeguandole al trattamento minimo.

Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni

Le prestazioni per invalidi civili e sordomuti sono state ricalcolate attribuendo l’importo dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento del 65° anno di età per i soggetti che compiono l’età entro il 30 novembre 2007 e per i quali risultano presenti i dati reddituali necessari. In mancanza di dati reddituali aggiornati, le Sedi devono procedere alla ricostituzione; nel frattempo è attribuito l’assegno sociale senza gli aumenti previsti dall’articolo 67 della legge n. 448 del 1998 e dall’articolo 52 della legge n. 488 del 1999.

Revisione sanitaria scaduta e assegni di invalidità

Le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta sono azzerate dal mese successivo alla scadenza della revisione, per evitare erogazioni indebite. Restano però in pagamento le prestazioni con revisione prevista dopo il compimento del 65° anno. Per il ripristino dei pagamenti, le Sedi devono confermare l’avvenuta revisione tramite procedura REVSAN e attivare la ricostituzione.

Per gli assegni di invalidità scaduti e non confermati, la sospensione avviene dalla data di scadenza del triennio, salvo il caso dei titolari che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, la conferma richiede l’uso della procedura REVSAN e la successiva ricostituzione.

Assegni straordinari di sostegno al reddito e pensioni ai superstiti

Gli assegni straordinari di sostegno all’esodo delle categorie VOCRED, VOCOOP e VOESO sono stati rinnovati secondo le regole specifiche della materia, senza attribuzione di perequazione, mantenendo invariato l’importo dalla decorrenza originaria. La circolare richiama anche la disciplina fiscale già chiarita in precedenti atti per le diverse fattispecie di assegni straordinari e specifica l’applicazione della tassazione ordinaria in alcuni casi.

Per le pensioni ai superstiti intestate a un unico titolare che scade nell’anno 2007, il rinnovo è stato effettuato con importo perequato fino al mese precedente la cessazione del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto. Le Sedi devono eliminare la pensione in caso di cessazione del diritto, oppure ricostituirla se il diritto permane, ad esempio come studente o inabile; in caso di eliminazione devono essere corrisposti anche i ratei di tredicesima maturati.

Verifica dei dati reddituali

Nel rinnovo 2007 è stata effettuata l’aggiornamento reddituale tramite la procedura QRED. In presenza di redditi analitici, la procedura ha aggregato i dati dichiarati dal soggetto con quelli delle pensioni presenti nel Casellario centrale; in assenza di redditi analitici, ha considerato le pensioni influenti e ha memorizzato l’importo nell’area GP2 solo se superiore a quanto già archiviato.

La verifica reddituale ha determinato, in alcuni casi, importi in pagamento da gennaio 2007 inferiori a quelli di dicembre 2006, mentre in altri casi l’importo è aumentato per effetto della diminuzione dei redditi. Per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore "009" nel campo GP1CIDEMIN, al fine di lasciare invariato l’importo in pagamento per il 2007.

Casi particolari e controlli delle Sedi

Le pensioni con variazioni d’importo decorrenti da data anteriore a gennaio 2007 sono state rinnovate con importo aggiornato e contraddistinte con codice 4 o 7 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R; quelle rimaste immutate rispetto al 2006 sono state contraddistinte con il codice 5. Le ricostituzioni d’ufficio individuate in sede di rinnovo saranno elaborate centralmente.

La circolare richiama inoltre l’esigenza di verificare con tempestività le pensioni sospese, in particolare quelle sospese per decesso del pensionato segnalato dall’ente pagatore e quelle rendicontate come non riscosse. Sono segnalate situazioni difformi tra le Sedi e viene richiesto un immediato intervento. Per le pensioni rinnovate con importo pari a zero, le Sedi riceveranno un elenco separato e dovranno verificare se ricostituire o eliminare le prestazioni.

Tassazione delle pensioni per il 2007

Le ritenute IRPEF sono state calcolate sulla base della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto una revisione ampia del sistema tributario delle persone fisiche. La circolare riepiloga le novità più rilevanti:

  • nuova struttura di aliquote e scaglioni;
  • sostituzione delle deduzioni per carichi familiari con detrazioni per carichi di famiglia;
  • superamento della no tax area e introduzione di detrazioni per redditi da lavoro, pensione e lavoro autonomo/imprenditoriale minore;
  • abolizione del contributo di solidarietà del 4% sulla quota eccedente 100.000 euro.

Determinazione dell’imposta

Le aliquote IRPEF 2007 sono:

  • fino a 15.000 euro: 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38%;
  • oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41%;
  • oltre 75.000 euro: 43%.

Se il reddito è composto solo da pensioni non superiori a 7.500 euro per l’intero anno, redditi di terreni entro 185,92 euro e reddito dell’abitazione principale con pertinenze, l’imposta non è dovuta.

Detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni spettano se il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La circolare disciplina nel dettaglio:

  • la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, con importi e riduzioni per fasce di reddito;
  • la detrazione per i figli, pari a 800 euro per figlio e 900 euro per figlio sotto i tre anni, aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap; in presenza di più di tre figli a carico è prevista una maggiorazione di 200 euro per figlio;
  • la detrazione per ogni altra persona indicata dall’articolo 433 del codice civile, pari a 750 euro.

Detrazioni per redditi da lavoro e da pensione

Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati vengono previste detrazioni graduate in base al reddito complessivo, con ulteriori maggiorazioni in determinate fasce. La circolare precisa che la detrazione per redditi da lavoro non è cumulabile con quella prevista per altre tipologie di reddito e che, per i trattamenti della previdenza complementare e per gli assegni straordinari di sostegno al reddito, vanno applicate le detrazioni di cui agli allegati richiamati.

Per i redditi da pensione, la detrazione varia in base all’età del pensionato:

  • soggetti con età inferiore a 75 anni: detrazione per redditi da pensione;
  • soggetti con età pari o superiore a 75 anni: detrazione per redditi da pensione ultra75.

Sono indicati i relativi importi, le soglie e i meccanismi di riduzione, con precisazione che la detrazione non è cumulabile con quelle previste per altre tipologie di reddito. La circolare segnala inoltre che la tassazione delle pensioni 2007 è stata calcolata attribuendo la nuova detrazione ai pensionati già beneficiari della vecchia detrazione, al fine di assicurare la progressività.

Non residenti e redditi diversi

Dal 1° gennaio 2007 ai non residenti sono riconosciute le detrazioni per redditi da pensione, mentre non competono le detrazioni per carichi di famiglia. Per gli assegni alimentari all’ex coniuge e per l’assegno divorzile all’ex coniuge superstite viene attribuita la detrazione per redditi diversi, con importi e soglie specifici, non cumulabile con le detrazioni per redditi di pensione o da lavoro.

Tassazione separata, congiunta e certificazioni fiscali

Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2007 anche agli arretrati, che devono essere tassati con l’aliquota media determinata secondo gli scaglioni vigenti dal 2007. La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi viene effettuata in misura proporzionale secondo la disciplina richiamata dalla circolare dell’Agenzia delle entrate.

La circolare descrive anche la memorizzazione dei dati fiscali nel database per la certificazione CUD 2007, indicando i campi utilizzati per detrazioni da pensione, carichi di famiglia e importo complessivo delle detrazioni applicate.

Addizionale regionale e comunale all’IRPEF

L’addizionale regionale dovuta per il 2006 è trattenuta nel corso del 2007 in 11 mensilità; se l’importo annuo è inferiore a 0,55 euro, il recupero avviene in unica soluzione. Analogamente, l’addizionale comunale dovuta per il 2006 è recuperata in 11 mensilità. L’elenco dei Comuni e delle aliquote per il 2006 è riportato nell’allegato 5.

Per l’acconto dell’addizionale comunale 2007, la circolare richiama le modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria 2007. L’acconto è pari al 30% dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente, con applicazione dell’aliquota deliberata se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio dell’anno di riferimento; in caso contrario, si usa l’aliquota dell’anno precedente. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto è trattenuto dai sostituti d’imposta in massimo nove rate mensili da marzo, mentre il saldo viene trattenuto in massimo undici rate e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione.

Assegno per il nucleo familiare

La legge finanziaria 2007 ha modificato in modo significativo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. In particolare:

  • sono stati rideterminati redditi e importi della tabella 11 per nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza componenti inabili;
  • sono stati rideterminati redditi e importi della tabella 12 per nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, con previsione di un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
  • le tabelle 13-19 sono state rivalutate del 15%;
  • le tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D restano invariate.

La circolare precisa che, in sede di rinnovo, gli importi sono stati rideterminati secondo le nuove regole e che le istruzioni applicative e le tabelle aggiornate saranno oggetto di un successivo provvedimento.

Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo 2007 tutti i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come "validati" e sono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile. Le procedure centrali hanno calcolato conguagli IRPEF, addizionali regionali e comunali, acconti di addizionale comunale e contributo di solidarietà.

Per i conguagli IRPEF a debito il recupero avviene normalmente in due rate su gennaio e febbraio 2007, salvo importi non superiori a 6 euro, che sono recuperati in unica soluzione. I conguagli a credito vengono corrisposti con la rata di gennaio 2007. La circolare disciplina separatamente le registrazioni e le modalità di gestione per conguagli imponibili, non imponibili, deducibili e non deducibili, nonché per i recuperi sui rimborsi IRPEF e per l’acconto IRPEF disposto in sede di estrazione della rata mensile.

Periodicità di pagamento

I limiti per la corresponsione anticipata delle pensioni restano invariati dopo la perequazione. In sintesi:

  • fino a 5,00 euro mensili: pagamento in rate annuali anticipate;
  • oltre 5,00 euro e fino a 65,00 euro: pagamento in rate semestrali anticipate;
  • oltre 65,00 euro: pagamento in rate mensili anticipate.

Comunicazioni ai pensionati e adempimenti documentali

Anche per il 2007 viene inviata in un unico plico la documentazione destinata ai pensionati: Mod. ObisM, Mod. CUD 2007 e modulistica specifica INVCIV. Il Mod. ObisM contiene i dati identificativi del pensionato, le detrazioni, le quote incumulabili e un quadro con gli importi mensili di ciascuna pensione; contiene inoltre le informazioni sulla perequazione e sulle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il CUD 2007 è stato emesso secondo il modello approvato dall’Agenzia delle entrate. Per le prestazioni INVCIV, agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento viene inviato il Mod. ICRIC01 per la dichiarazione sul ricovero gratuito in istituto, mentre ai titolari di assegno mensile viene inviato il Mod. ICINC01 per la dichiarazione sulla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento. Le dichiarazioni vanno restituite alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL, e in Sicilia alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL.

Mandati di pagamento e database pensioni

I mandati di pagamento di gennaio 2007 sono stati trasmessi a Poste Italiane e agli istituti bancari. La circolare conclude segnalando che al database centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche necessarie per recepire l’evoluzione legislativa in materia pensionistica, con rinvio alla successiva pubblicazione delle specifiche della nuova interfaccia.

Punti principali

Perequazione automatica e rinnovo generale

Per il 2007 è stato applicato in via previsionale un aumento di perequazione automatica del 2,0% alle pensioni, sulla base del decreto del 20 novembre 2006. La circolare precisa anche che per il 2006 l’aumento era stato dell’1,7%. La rivalutazione riguarda, con regole particolari, anche alcune prestazioni con pagamenti disgiunti e l’importo "altra pensione" del piano N1 Fondo Clero.

Prestazioni INVCIV e altre prestazioni assistenziali

Per invalidi civili, ciechi e sordomuti sono aggiornati dal 1° gennaio 2007 i limiti di reddito, le pensioni, gli assegni e le indennità: limiti di reddito +2,03%, quota perequabile delle indennità +3,01%, pensioni e assegni +2,0%. Vengono disciplinate le indennità di frequenza, le prestazioni per talassemia major e drepanocitosi, il passaggio all’assegno sociale al compimento dei 65 anni e la gestione delle prestazioni con revisione sanitaria scaduta o degli assegni di invalidità scaduti e non confermati.

Tassazione IRPEF 2007 e nuove detrazioni

La circolare recepisce le modifiche della legge finanziaria 2007, con nuova struttura delle aliquote IRPEF, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi da lavoro, da pensione e per redditi diversi. Sono riepilogate le aliquote, i limiti e le condizioni per coniuge, figli, altre persone, lavoratori dipendenti, pensionati under 75 e over 75, non residenti e beneficiari di assegni alimentari o divorzili. È indicata anche la memorizzazione dei nuovi dati fiscali nei campi del database pensioni e la tassazione degli arretrati con aliquota media secondo i nuovi scaglioni.

Addizionali regionali e comunali e contributo di solidarietà

L’importo delle addizionali regionale e comunale dovute per il 2006 viene recuperato nel 2007, di regola in 11 mensilità, con soglia di 0,55 euro per il recupero in unica soluzione. Per l’acconto dell’addizionale comunale 2007 è previsto il prelievo del 30% dell’imposta calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente, con trattenuta in massimo nove rate da marzo e saldo in massimo undici rate. È richiamata anche la gestione del contributo di solidarietà per il 2006, con recupero dei conguagli a debito o a credito.

Conguagli di rinnovo e gestione delle rate

Tutti i conguagli da rinnovo sono stati memorizzati come validati e gestiti in sede di estrazione della rata mensile. La circolare distingue conguagli IRPEF a debito e a credito, recuperi sui rimborsi IRPEF richiesti dalle Sedi o derivanti da acconti, conguagli imponibili e non imponibili, conguagli deducibili e non deducibili, addizionali e contributo di solidarietà. Sono specificati i codici di registrazione nei campi GP8 e GP3 e le modalità di recupero in una o due rate, con soglia di 6 euro per il recupero in unica soluzione in alcuni casi.

Comunicazioni ai pensionati e certificazioni fiscali

Per il 2007 viene inviato un unico plico con Mod. ObisM, Mod. CUD 2007 e modulistica INVCIV. Il Mod. ObisM riporta tutte le pensioni del soggetto, con gli importi mensili e le informazioni fiscali essenziali; non contiene l’importo della rata di gennaio, salvo presenza di conguagli. Il CUD 2007 deve essere consegnato agli interessati entro il 15 marzo 2006, come riportato nel testo, e per le prestazioni INVCIV sono previsti i modelli ICRIC01 e ICINC01 per le dichiarazioni di responsabilità annuali.

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