Sentenza del 20/02/2018 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Disconoscimento della firma sul contratto di locazione - Istanza di verificazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’autenticità della firma apposta sul contratto di locazione, sostenendo di non aver sottoscritto la scrittura privata. La questione riguardava l’applicabilità, nel processo tributario, dell’istituto del disconoscimento delle scritture private e la necessità di procedere alla verificazione della sottoscrizione quando l’Ufficio ne faccia apposita istanza.
La decisione
La sentenza ha affermato che, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dal decreto legislativo n. 546 del 1992, l’istituto del disconoscimento delle scritture private è applicabile anche nel processo tributario. Pertanto, a fronte di un formale disconoscimento e di un’istanza di verificazione proposta dall’Ufficio, il giudice tributario deve accertare l’autenticità della firma contestata. In mancanza di tale verificazione, il giudice non può utilizzare la scrittura privata disconosciuta ai fini della decisione.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2
rinvio alle norme del codice di procedura civile
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile consente di applicare nel processo tributario l’istituto del disconoscimento delle scritture private e la relativa procedura di verificazione.
Codice di procedura civile, disciplina del disconoscimento e della verificazione delle scritture private
Quando una parte disconosce formalmente la propria firma e l’altra parte chiede la verificazione, il giudice deve accertare l’autenticità della sottoscrizione. Fino a tale accertamento, la scrittura disconosciuta non può essere posta a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la firma apposta su una scrittura privata può essere formalmente disconosciuta dall’apparente sottoscrittore.
- Il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo; una contestazione generica potrebbe non produrre gli stessi effetti.
- Se la controparte chiede la verificazione della firma, il giudice non può basarsi sul documento disconosciuto senza prima accertarne l’autenticità.
- La verificazione della sottoscrizione costituisce un passaggio necessario quando il documento è rilevante per la decisione e la firma è stata validamente contestata.
- In assenza di verificazione, il documento con firma disconosciuta deve essere escluso dalla valutazione probatoria, con possibile conseguenza sfavorevole per la parte che intendeva utilizzarlo.
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