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Circolare

Circolare numero 20 del 1-2-2000

Il Ministero del lavoro, con decreto 3 dicembre 1999, ha disposto la revisione triennale degli importi giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi e l'inserimento di nuove attività lavorative nell'elenco allegato al DPR n. 602/1970.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal D.M. 3 dicembre 1999 per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi soggetti al DPR n. 602/1970, con decorrenza 1° gennaio 2000. Vengono aggiornate e ampliate le attività lavorative incluse nel campo di applicazione, ridefiniti gli imponibili giornalieri ai fini IVS e delle contribuzioni minori, confermati i periodi di occupazione media mensile e disciplinato il riallineamento progressivo per Mezzogiorno, Campania e Basilicata. È inoltre ribadita la possibilità di opzione per le retribuzioni effettive, purché nel rispetto dei minimi convenzionali.

Revisione triennale degli imponibili giornalieri, dei periodi di occupazione mensile e aggiornamento delle attività soggette al DPR n. 602/1970

Revisione triennale degli imponibili e aggiornamento delle attività soggette al DPR n. 602/1970

La circolare dà attuazione al D.M. 3 dicembre 1999, applicabile dal 1° gennaio 2000, che interviene su due piani: da un lato aggiorna l'elenco delle attività lavorative svolte da soci di cooperative e organismi associativi assoggettati al DPR n. 602/1970; dall'altro revisione gli imponibili giornalieri e i periodi di occupazione media mensile ai fini contributivi.

Ambito di applicazione e quadro normativo

Il provvedimento riguarda i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la propria attività per conto delle società o enti medesimi e cui si applicano le disposizioni del DPR 30 aprile 1970, n. 602. La circolare richiama l'art. 1 del DPR, che consente di aggiornare l'elenco delle attività, e l'art. 4, che prevede la determinazione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, soggetti a revisione triennale.

Aggiornamento dell'elenco delle attività lavorative

L'art. 1 del D.M. 3 dicembre 1999 modifica la tabella merceologica allegata al D.M. 6 dicembre 1993 per adeguarla alle mutate realtà produttive e organizzative. Le principali innovazioni sono le seguenti:

  • nel facchinaggio viene espressamente ricompreso anche quello svolto con mezzi meccanici, diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione di merci e prodotti;
  • viene inserito il facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84/1994 e successive modifiche;
  • nella voce relativa alle lavorazioni connesse a mattazione e scuoiatura vengono aggiunte le attività di toelettatura e macellazione;
  • tra le attività di guida turistica viene ricompresa la gestione dei servizi di accoglienza nei musei e in altri luoghi di cultura, precisando tuttavia che non vi rientrano le attività di ristoro o commerciali, quali bar, ristorante e vendite varie;
  • il termine "netturbini" viene sostituito con l'espressione aggiornata "operatori ecologici".

La tabella allegata al decreto ricomprende quindi, in forma organica, le categorie di facchinaggio, trasporto, attività accessorie e attività varie, specificandone le principali sottocategorie operative.

Imponibile medio giornaliero ai fini IVS

Per i contributi dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, l'art. 2 del D.M. 3 dicembre 1999 stabilisce che, dal 1° gennaio 2000, l'imponibile medio giornaliero per i lavoratori soci non può essere inferiore al valore necessario a garantire, su base annua, il rispetto del parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, come modificata dalla legge n. 389/1989. La circolare evidenzia che il parametro corrisponde al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

I valori indicati sono:

  • limite per l'accredito dei contributi: lire 288.640, pari a euro 149,07;
  • imponibile medio giornaliero ex art. 4 DPR n. 602/1970: lire 48.110, pari a euro 24,85;
  • imponibile mensile su 26 giornate: lire 1.250.860, pari a euro 646,02;
  • imponibile mensile su 16 giornate: lire 769.760, pari a euro 397,55;
  • imponibile mensile su 14 giornate: lire 673.540, pari a euro 347,85.

Restano comunque salve le determinazioni di miglior favore eventualmente adottate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/1970.

La circolare precisa inoltre che il nuovo imponibile giornaliero rileva non solo ai fini dell'art. 4, ma anche ai fini del secondo comma dell'art. 6 del DPR n. 602/1970: se per i soci con anzianità assicurativa inferiore a otto anni la retribuzione fissata dai decreti ex art. 6 risulta inferiore a quella determinata in base al D.M. 3 dicembre 1999, essa deve essere automaticamente elevata a tale livello dal 1° gennaio 2000. Se ciò comporta il collocamento in una classe contributiva superiore, si determina anche lo slittamento delle classi per i soci con anzianità maggiore secondo la progressione prevista dall'art. 6.

Imponibile giornaliero per contribuzioni minori

Per le contribuzioni diverse dall'IVS, l'art. 3 del D.M. 3 dicembre 1999 fissa per l'anno 2000 un imponibile giornaliero di lire 38.200, pari a euro 19,73. Si tratta del valore da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori per i lavoratori in esame.

Periodi di occupazione media mensile

L'art. 2, comma 3, del D.M. conferma in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile valido ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale per il restante territorio nazionale.

Per i territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e per le regioni Campania e Basilicata, l'art. 4 conferma per il 2000 i seguenti valori:

  • territori del Mezzogiorno: 16 giornate lavorative mensili;
  • Campania e Basilicata: 14 giornate lavorative mensili.

È inoltre previsto un piano di riallineamento progressivo verso le 26 giornate del restante territorio nazionale:

  • 2000: invariato;
  • 2001: 17 giornate;
  • 2002: 20 giornate;
  • 2003: 23 giornate;
  • 2004: 26 giornate.

La circolare segnala infine che gli organismi cooperativi possono optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione previsti per il restante territorio nazionale.

Opzione per le retribuzioni effettive

La disciplina richiama la possibilità, per gli organismi associativi, di continuare a versare i contributi IVS sulle retribuzioni effettive, a condizione che queste non risultino inferiori alle retribuzioni convenzionali stabilite per i soci con anzianità assicurativa inferiore a otto anni.

L'opzione presenta alcune regole essenziali:

  • deve essere esercitata per tutti i soci indistintamente;
  • vincola anche i nuovi soci;
  • può essere modificata la base imponibile, ma sempre con applicazione uniforme a tutti i soci;
  • in assenza dei decreti provinciali ex art. 6, continua a farsi riferimento alla retribuzione convenzionale ex art. 4, come aggiornata dal D.M. 3 dicembre 1999.

Sintesi operativa

Dal 1° gennaio 2000 gli operatori del settore cooperativo devono quindi applicare: il nuovo perimetro delle attività incluse nel DPR n. 602/1970; l'imponibile giornaliero IVS aggiornato a lire 48.110; l'imponibile giornaliero per le contribuzioni minori pari a lire 38.200; i periodi di occupazione media mensile di 26 giornate nel territorio ordinario e, in via transitoria, i valori differenziati per Mezzogiorno, Campania e Basilicata secondo il piano di riallineamento. Resta ferma la possibilità di opzione per le retribuzioni effettive e l'applicazione delle eventuali condizioni più favorevoli previste dalla disciplina speciale.

Punti principali

Aggiornamento dell'elenco delle attività soggette al DPR n. 602/1970

Dal 1° gennaio 2000 l'elenco delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR n. 602/1970 viene aggiornato e ampliato. Le modifiche riguardano in particolare il facchinaggio, le attività connesse alla movimentazione delle merci, il trasporto di persone e merci, le attività accessorie e le attività varie, con sostituzione del termine "netturbini" con "operatori ecologici".

Imponibile medio giornaliero ai fini IVS

Per i contributi IVS, dal 1° gennaio 2000 l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite necessario a garantire la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto del parametro del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Il valore indicato è pari a lire 48.110 (euro 24,85), con corrispondenti imponibili mensili per 26, 16 e 14 giornate lavorative. Restano salve eventuali determinazioni di miglior favore ex art. 6 DPR n. 602/1970.

Imponibile giornaliero per contribuzioni diverse dall'IVS

Per le contribuzioni diverse dall'IVS, l'art. 3 del D.M. 3 dicembre 1999 fissa per l'anno 2000 un imponibile giornaliero pari a lire 38.200, corrispondenti a euro 19,73.

Periodi di occupazione media mensile

Viene confermato il periodo di occupazione media mensile in 26 giornate lavorative per il restante territorio nazionale. Per i territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. n. 218/1978 e per le regioni Campania e Basilicata sono confermati, per il 2000, rispettivamente 16 e 14 giornate, con un piano di riallineamento progressivo fino a 26 giornate nel 2004. È prevista la possibilità di optare per i periodi in vigore nel restante territorio nazionale in presenza di condizioni più favorevoli.

Opzione per le retribuzioni effettive

Gli organismi associativi possono continuare a versare i contributi IVS sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori alle retribuzioni convenzionali minime. L'opzione deve essere esercitata per tutti i soci indistintamente ed è vincolante anche per i nuovi soci; è consentita la modifica della base imponibile, ma sempre in modo uniforme per tutti i soci. In mancanza di decreti provinciali ex art. 6, continua a valere il riferimento alla retribuzione convenzionale ex art. 4, come aggiornata dal D.M. 3 dicembre 1999.

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