Circolare numero 23 del 3-2-2000
Importi massimi mensili per l’anno 2000 dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione e aumento dell’assegno L.S.U./L.P.U.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi, validi dal 1° gennaio 2000, dei massimali per i trattamenti di integrazione salariale e per l’indennità di mobilità, nonché i valori applicabili al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, all’indennità ordinaria di disoccupazione e all’assegno per LSU/LPU. Vengono inoltre precisati gli importi al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dalla legge n. 41/1986, la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più elevato e le specifiche deroghe per il settore edile e per i lavori di pubblica utilità.
Aggiornamento per l’anno 2000 dei massimali e degli importi di prestazioni di integrazione salariale, mobilità, disoccupazione ed LSU/LPU
Aggiornamento 2000 di massimali e importi per prestazioni di sostegno al reddito
La circolare aggiorna, per il 2000, gli importi massimi applicabili a una serie di prestazioni previdenziali e assistenziali, in particolare integrazione salariale, indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, indennità ordinaria di disoccupazione e assegni per LSU/LPU. Gli importi sono determinati tenendo conto della variazione ISTAT accertata per il 1999 e, ove previsto, della riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari al 5,54%.
Trattamenti di integrazione salariale
In applicazione della normativa richiamata, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, sono incrementati annualmente dell’80% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2000, i massimali risultano fissati come segue, al lordo e al netto della riduzione del 5,54%:
- primo massimale: L. 1.441.709 lorde e L. 1.361.838 nette;
- secondo massimale: L. 1.732.795 lorde e L. 1.636.798 nette.
Per le imprese del settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, opera l’ulteriore incremento del 20% previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. I relativi importi sono quindi:
- primo massimale: L. 1.730.051 lorde e L. 1.634.206 nette;
- secondo massimale: L. 2.079.354 lorde e L. 1.964.158 nette.
La retribuzione mensile che costituisce soglia per l’applicazione del secondo massimale è fissata, dal 1° gennaio 2000, in L. 3.119.030.
Indennità di mobilità
Per l’indennità di mobilità, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi, e da liquidare con riferimento a licenziamenti successivi al 31 dicembre 1999, coincidono con i massimali sopra indicati:
- L. 1.441.709 lorde e L. 1.361.838 nette;
- L. 1.732.795 lorde e L. 1.636.798 nette.
Anche in questo caso, la soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è pari a L. 3.119.030.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Gli importi previsti per l’indennità di mobilità sono estesi anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Resta invece immutato per il 2000 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, che continua a essere pari a L. 1.122.040 lorde, corrispondenti a L. 1.050.229 nette mensili.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono fissati in:
- L. 1.441.709;
- L. 1.732.795.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 1999, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per quell’anno e richiamati nel messaggio n. 15675 del 20 gennaio 1999.
Assegno per LSU/LPU e lavori di pubblica utilità
L’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività di LSU/LPU, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80% della variazione ISTAT. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000, l’importo mensile è fissato in L. 860.710.
A tale prestazione non si applica la riduzione del 5,54% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, la circolare precisa invece che non operano né la rivalutazione né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’assegno resta quindi fermo a L. 800.000 mensili.
Punti principali
Trattamenti di integrazione salariale
Per l’anno 2000 sono aggiornati i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale, con decorrenza dal 1° gennaio, in base alla variazione ISTAT 1999. Sono indicati due livelli di massimale, al lordo e al netto della riduzione del 5,54%: il primo pari a L. 1.441.709 lorde e L. 1.361.838 nette; il secondo pari a L. 1.732.795 lorde e L. 1.636.798 nette. Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali i massimali sono aumentati del 20%: L. 1.730.051 lorde e L. 1.634.206 nette per il primo, L. 2.079.354 lorde e L. 1.964.158 nette per il secondo. La soglia retributiva per applicare il massimale più elevato è fissata in L. 3.119.030 mensili.
Indennità di mobilità
Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1999, la misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi è parametrata agli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale: L. 1.441.709 lorde/L. 1.361.838 nette e L. 1.732.795 lorde/L. 1.636.798 nette. Anche in questo caso, il massimale più elevato si applica in presenza di retribuzione mensile pari a L. 3.119.030.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Gli importi dell’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Resta invece invariato per il 2000 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge n. 427/1975, fissato in L. 1.122.040 lorde, pari a L. 1.050.229 nette mensili.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non si applica la riduzione della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono fissati in L. 1.441.709 e L. 1.732.795. Per l’indennità non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 1999, restano invece validi gli importi già stabiliti per tale anno e richiamati nel messaggio n. 15675 del 20 gennaio 1999.
Assegno per LSU/LPU
L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in LSU/LPU è rivalutato dal 1° gennaio 2000 ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997 ed è fissato in L. 860.710 mensili per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000. Su tale prestazione non si applica la riduzione del 5,54% prevista dalla legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non opera né la rivalutazione né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge n. 144/1999, e l’assegno resta quindi fermo a L. 800.000 mensili.
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