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Circolare

Circolare numero 22 del 3-2-2000

Entro il 21 febbraio 2000 possono essere regolarizzati, in forma agevolata i contributi (maggiorati dei soli interessi legali e con pagamento anche in trenta rate bimestrali consecutive, di uguale importo), per i periodi di aspettativa fruita, presso gli enti locali territoriali e le regioni, da parte degli amministratori degli enti locali territoriali e dei componenti dei consigli regionali, risultati non conformi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art . 31 della L. n.300/1970 - Istruzioni operative - Fac-simile della domanda di regolarizzazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge n. 265/1999 che consente a enti locali territoriali e regioni di regolarizzare, entro il 21 febbraio 2000, posizioni contributive relative ad aspettative non conformi alle regole dell’art. 31 della legge n. 300/1970. La regolarizzazione riguarda gli amministratori locali e i componenti dei consigli regionali, con applicazione di soli interessi al tasso legale del 2,5% annuo e possibilità di pagamento in unica soluzione o in 30 rate bimestrali. Sono inoltre indicate le modalità di calcolo degli interessi, i coefficienti per la rateazione, la modulistica da presentare, le istruzioni per i versamenti e le regole per le partite già incluse in precedenti domande di condono.

Regolarizzazione contributiva agevolata per amministratori degli enti locali e componenti dei consigli regionali

Regolarizzazione contributiva agevolata per amministratori locali e consiglieri regionali

La circolare illustra la disciplina introdotta dall’art. 26, commi 7 e 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che consente agli enti locali territoriali e alle regioni di sanare, a proprio carico, posizioni contributive relative a periodi di aspettativa non conformi all’art. 31 della legge n. 300/1970, riferite agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali.

Quadro normativo e soggetti interessati

La legge n. 265/1999 inserisce nell’art. 3 del d.lgs. 564/1996 il comma 7-bis, estendendo la regolarizzazione prevista per le aspettative presso i sindacati anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali. La norma consente a enti locali territoriali e regioni di provvedere alla regolarizzazione a loro carico. La circolare precisa inoltre che:

  • per "amministratori" si intendono sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali, componenti delle giunte, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e degli organi di decentramento;
  • le disposizioni del Capo III della legge n. 265/1999 non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999;
  • la disciplina si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti degli statuti e delle norme di attuazione.

La legge n. 265/1999 è entrata in vigore il 21 agosto 1999, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999.

Termine finale per aderire

Il 21 febbraio 2000 è indicato come ultimo giorno utile per:

  • pagare l’intero debito contributivo oppure la prima delle 30 rate bimestrali;
  • presentare la domanda di regolarizzazione;
  • allegare i modelli DM 10 V relativi ai periodi oggetto di regolarizzazione;
  • allegare i modelli O1MV relativi ai periodi antecedenti all’anno 1998.

Per l’anno 1998 l’Istituto si riserva di fornire successive istruzioni; nel frattempo devono essere compilati i modelli O1MV. Alla domanda deve essere allegata la copia dell’attestato di versamento.

Determinazione della somma aggiuntiva ridotta

La disposizione agevolativa stabilisce che i contributi siano gravati dai soli interessi al tasso legale. La circolare specifica che il tasso da applicare è quello vigente al momento dell’emanazione della norma agevolativa, cioè il 2,5% annuo.

Gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria di ciascun versamento fino alla data del pagamento. Per il calcolo sono fornite aliquote convenzionali in funzione del ritardo espresso in giorni, mesi o anni. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, un ritardo di 1 anno, 11 mesi e 20 giorni, che determina un’aliquota complessiva del 4,929% ottenuta sommando:

  • 2,5% per 1 anno;
  • 2,292% per 11 mesi;
  • 0,137% per 20 giorni.

Modalità di pagamento

Il debito contributivo, composto da contributi e interessi legali, può essere regolarizzato:

  • in unica soluzione;
  • in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo.

La prima rata deve essere versata entro il 21 febbraio 2000; le successive entro il giorno 21 dei mesi bimestrali di scadenza. Le scadenze che cadono in giorno festivo slittano al primo giorno non festivo successivo.

È sempre consentita l’estinzione anticipata del debito, con versamento del residuo ancora dovuto comprensivo degli interessi di rateazione.

Calcolo delle rate bimestrali

Per la determinazione delle singole rate la circolare rinvia al condono previdenziale di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Le istruzioni operative richiamate prevedono un piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice del 7%.

L’importo di ciascuna rata si ottiene applicando al "debito" il coefficiente 0,039241 della colonna 4 della tabella A. La circolare precisa che per "debito" si intende l’ammontare dei contributi dovuti maggiorati degli interessi legali al 2,5% annuo.

Viene riportato un esempio in cui, a fronte di un debito di L. 30.000.000, la rata bimestrale costante è pari a L. 1.177.230. Per l’estinzione anticipata dopo il pagamento di tredici rate, la circolare indica il calcolo del saldo residuo utilizzando il coefficiente della colonna 5 della tabella A relativo alla quattordicesima rata, con importo finale pari a L. 18.268.680.

Istruzioni operative e modulistica

Per agevolare le operazioni, l’INPS predispone un fac-simile di domanda con avvertenze, da riprodurre localmente dalle sedi in numero adeguato. L’inadempienza in cui confluiscono versamenti e denunce deve essere aperta con tipo segnalazione 46, secondo la prassi già richiamata per la regolarizzazione dei sindacati.

Per il pagamento si usano i bollettini e i conti correnti postali già previsti per le domande di regolarizzazione presentate ai sensi del condono di cui all’art. 4 del D.L. n. 79/1997. La compilazione del bollettino deve riportare:

  • T.R. 0330;
  • numero di conto corrente postale;
  • dicitura "Legge 265/1999" nello spazio dopo "CONDONO";
  • codice INPS corrispondente alla matricola azienda;
  • gestione "DM";
  • nessun dato nella casella scadenza;
  • sul retro la dicitura "condono legge n. 265/1999".

Gli altri dati, come importo e codice fiscale, sono a carico degli interessati. È richiesta l’allegazione della copia dell’attestato di versamento, in unica soluzione o della prima rata. La circolare avverte che, ove necessario, potrebbero essere impartite ulteriori istruzioni, anche con eventuale adozione del modello F24.

Partite già comprese in precedenti condoni

Qualora le stesse partite contributive siano già state incluse in precedenti domande di condono, la nuova regolarizzazione può riguardare solo la parte residua del debito non ancora pagata. In tal caso occorre rideterminare le rate ancora in corso. Il contribuente deve darne comunicazione alla sede INPS competente, indicando il precedente condono di cui si è avvalso.

Allegato operativo: domanda di regolarizzazione

La circolare riporta un fac-simile di domanda di regolarizzazione con ricevuta e avvertenze. Il modello distingue i dati del contribuente, la modalità di pagamento prescelta, il quadro 1 per i contributi dovuti distinti per anno con gli interessi al tasso legale, e il quadro 2 per i dati contributivi del Servizio Sanitario Nazionale, da compilare quando la regolarizzazione riguarda anche contributi SSN dovuti dal 1° marzo 1993.

È espressamente richiesto che siano compilati due distinti modelli DM 10 V per la contribuzione previdenziale e sanitaria e che vengano allegati i modelli O1MV per i periodi fino al 1998, oltre alla copia dell’attestazione di pagamento.

Punti principali

Norma di riferimento e ambito soggettivo

La legge 3 agosto 1999, n. 265, all’art. 26, commi 7 e 8, estende agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali la disciplina di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 3, comma 7-bis, del d.lgs. 564/1996. Possono avvalersene, a proprio carico, gli enti locali territoriali e le regioni, nei casi in cui l’aspettativa fruita dagli amministratori non sia conforme all’art. 31 della legge n. 300/1970. La legge si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nei limiti degli statuti e delle norme di attuazione. Il Capo III della legge n. 265/1999 non si applica alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.

Termine per aderire alla regolarizzazione

Il termine ultimo è fissato al 21 febbraio 2000, che costituisce la scadenza per il pagamento dell’intero debito o della prima rata bimestrale e per la presentazione della domanda di regolarizzazione. Alla domanda devono essere allegati i modelli DM 10 V relativi ai periodi interessati e i modelli O1MV per i periodi antecedenti il 1998; per l’anno 1998 l’Istituto si riserva di fornire successive istruzioni, ma nel frattempo va utilizzato il modello O1MV. Deve essere allegata anche la copia dell’attestato di versamento.

Calcolo degli oneri: soli interessi al tasso legale

I contributi oggetto di regolarizzazione sono gravati esclusivamente dagli interessi calcolati al tasso legale. La circolare precisa che, per tutti i periodi interessati, il tasso da applicare è quello vigente al momento della norma agevolativa, pari al 2,5% annuo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza ordinaria di ciascun versamento fino alla data del pagamento. Viene riportata una tabella di conversione del ritardo in giorni, mesi o anni in aliquote percentuali, con un esempio che mostra come un ritardo di 1 anno, 11 mesi e 20 giorni produca un’aliquota complessiva del 4,929%.

Modalità di pagamento e rateazione

Il debito contributivo, comprensivo di contributi e interessi legali, può essere versato in unica soluzione oppure in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo. La prima rata va pagata entro il 21 febbraio 2000 e le successive entro il giorno 21 di ciascun bimestre; se la scadenza cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno non festivo successivo. È sempre possibile estinguere anticipatamente il debito pagando il saldo residuo, comprensivo degli interessi di rateazione.

Determinazione delle rate e piano di ammortamento

Per il calcolo delle singole rate la circolare rinvia alle regole del condono previdenziale di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997. L’importo di ciascuna rata si ottiene applicando al debito il coefficiente 0,039241 della colonna 4 della tabella A, che incorpora gli interessi al 7% annuo. Per "debito" si intende l’ammontare dei contributi dovuti maggiorati degli interessi legali al 2,5%. La tabella A riporta il piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale su capitale unitario e i coefficienti per ciascuna rata, utilizzabili anche per il calcolo dell’estinzione anticipata.

Istruzioni operative, modulistica e pagamenti

Le sedi INPS devono mettere a disposizione un fac-simile di domanda con le relative avvertenze. Per il versamento si utilizzano i bollettini e i conti correnti postali già impiegati per le domande di condono ex legge n. 140/1997. Il bollettino va compilato dalla sede INPS con T.R. 0330, indicazione del conto corrente postale, dicitura "Legge 265/1999" nello spazio dopo "CONDONO", codice INPS corrispondente alla matricola azienda, gestione "DM" e senza dato nella casella scadenza; sul retro va indicato "condono legge n. 265/1999". Gli altri dati, come importo e codice fiscale, sono a cura degli interessati. Resta salva la possibilità che l’Istituto disponga in seguito un diverso strumento di pagamento, come il modello F24.

Partite già inserite in precedenti domande di condono

Se le partite contributive hanno già formato oggetto di precedenti domande di condono, ad esempio ai sensi della legge n. 140/1997, la nuova regolarizzazione può riguardare solo il residuo debito non ancora pagato, con conseguente rideterminazione delle rate ancora in corso. In tale ipotesi il contribuente deve comunicare alla sede competente quale precedente condono abbia utilizzato e allegare una dettagliata comunicazione relativa alla situazione in essere.

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