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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10619/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La vicenda origina da un sinistro stradale tra una motocicletta e un’autovettura. Il motociclista, che aveva riportato gravi lesioni, aveva convenuto in giudizio il conducente del veicolo antagonista, il proprietario e la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione. Proposto ricorso per cassazione, questo era stato dichiarato inammissibile con ordinanza. Il danneggiato ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro tale ordinanza, deducendo quattro motivi: 1) un primo motivo privo di una specifica censura, limitato a premesse generali sul giudizio di revocazione; 2) errore nella valutazione di un documento prodotto in appello, consistente nella quietanza di pagamento da parte dell’assicurazione per i danni al motociclo, che secondo il ricorrente avrebbe dimostrato una diversa ricostruzione della responsabilità e avrebbe escluso la doppia conforme; 3) errore nella valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, per asserita mancata iscrizione del CTU nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, profilo che la Corte di cassazione aveva ritenuto generico, non decisivo e comunque non dedotto tempestivamente in appello; 4) violazione dell’art. 2054 c.c., perché, a dire del ricorrente, in caso di scontro tra veicoli opererebbe la presunzione di pari responsabilità e il verbale per eccesso di velocità, poi annullato dal giudice di pace, non avrebbe potuto fondare l’attribuzione integrale della colpa al motociclista.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto il primo motivo un mero "non motivo"; il secondo e il terzo non integravano errori di fatto revocatori, poiché sollecitavano in realtà una diversa valutazione del materiale istruttorio e delle ragioni di inammissibilità già esaminate nella precedente ordinanza; il quarto motivo censurava, al più, l’apprezzamento compiuto dai giudici di merito e non un errore percettivo dell’ordinanza impugnata, che aveva correttamente ricostruito l’accertamento fattuale e dato atto della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio azionato per la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione; nel caso concreto non ricorrevano errori revocatori idonei a fondarla.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di doppia conforme non è esclusa dal solo deposito in appello di un documento nuovo, se il giudizio di merito resta conforme quanto all’accertamento del fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura relativa alla consulenza tecnica è stata ritenuta generica e quindi inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2054 c.c.

    Invocato per la presunzione di pari responsabilità nei sinistri tra veicoli; la Corte ha rilevato che la doglianza investiva la valutazione di merito e non un errore revocatorio dell’ordinanza impugnata.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    Applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, ritenendone sussistenti i presupposti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro un’ordinanza della Corte di cassazione è ammissibile solo se viene dedotto un vero errore di fatto revocatorio; non è sufficiente riproporre censure di merito o di legittimità già esaminate o formulate in modo generico.
  • La produzione in appello di un documento nuovo non elimina di per sé la doppia conforme, se le decisioni di merito restano convergenti nell’accertamento del fatto decisivo.
  • L’errore revocatorio non può consistere nella mera contestazione della valutazione di rilevanza o attendibilità delle prove, né nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Se la Corte di cassazione ha correttamente ricostruito l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, non sussiste errore revocatorio anche quando il ricorrente lamenti che quel fatto avrebbe dovuto essere apprezzato diversamente.
  • Nei giudizi di revocazione, la doglianza deve colpire specificamente il vizio revocatorio asseritamente contenuto nella pronuncia impugnata; la mancanza di una censura puntuale integra un motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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