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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 32853 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero fiscale ai fini IRPEF, IRAP e IVA disposto con l'avviso di accertamento relativo al 2001, nonché la cartella di pagamento emessa per l'iscrizione a ruolo provvisoria. Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio per l'anno 2001, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in diciassette motivi. Nel corso del giudizio ha però aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, pagando quanto dovuto per perfezionare la definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto per legge il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente definito agevolmente la controversia e avendo l'Agenzia delle Entrate confermato l'avvenuto pagamento. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti, restando ciascuna parte tenuta alle spese già anticipate. Non è stato imposto al contribuente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la controversia era stata definita mediante la procedura agevolata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio possono essere definite [...] col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

    La norma consente al contribuente di chiudere una controversia tributaria pendente, anche in Cassazione, mediante il pagamento degli importi definiti dalla legge. Il perfezionamento della definizione determina l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

    La sospensione del processo non opera automaticamente: il contribuente deve manifestare espressamente la volontà di aderire alla definizione e depositare la documentazione relativa alla domanda e al pagamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3

    In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate. Nel caso concreto la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15

    Costituisce la base normativa dell'iscrizione a ruolo provvisoria oggetto della cartella impugnata, in attesa della definizione della controversia tributaria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in determinate ipotesi, il pagamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. La Corte ha escluso tale obbligo perché il giudizio si è estinto per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria pendente viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente dimostra di aver effettuato il pagamento richiesto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata può operare anche quando il processo si trova in Cassazione, purché la controversia rientri nell'ambito applicativo della norma e siano rispettati i requisiti e i termini previsti.
  • L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente a una decisione sul merito in favore del contribuente: la controversia viene chiusa attraverso il pagamento agevolato, senza che la Corte stabilisca se l'accertamento fosse originariamente legittimo.
  • In caso di estinzione derivante dalla definizione agevolata, le spese possono essere compensate e ciascuna parte resta normalmente tenuta alle spese già sostenute.
  • Il pagamento degli importi richiesti e la produzione della relativa documentazione sono essenziali per dimostrare il perfezionamento della definizione e ottenere la dichiarazione di estinzione.
  • La definizione agevolata può escludere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti, inammissibili o improcedibili, quando la causa viene estinta per effetto della procedura agevolata.

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